31998D0154

98/154/CE: Decisione della Commissione del 10 febbraio 1998 che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Finlandia (Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/1998 pag. 0020 - 0020


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1998 che approva il piano di sorveglianza per la ricerca di residui o di sostanze negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Finlandia (Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/154/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando che il 30 giugno 1997 la Finlandia ha comunicato alla Commissione un piano che precisa i provvedimenti nazionali da attuare nel 1998 per la ricerca di certe sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti; che tale piano è stato modificato e integrato, come comunicato nel documento del 25 novembre 1997, conformemente alla richiesta della Commissione per renderlo conforme ai requisiti della direttiva 96/23/CE;

considerando che dal conseguente esame il suddetto piano è risultato conforme alle disposizioni della direttiva 96/23/CE, in particolare degli articoli 5 e 7;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di sorveglianza per la ricerca dei residui e delle sostanze, di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, negli animali vivi e nei loro prodotti, presentato dalla Finlandia è approvato.

Articolo 2

La Finlandia adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per porre in atto il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.