98/391/CE: Decisione della Commissione del 20 maggio 1998 che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dall'Irlanda [notificata con il numero C(1998) 1378/2] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 19/06/1998 pag. 0035 - 0035
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1998 che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dall'Irlanda [notificata con il numero C(1998) 1378/2] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/391/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma, considerando che il 3 dicembre 1997 l'Irlanda ha comunicato alla Commissione un piano che precisa i provvedimenti nazionali da attuare nel 1998 per la ricerca di certe sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti; che tale piano è stato modificato e integrato, come comunicato nel documento del 9 gennaio 1998 e del 25 marzo 1998, conformemente alla richiesta della Commissione per renderlo conforme ai requisiti della direttiva 96/23/CE; considerando che dal conseguente esame il suddetto piano è risultato conforme alle disposizioni della direttiva 96/23/CE, in particolare degli articoli 5 e 7; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il piano di sorveglianza per la ricerca dei residui e delle sostanze, di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dall'Irlanda è approvato. Articolo 2 L'Irlanda adotta le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per porre in atto il piano di cui all'articolo 1. Articolo 3 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.