31998D0381

98/381/CE, Euratom: Decisione del Consiglio del 5 giugno 1998 relativa ad un contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl»

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 17/06/1998 pag. 0031 - 0032


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1998 relativa ad un contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl»

(98/381/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il 21 dicembre 1995 è stato firmato un memorandum d'intesa tra i governi dei paesi membri del G-7, la Commissione delle Comunità europee e il governo dell'Ucraina in merito alla chiusura della centrale nucleare di Cernobyl entro il 2000;

considerando che l'articolo III, paragrafo 4 del memorandum d'intesa prevede che l'Ucraina e il G-7 continuino a cooperare alla ricerca di una soluzione, efficace sotto il profilo economico e sicura per l'ambiente, per la struttura di protezione del reattore n. 4 di Cernobyl, compresa la definizione tempestiva di opzioni tecniche e in materia di costi sulla cui base riesaminare il fabbisogno finanziario;

considerando che la Commissione ha partecipato attivamente, attraverso il programma TACIS, alla ricerca di siffatta soluzione, sfociata nella definizione del «Programma di realizzazione della struttura di protezione» (Shelter Implementation Plan - SIP) accolto dalle autorità ucraine;

considerando che al vertice de Denver del giugno 1997 i capi di Stato e di governo del G-7 e il presidente della Commissione europea hanno deciso di approfondire gli impegni assunti nel memorandum d'intesa con l'Ucraina e hanno approvato la creazione di un meccanismo multilaterale di finanziamento per aiutare l'Ucraina a trasformare l'attuale «sarcofago» di Cernobyl in un sistema sicuro e stabile sotto il profilo ambientale, attraverso le misure descritte nel SIP;

considerando che il SIP verrà attuato nell'ambito del memorandum d'intesa tra il G-7 e l'Ucraina riguardante la chiusura di Cernobyl entro il 2000;

considerando che, ai fini dell'attuazione del SIP, è stato creato il fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), incaricata di amministrarlo;

considerando che la Comunità persegue una chiara politica a sostegno delle iniziative realizzate dall'Ucraina per rimediare alle conseguenze dell'incidente nucleare del 26 aprile 1986 presso la centrale nucleare di Cernobyl ed è, pertanto, intenzionata a contribuire al fondo «Struttura di protezione di Cernobyl»; che con tale contributo la Comunità non assume responsabilità di alcun tipo per eventuali danni risultanti;

considerando che il fondo terrà nella dovuta considerazione il rispetto, da parte dell'Ucraina, degli impegni assunti ai sensi dell'accordo quadro firmato con la BERS il 20 novembre 1997;

considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;

considerando che il contributo proverrà dagli stanziamenti TACIS esistenti e non comporterà pertanto spese supplementari a carico dei bilanci 1998 e 1999;

considerando che ai contributi provenienti dalle risorse del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» si applicheranno la linea politica e le norme in materia di appalti della BERS, fermo restando che gli appalti saranno in linea di massima limitati a beni e servizi prodotti o forniti dai paesi da cui provengono contributi o in cui si svolgono operazioni della BERS; che dette norme non sono identiche a quelle applicate alle operazioni direttamente finanziate dal programma TACIS che, proprio per questo motivo, non può fornire il contributo in questione;

considerando che è tuttavia opportuno far sì che non vi siano discriminazioni tra operatori dei singoli Stati membri della Comunità europea riguardo alle modalità in materia di appalti relative a sussidi provenienti dal fondo «Struttura di protezione di Cernobyl», indipendentemente dal fatto che gli Stati membri abbiano o meno concluso accordi separati con la BERS;

considerando che il contributo comunitario al fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» presso la BERS sarà amministrato dalla Commissione europea conformemente al principio di una gestione sana ed efficace;

considerando che detto contributo concorrerà alla realizzazione degli obiettivi comunitari, in particolare per quanto riguarda la sicurezza nucleare; che per l'adozione della presente decisione i trattati non prevedono poteri diversi da quelli contemplati nell'articolo 235 del trattato CE e nell'articolo 203 del trattato Euratom,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Comunità fornisce al fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» in essere presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), ai sensi del regolamento del fondo, un contributo pari a 100 milioni di ecu erogabili nel biennio 1998-1999.

2. Detto contributo al fondo è amministrato dalla Commissione ai sensi del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) in vigore, tenendo particolarmente conto del principio di una gestione sana ed efficace.

3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che non vi siano discriminazioni tra operatori dei singoli Stati membri riguardo alle modalità in materia di appalti relative ai sussidi provenienti dalle risorse del fondo.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1998-1999 è pari al massimo a 100 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

1. La Commissione trasmette alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e chiede alla BERS le informazioni supplementari eventualmente richieste dalla Corte dei conti per quanto riguarda le operazioni finanziarie del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl», nella misura in cui esse riguardino il contributo comunitario.

2. La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl».

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU C 364 del 2. 12. 1997, pag. 16.

(2) GU C 138 del 4. 5. 1998.

(3) GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.