31997R2519

Regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0023 - 0040


REGOLAMENTO (CE) N. 2519/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 22,

considerando che, alla luce dell'esperienza, sembra opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (3); che a fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di detto regolamento;

considerando che appare opportuno riaffermare l'importanza dell'uguaglianza dell'accesso da parte degli operatori economici alle operazioni di fornitura; che la procedura di gara assicura le stesse garanzie in materia rispetto a una procedura di aggiudicazione;

considerando che occorre inserire la mobilitazione di prodotti al di fuori della Comunità in un quadro regolamentare; che visto tale inserimento è opportuno indicare che, tenuto conto degli obblighi specifici, anche derogatori alle prassi commerciali abituali, non viene fatto riferimento in generale agli Incoterms;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di affidare l'acquisto dei prodotti da fornire, sia sul mercato comunitario che fuori della Comunità, a organismi internazionali e non governativi beneficiari essi stessi degli aiuti;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di incaricare un'impresa o un organismo di eseguire totalmente o in parte le azioni di aiuto alimentare;

considerando che occorre prevedere la possibilità di ricorrere alla trattativa privata in particolari circostanze giustificate;

considerando che occorre prevedere la fornitura di prodotti reso destino via terra in considerazione dei nuovi paesi beneficiari dell'aiuto alimentare, in particolare i paesi del Caucaso e dell'Asia centrale;

considerando che per alcuni organismi beneficiari dell'aiuto alimentare può essere opportuna la fornitura franco fabbrica o franco vettore;

considerando che occorre rendere le procedure di mobilitazione il più possibile agili e flessibili in funzione delle diverse condizioni cui è assoggettato l'aiuto alimentare comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della sicurezza e dell'aiuto alimentare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Qualora, in vista dell'esecuzione di un'azione comunitaria nell'ambito delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 1292/96, si decida di procedere ad una mobilitazione di prodotti, si applicano le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica per forniture da effettuare:

- o franco fabbrica o franco vettore,

- o reso porto d'imbarco,

- o reso porto di sbarco,

- o reso destino.

3. Qualora gli acquisti vengano effettuati negli stessi paesi beneficiari, la Commissione può adottare disposizioni particolari stabilite nel bando di gara di cui all'articolo 6, per tener conto degli usi dei paesi e dei loro operatori.

Articolo 2

1. La partecipazione alle gare previste nel quadro del presente regolamento è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche, in prosieguo denominate «imprese»,

- della Comunità, ai sensi dell'articolo 58 del trattato;

- di uno Stato membro stabilite fuori della Comunità, o società marittime stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione;

- di un paese beneficiario compreso nell'elenco allegato al regolamento (CE) n. 1292/96;

- alle condizioni stabilite agli articoli 11 e 17 del regolamento (CE) n. 1292/96, del paese in cui sarà effettuata la mobilitazione.

2. La Commissione può escludere dalla partecipazione alle gare, in via provvisoria o definitiva, le imprese che risultino aver commesso un'infrazione grave a uno degli obblighi inerenti all'esecuzione di un'azione di aiuto alimentare o di un'altra operazione finanziata dalla Comunità.

Articolo 3

1. La Commissione può autorizzare le organizzazioni internazionali e non governative beneficiarie dell'aiuto comunitario ad acquistare esse stesse i prodotti da fornire a titolo di aiuto e a provvedere alla loro mobilitazione. In questo caso, la Commissione decide le modalità e le condizioni pertinenti.

2. La Commissione può affidare, del tutto o in parte, la mobilitazione dei prodotti a titolo di aiuto comunitario a un'impresa o ad un organismo appositamente incaricato. In questo caso, la Commissione stabilisce le modalità e le condizioni del mandato.

3. La Commissione fissa le modalità e le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1292/96, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

1. Secondo le condizioni determinate per ciascuna fornitura, il prodotto da consegnare è acquistato nella Comunità, nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1292/96, appartenente, se possibile, alla stessa regione geografica, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.

2. In via eccezionale e secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1292/96, l'acquisto può essere effettuato sul mercato di un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1.

3. Quando l'acquisto è effettuato nella Comunità il prodotto può essere acquistato sul mercato, presso un organismo d'intervento designato nel bando di gara o fabbricato utilizzando un prodotto acquistato presso uno di tali organismi. In caso di acquisto presso un organismo d'intervento, l'acquisto è effettuato mediante vendita a prezzo fisso, secondo le disposizioni della vigente regolamentazione agricola comunitaria.

4. Quando l'acquisto viene effettuato fuori della Comunità, la Commissione può indicare il paese d'origine dei prodotti da fornire per un'azione specifica.

Articolo 5

Le caratteristiche dei prodotti da mobilitare e i requisiti in materia di confezionamento e di marcatura sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, salve le disposizioni speciali eventualmente adottate dalla Commissione e indicate nel bando di gara.

CAPO II

Procedure di aggiudicazione

Articolo 6

1. La fornitura è aggiudicata mediante una delle seguenti procedure:

a) gara aperta,

b) gara ristretta,

c) trattativa privata.

2. In caso di gara aperta, viene pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente all'allegato I, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3. In caso di gara ristretta, viene inviato un bando di gara ad almeno tre imprese mediante lettera o telecomunicazione scritta.

Quando la mobilitazione si effettua nella Comunità, le imprese invitate sono scelte tra quelle che hanno partecipato alle gare di cui al paragrafo 2.

Quando la mobilitazione si effettua fuori della Comunità, le imprese invitate sono quelle iscritte a tal fine presso la Commissione.

Si può ricorrere alla procedura ristretta nei casi seguenti:

a) mobilitazione fuori della Comunità;

b) fornitura nell'ambito di una decisione di assegnazione presa a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1292/96;

c) fornitura decisa a seguito della risoluzione di un precedente contratto di fornitura;

d) fornitura divenuta urgente dopo la decisione di assegnazione.

4. In caso di trattativa privata una sola impresa è invitata a presentare un'offerta.

Si può ricorrere alla trattativa privata quando le caratteristiche particolari di una fornitura lo richiedono e segnatamente quando si tratta di una fornitura effettuata a titolo sperimentale.

5. La gara può comportare la fornitura di un determinato quantitativo o di un quantitativo massimo di prodotto per un dato importo.

6. Una sola gara può raggruppare la fornitura di più lotti. Un lotto può essere suddiviso in più parti o riguardare diverse azioni.

Articolo 7

1. Gli offerenti partecipano alla gara inviando un'offerta scritta, mediante lettera raccomandata, all'ufficio della Commissione indicato nel bando di gara, oppure consegnandola allo stesso, dietro ricevuta di ritorno. Le offerte vengono presentate in una busta recante la dicitura «Aiuto alimentare» e il numero di riferimento della gara. La busta deve essere sigillata e posta in un'altra recante l'indirizzo indicato nel bando di gara.

Le offerte possono essere inviate anche mediante telecomunicazione scritta ai numeri indicati nel bando di gara. La congestione delle linee non può essere addotta quale giustificazione dell'inosservanza del termine per la presentazione delle offerte.

Le offerte devono pervenire o essere consegnate integralmente entro il termine precisato nel bando di gara.

2. Può essere presentata una sola offerta per ciascun lotto. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di un lotto. Quando un lotto è suddiviso in più parti, l'offerta definisce una media.

Quando la gara comporta la fornitura di più lotti, viene presentata un'offerta distinta per ciascun lotto. L'offerente non è tenuto a presentare un'offerta per tutti i lotti di cui al bando di gara.

Le offerte sono presentate secondo il modello figurante nell'allegato II, A e conformemente alle indicazioni fornite nell'allegato II, B.

3. L'offerta indica quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

b) gli estremi della gara, del lotto e il numero dell'azione;

c) il peso netto del lotto o, in applicazione della lettera), l'importo stabilito, al quale l'offerta si riferisce;

d) l'importo proposto, espresso in ecu per tonnellata di prodotto netta o in qualsiasi altra unità di misura precisata nel bando di gara, al quale l'offerente s'impegna ad effettuare la fornitura secondo le condizioni stabilite quando non si applichi la disposizione di cui alla lettera e);

e) il quantitativo netto proposto, qualora la gara riguardi, per un determinato importo, la fornitura di un quantitativo massimo di un dato prodotto.

L'offerta è formulata tenendo conto, da una parte, delle condizioni di mobilitazione di cui all'articolo 4 stabilite per la fornitura in oggetto e, dall'altra, della restituzione o della tassa applicabili all'esportazione, nonché degli altri importi compensativi fissati nella regolamentazione riguardante gli scambi di prodotti agricoli.

Il bando di gara può richiedere che l'offerta includa tali importi di restituzione o altri importi.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano in quanto compatibili.

4. Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura franco fabbrica o reso destino unicamente via terra, l'offerta indica al massimo due indirizzi di carico. In caso di fornitura franco vettore, l'indirizzo di carico è indicato nel bando di gara; la Commissione fa ricorso a questo stadio di consegna soltanto in circostanze speciali motivate.

5. Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino via mare, l'offerta indica un solo porto d'imbarco. L'offerta può tuttavia indicare due porti qualora il carico non possa essere effettuato totalmente nel primo porto a causa della configurazione di quest'ultimo e debba essere completato sulla stessa nave nel secondo porto.

6. Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura reso porto d'imbarco, l'offerta indica un solo porto accessibile alle navi d'altura che consenta di effettuare la fornitura alle condizioni stabilite. L'offerta può tuttavia indicare due porti quando il lotto sia suddiviso in più parti con luoghi di destinazione diversi.

Per forniture non superiori a 3 000 t nette per lotto con una sola destinazione, il porto di carico è scelto in funzione della possibilità di un collegamento marittimo, con al massimo un trasbordo in un porto situato al di fuori della Comunità, con il paese di destinazione mediante una nave di linea o a carico parziale durante il periodo di consegna stabilito. In questo caso l'offerta è valida soltanto se è accompagnata dall'attestato di una compagnia marittima o del suo agente circa l'esistenza di tale collegamento.

Per forniture di prodotti trasformati, riso compreso, in caso di mobilitazione nella Comunità, detto collegamento marittimo può comportare un trasbordo in un altro porto europeo della Comunità conforme alle condizioni fissate sopra; tale porto deve essere anch'esso indicato nell'offerta. Le spese relative al trasbordo sono a carico del fornitore.

7. Quando si applica il paragrafo 3, lettera d), l'offerta è presentata nel modo seguente:

a) in caso di fornitura franco fabbrica o franco vettore, l'offerente presenta un'unica offerta comprendente tutte le spese di carico e di sistemazione dei prodotti nei mezzi di trasporto messi a disposizione dal beneficiario;

b) in caso di fornitura reso porto d'imbarco, l'offerente presenta un'unica offerta comprendente tutte le spese relative allo stadio di consegna indicato dal bando di gara;

c) in caso di fornitura reso porto di sbarco, l'offerente indica contemporaneamente due importi:

i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto marittimo propriamente detto;

ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo reso porto d'imbarco indicato nel bando di gara;

d) in caso di fornitura reso destino via mare, l'offerente indica contemporaneamente due importi:

i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto continentale oltremare, da un lato, e al trasporto marittimo propriamente detto, dall'altro;

ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo reso porto d'imbarco indicato nel bando di gara;

e) in caso di fornitura reso destino unicamente via terra, l'offerente indica contemporaneamente due importi:

i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto terrestre propriamente detto;

ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo franco fabbrica.

8. Quando si applica il paragrafo 3, lettera e), il bando di gara precisa il modo di presentazione dell'offerta.

9. L'offerta è valida soltanto se è accompagnata dalla prova della costituzione della garanzia di cui all'articolo 8. La garanzia viene comunicata secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Non è ammesso il semplice riferimento ad una garanzia costituita per uno stesso lotto in occasione di un'offerta precedente.

10. L'offerta è valida soltanto se è presentata a norma del presente articolo e se non contiene riserve o condizioni diverse da quelle stabilite per la gara.

11. A ricevimento avvenuto un'offerta non può essere né modificata né ritirata, tranne nel caso di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 8

Per ciascun lotto intero, è costituita una garanzia d'offerta espressa in ecu. L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara. Il periodo di validità è di almeno un mese, rinnovabile su richiesta della Commissione. La garanzia precisa che essa è costituita conformemente al presente articolo ed include le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b). Un solo documento può riunire le garanzie relative a più lotti purché ad ogni lotto corrisponda un singolo importo.

La garanzia è costituita a favore della Commissione, sotto forma di fideiussione prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro. In caso di mobilitazione fuori della Comunità, la garanzia può essere prestata da un istituto di credito situato fuori della Comunità e accettato dalla Commissione. La garanzia deve essere irrevocabile e poter esser fatta valere su semplice richiesta. La liberazione della garanzia può intervenire solo per iniziativa della Commissione. La garanzia è liberata o acquisita conformemente all'articolo 22. Non è prevista alcuna ricevuta.

In caso di mobilitazione nel paese beneficiario dell'aiuto alimentare, la Commissione può definire nel bando di gara altre modalità per la garanzia in considerazione delle consuetudini del paese.

Articolo 9

1. La fornitura è aggiudicata, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi per gli acquisti comunitari e di quattro giorni lavorativi per gli acquisti fuori della Comunità a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa rispettando tutte le condizioni del bando di gara e in particolare le caratteristiche dei prodotti da mobilitare, in prosieguo: «il fornitore».

2. Se l'offerta più bassa è presentata simultaneamente da più offerenti, la fornitura viene aggiudicata mediante estrazione a sorte.

3. Nel caso di una fornitura prevista agli stadi reso porto di sbarco o reso destino si può tuttavia procedere all'aggiudicazione di una fornitura da effettuare allo stadio alternativo fissato nel bando di gara, vale a dire reso porto d'imbarco o franco fabbrica.

4. Aggiudicata la fornitura, il fornitore e gli offerenti la cui offerta non è stata scelta sono informati dell'aggiudicazione mediante lettera o telecomunicazione scritta entro il termine di cui al paragrafo 1. Qualora la comunicazione dell'aggiudicazione sia inviata al fornitore dopo tale data, questi ha la facoltà di ritirare l'offerta il primo giorno lavorativo seguente.

5. Ogni gara comporta due termini di presentazione distinti indicati nel bando di gara. Quando la fornitura non è aggiudicata alla scadenza del primo termine, la Commissione può rinviare l'aggiudicazione in funzione del secondo termine stabilito. Gli offerenti ne sono informati mediante lettera o telecomunicazione scritta, entro il termine di cui al paragrafo 1.

II secondo termine di presentazione può eventualmente comportare nuove condizioni riguardo alla fornitura.

6. La Commissione può non procedere all'aggiudicazione alla scadenza del primo o del secondo termine di presentazione, in particolare quando le offerte presentate non rientrino nella gamma dei prezzi normalmente praticati sul mercato. La Commissione non è tenuta a rendere noto il motivo della sua decisione. Gli offerenti sono informati dell'omessa aggiudicazione della fornitura mediante telecomunicazione scritta, entro il termine di cui al paragrafo 1.

7. Quando la mobilitazione avviene nella Comunità, i risultati delle gare vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

I risultati delle principali gare al di fuori della Comunità sono pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

CAPO III

Obblighi del fornitore e condizioni relative alla fornitura dei prodotti

Articolo 10

1. Il fornitore adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara e rispetta gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta.

Tutte le pertinenti condizioni generali e particolari si presumono conosciute e accettate dal fornitore.

2. Per garantire il rispetto dei propri obblighi, il fornitore presenta, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura, una garanzia di consegna alla Commissione. Tale garanzia, espressa in ecu, è pari al 10 % dell'importo dell'offerta per lotto. Il periodo di validità di tale garanzia deve essere di almeno un anno, rinnovabile su richiesta della Commissione. Essa è costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, secondo e terzo comma. La garanzia precisa che è costituita a norma del presente articolo ed include le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b). Inoltre, essa indica il paese o l'organismo beneficiario dell'aiuto.

3. Entro i dieci giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura, il fornitore comunica per iscritto all'impresa di cui all'articolo 11:

a) nome e indirizzo del produttore, dell'impresa di confezionamento o dell'organismo di ammasso dei prodotti da consegnare, con le date indicative di fabbricazione o di confezionamento.

In caso di fornitura di un prodotto trasformato, il fornitore comunica con almeno tre giorni lavorativi di anticipo la data d'inizio della fabbricazione o del confezionamento.

b) il nome del suo rappresentante nel luogo di consegna.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della fornitura non sono trasferibili.

Articolo 11

Aggiudicata la fornitura, la Commissione indica al fornitore l'impresa che sarà incaricata dei controlli di cui all'articolo 16, del rilascio del certificato di conformità, eventualmente del certificato di consegna e, in generale, del coordinamento di tutte le operazioni relative alla fornitura, (in prosieguo: «l'impresa incaricata del controllo»).

Qualora durante l'esecuzione della fornitura sorgano divergenze tra detta impresa e il fornitore, la Commissione adotta le misure opportune.

La Commissione può designare imprese diverse incaricate del controllo nelle diverse fasi della fornitura.

Articolo 12

1. In caso di fornitura franco fabbrica o franco vettore si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 8. (Lo stadio di consegna è determinato dal bando di gara).

2. Il fornitore concorda per iscritto con il beneficiario o con il suo rappresentante, con copia all'impresa incaricata del controllo, la data di consegna dei prodotti all'indirizzo di carico indicato nella sua offerta o nel bando di gara. L'impresa incaricata del controllo presta tutta l'assistenza necessaria al raggiungimento di tale accordo.

Una consegna frazionata può essere effettuata soltanto con l'accordo del beneficiario e della Commissione. In questo caso la Commissione addebita al fornitore le spese supplementari relative al controllo.

3. Il fornitore comunica quanto prima per iscritto all'impresa incaricata del controllo e alla Commissione la data e il luogo di consegna convenuti o, eventualmente, l'assenza di accordo con il beneficiario. In questo caso l'assenza di accordo viene notificata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine del periodo di consegna fissato nel bando di gara, onde consentire alla Commissione di prendere le misure opportune.

4. La fornitura viene eseguita entro il periodo fissato nel bando di gara. Qualora la fornitura non possa essere eseguita entro tale periodo, la Commissione, su domanda scritta del beneficiario debitamente giustificata, può prolungare detto periodo del numero di giorni necessario per consentire la consegna, fino a un massimo di trenta giorni. Il fornitore è tenuto ad accettare tale proroga.

Se la consegna non può essere eseguita entro il termine prorogato per motivi non imputabili al fornitore, questi può essere liberato dai suoi obblighi, qualora lo richieda.

5. La fornitura si ritiene effettuata quando tutti i prodotti sono stati effettivamente caricati e sistemati nei mezzi di trasporto messi a disposizione dal beneficiario.

6. Il fornitore sopporta tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, fino al momento in cui la fornitura sia stata eseguita e accertata dall'impresa incaricata del controllo nel certificato di conformità finale di cui all'articolo 16.

7. Il fornitore espleta le formalità necessarie per l'ottenimento del certificato d'esportazione e di sdoganamento e sopporta le relative spese e tasse.

8. In caso di discordanza tra le date e i quantitativi figuranti nel certificato di presa in carico di cui all'articolo 17 e quelli figuranti nel certificato di conformità finale, la Commissione può procedere a verifiche supplementari che possono implicare il rilascio di nuovi documenti.

Articolo 13

1. In caso di fornitura reso porto d'imbarco si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 8. Lo stadio di consegna è specificato nel bando di gara.

2. Il fornitore concorda per iscritto con il beneficiario o con il suo rappresentante, con copia all'impresa incaricata del controllo, la data di consegna dei prodotti al porto d'imbarco indicato nella sua offerta, nonché la banchina di attracco e, all'occorrenza, il ritmo di carico della nave. L'impresa incaricata del controllo presta tutta l'assistenza necessaria al raggiungimento di tale accordo. In assenza di un accordo, la Commissione prende le misure opportune in base ad un rapporto della stessa impresa.

Su richiesta scritta del fornitore e d'accordo con il beneficiario, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco, purché le eventuali spese derivanti dal cambiamento siano a carico del fornitore.

Una consegna frazionata può essere effettuata soltanto con il consenso del beneficiario e della Commissione. In questo caso le spese supplementari relative al controllo sono addebitate al fornitore dalla Commissione.

3. Il fornitore comunica quanto prima per iscritto all'impresa incaricata del controllo e alla Commissione la data e il luogo di consegna convenuti oppure, eventualmente, l'assenza di accordo con il beneficiario. In questo caso l'assenza di accordo viene notificata almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di consegna fissato nel bando di gara, onde consentire alla Commissione di prendere le misure opportune.

4. Se la consegna non ha potuto essere eseguita entro il termine fissato nel bando di gara a causa dell'indisponibilità di un collegamento marittimo, la Commissione prende le misure opportune in base ad un rapporto dell'impresa incaricata del controllo. In particolare essa può prolungare d'ufficio il termine di consegna, autorizzare un cambiamento di porto, risolvere il contratto di fornitura, o ancora far trasportare i prodotti da una nave proposta dal fornitore o dall'impresa incaricata del controllo, qualora il nolo e le spese di carico siano ritenuti accettabili. Le spese derivanti dalle misure prese possono essere addebitate al fornitore qualora l'attestato di cui all'articolo 7, paragrafo 6, risulti inesatto.

5. Tranne che nella fattispecie di cui al paragrafo 4, la consegna viene eseguita entro il termine fissato nel bando di gara. Qualora la consegna non possa avvenire entro tale periodo, la Commissione, su richiesta scritta del beneficiario debitamente giustificata, può prorogare detto termine del numero di giorni necessario per consentire la consegna, fino ad un massimo di trenta giorni. Il fornitore è tenuto ad accettare la proroga.

Se la consegna non può essere eseguita entro il termine prorogato per motivi non imputabili al fornitore, questi può essere liberato dai suoi obblighi, qualora lo richieda.

6. Qualora le operazioni di carico incombano al fornitore, questi carica i prodotti a bordo della nave indicata dal beneficiario secondo i ritmi di carico della nave o, secondo il caso, degli impianti portuali e tenuto conto delle consuetudini del porto.

Qualora si tratti di prodotti da consegnare allo stadio fob stivaggio incluso, tutte le operazioni di stivaggio, e di livellamento in caso di consegna alla rinfusa, incombono al fornitore.

7. La fornitura si ritiene eseguita quando tutti i prodotti sono stati effettivamente consegnati allo stadio previsto nel bando di gara.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 6, 7 e 8.

Articolo 14

1. In caso di fornitura reso porto di sbarco si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 14.

Lo stadio di consegna è determinato nel bando di gara.

2. Il fornitore fa eseguire a proprie spese il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza di cui al paragrafo 14, dal porto d'imbarco indicato nella sua offerta fino al porto di destinazione precisato nel bando di gara.

Tuttavia, su domanda scritta del fornitore, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco, purché le eventuali spese derivanti dal cambiamento siano a carico del fornitore.

3. Il fornitore fa eseguire il trasporto marittimo su una nave inserita nella classe più elevata dalle società comunitarie o internazionali di classificazione e che presenta tutte le garanzie di ordine sanitario per il trasporto di prodotti alimentari. Per gli imbarchi nella Comunità, le società di classificazione rispettano le regole e le norme definite dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio (4).

Il trasporto marittimo viene eseguito conformemente alle disposizioni in materia di prevenzione della distorsione di una concorrenza libera e leale su una base commerciale, di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 954/79 (5), (CEE) n. 4055/86 (6), (CEE) n. 4056/86 (7), (CEE) n. 4057/86 (8) e (CEE) n. 4058/86 (9), relativi alla politica comunitaria nel settore dei trasporti marittimi. Il trasporto marittimo non verrà effettuato da società le cui pratiche abbiano recato pregiudizio agli armatori comunitari, o il cui paese di stabilimento abbia limitato il libero accesso al traffico marittimo per le società marittime degli Stati membri o per le navi immatricolate in uno Stato membro in conformità della sua legislazione, segnatamente durante la validità di una decisione del Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4057/86 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4058/86.

Il fornitore trasmette all'impresa incaricata del controllo un attestato comprovante che la nave utilizzata è conforme ai requisiti sanitari e una copia dei certificati di classificazione della nave.

4. Il fornitore stipula un'assicurazione marittima in suo favore o fa valere una polizza d'abbonamento. Detta polizza, stipulata almeno per l'importo dell'offerta, copre tutti i rischi connessi al trasporto e ogni altra attività del fornitore inerente alla fornitura fino allo stadio di consegna stabilito. Essa copre inoltre tutte le spese di smistamento, riconfezionamento, ripresa o distruzione dei prodotti avariati e di analisi dei prodotti che non abbiano subito avarie tali da ostacolarne l'accettazione da parte del beneficiario.

L'assicurazione ha inizio nel momento in cui i prodotti assicurati lasciano i magazzini del fornitore e termina quando la fornitura è realizzata allo stadio di consegna indicato nel bando di gara e accertata nel certificato di conformità finale dall'impresa incaricata del controllo.

Inoltre, la polizza menziona espressamente che la copertura è concessa conformemente al presente articolo.

5. Il fornitore conferma per iscritto al beneficiario e all'impresa incaricata del controllo, non appena ne viene a conoscenza, la designazione della nave e la sua bandiera, la data di carico, la data presunta di arrivo nel porto di sbarco, nonché qualsiasi fatto verificatosi durante la spedizione.

Il fornitore comunica al beneficiario e all'impresa incaricata del controllo, oppure fa loro comunicare dal capitano o dal corrispondente della compagnia marittima, la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco dieci giorni, poi cinque giorni, poi tre giorni, poi quarantotto ore prima dell'arrivo previsto.

6. Una consegna frazionata su più navi può essere eseguita soltanto con il consenso della Commissione. In tal caso le spese supplementari connesse al controllo sono imputate al fornitore dalla Commissione.

7. Il fornitore carica a sue spese i prodotti a bordo della nave nel porto d'imbarco e sostiene le spese di nolo.

Per una fornitura franco nave («ex chip»), le spese di scarico e le eventuali spese di controstallia nel porto di sbarco non sono a carico del fornitore, purché quest'ultimo non abbia ostacolato lo scarico. Il bando di gara può prevedere l'obbligo per il fornitore di pagare alla Commissione il premio di acceleramento («despatch money»). Una copia del resoconto dei fatti («statement of facts») e del conto dei giorni di stallia («laytime») viene fornita a tal fine al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Per una fornitura reso banchina («ex quai»), il fornitore sopporta le spese di scarico nel porto di sbarco, in particolare le spese di scarico sulla banchina lungo bordo e, all'occorrenza, le spese di alleggio, compresi il nolo, il rimorchio e lo scarico degli alleggi, nonché le eventuali spese di controstallia relative alla nave e, se del caso, agli alleggi.

Per una fornitura reso magazzini portuali, il fornitore sopporta, oltre alle spese di cui al terzo comma, le spese di movimentazione e di trasferimento dei prodotti dalla banchina ai magazzini portuali, sistemazione inclusa.

Per una consegna in «container», la fornitura è effettuata allo stadio reso terminale per «container» o allo stadio reso magazzini portuali. In questo caso il periodo di franchigia dei «container» è di almeno 15 giorni e chiaramente indicato nella polizza di carico. In caso di fornitura allo stadio reso magazzini portuali, le spese di scarico dei prodotti dai «container» e di sistemazione nei magazzini sono a carico del fornitore; qualora l'utilizzazione di «container» sia un'iniziativa del fornitore e non una condizione prevista dal bando di gara, le spese che ne derivano sono a carico del fornitore.

Sono inoltre a carico del fornitore i diritti di banchina («wharfage») o spese analoghe, quando il regolamento portuale li addebiti alla nave.

8. Il fornitore espleta le formalità necessarie per l'ottenimento del certificato d'esportazione e di sdoganamento e sopporta le relative spese e tasse. Le formalità per l'ottenimento della licenza d'importazione e le formalità doganali d'importazione non devono essere espletate dal fornitore, né sono a carico di quest'ultimo le spese e le relative imposte.

9. Avvenuto l'imbarco, il fornitore trasmette al beneficiario, inviandone copia all'impresa incaricata del controllo, i seguenti documenti:

a) una fattura «pro forma» indicante che si tratta di una consegna di aiuto comunitario a titolo gratuito;

b) una copia del certificato di conformità provvisorio di cui all'articolo 16;

c) qualsiasi documento necessario allo sdoganamento e alla presa in carico da parte del beneficiario;

d) ogni altro documento previsto dal bando di gara.

Per una fornitura franco nave, il fornitore trasmette anche i seguenti documenti:

a) l'originale della polizza di carico per il porto di destinazione o qualsiasi documento equivalente che consenta lo sdoganamento e lo scarico dei prodotti da parte del beneficiario;

b) eventualmente, il contratto di nolo, la «booking note» o qualsiasi documento indicante in particolare il termine di stallia;

c) per i carichi completi, una nota tecnica indicante il pescaggio previsto all'arrivo in acqua salata e, per tale pescaggio, il numero di tonnellate corrispondente all'immersione di un centimetro (TPC) nonché il piano di carico.

Per una fornitura reso banchina o magazzini portuali, il fornitore trasmette anche i seguenti documenti:

a) una copia della polizza di carico ed eventualmente una distinta colli in caso di consegna in «container»;

b) un ordine di consegna che consenta lo sdoganamento e il ritiro dei prodotti da parte del beneficiario;

10. La polizza di carico indica in ogni caso il vettore e viene stilata all'ordine del rappresentante del fornitore nel porto di sbarco. Tuttavia, su domanda scritta del beneficiario, il fornitore indica il beneficiario o il suo rappresentante come consegnatario, unicamente al fine di consentire l'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

Tranne che per le forniture franco nave, la designazione del beneficiario come consegnatario non può comportare per il beneficiario l'obbligo di sostenere o prefinanziare interamente o in parte le spese di scarico. I nomi del beneficiario e dell'impresa incaricata del controllo nel porto di sbarco devono sempre figurare nella casella di notificazione, detta «notify».

11. Salvo il disposto del paragrafo 14, la fornitura è realizzata, secondo il caso, quando tutti i prodotti sono stati effettivamente:

a) consegnati nella stiva della nave, allo stadio franco nave di cui al paragrafo 7, secondo comma,

o

b) scaricati sulla banchina, allo stadio reso banchina di cui al paragrafo 7, terzo comma,

o

c) allogati nei magazzini portuali o nel terminale per «container», secondo le fattispecie di cui al paragrafo 7, quarto e quinto comma.

12. Tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, sono a carico del fornitore, fino al momento in cui la fornitura sia stata eseguita e accertata da parte dell'impresa incaricata del controllo nel certificato di conformità finale allo stadio di fornitura di cui al paragrafo 7.

13. In caso di discordanza tra le date e i quantitativi figuranti nel certificato di presa in carico e quelli figuranti nel certificato di conformità finale, la Commissione può procedere a verifiche supplementari che possono implicare il rilascio di nuovi documenti.

14. Tutti i prodotti devono pervenire al porto di sbarco entro il termine fissato nel bando di gara. Qualora, per uno stesso lotto, il bando di gara indichi più porti di sbarco e un solo termine di consegna, i prodotti devono pervenire ai diversi porti di sbarco prima del termine stabilito.

La registrazione della nave eseguita dalle autorità portuali del porto di sbarco fa fede della data di arrivo in tale porto. Qualora fosse impossibile ottenere la prova mediante la registrazione, la data di arrivo è accertata mediante un estratto del giornale di bordo, confermato dall'impresa incaricata del controllo.

Il bando di gara può prevedere, all'occorrenza, un periodo di consegna prima del quale ogni fornitura sarà considerata prematura con conseguenti sanzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera c).

15. Qualora la consegna non possa essere eseguita prima del periodo fissato nel bando di gara, la Commissione, su domanda scritta del beneficiario debitamente giustificata, può prorogare detto periodo del numero di giorni necessario per consentire la consegna, fino ad un massimo di trenta giorni, o risolvere il contratto. Il fornitore è tenuto ad accettare tale proroga o risoluzione.

Se la consegna non può essere eseguita entro il termine prorogato per motivi non imputabili al fornitore, questi può essere liberato dai suoi obblighi, qualora lo richieda.

Articolo 15

1. In caso di fornitura reso destino, via mare e via terra oppure unicamente via terra, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 11.

2. Il fornitore fa eseguire a sue spese il trasporto per la via che meglio consente di rispettare il termine di cui al paragrafo 9, dal porto d'imbarco o dalla banchina di carico indicata nella sua offerta fino al luogo finale di destinazione determinato dal bando di gara.

Tuttavia, su richiesta scritta del fornitore, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco o della banchina di carico, purché le eventuali spese derivanti dal cambiamento siano a carico del fornitore.

Il fornitore sopporta tutte le spese fino alla messa a disposizione dei prodotti all'entrata del deposito nel luogo di destinazione.

Per una consegna prevista in «container», il fornitore sopporta tutte le spese di locazione, spedizione, messa a disposizione all'entrata del deposito e rinvio dei «container» vuoti. A meno che non abbia proceduto di sua iniziativa all'uso dei «container», non previsto nel bando di gara, il fornitore non sostiene le spese di detenzione oltre una franchigia di 15 giorni a decorrere dalla messa a disposizione all'entrata del deposito.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 3, 4, 6 e 8.

4. Il bando di gara può indicare un porto di sbarco o un punto di transito, per l'inoltro della fornitura.

5. Salvo il disposto del paragrafo 9, la fornitura è realizzata quando tutti i prodotti sono stati effettivamente messi a disposizione nel deposito del luogo di destinazione; lo scarico dei mezzi di trasporto non è a carico del fornitore.

6. Tutti i rischi, in particolare di perdita o di deterioramento dei prodotti, sono a carico del fornitore, fino al momento in cui la consegna sia stata eseguita allo stadio di fornitura di cui al paragrafo 2 e accertata dall'impresa incaricata del controllo nel certificato di conformità finale.

7. In caso di discordanza tra le date e i quantitativi figuranti nel certificato di presa in carico e quelli figuranti nel certificato di conformità finale, la Commissione può procedere a verifiche supplementari che possono implicare il rilascio di nuovi documenti.

8. Il fornitore comunica quanto prima per iscritto al beneficiario e all'impresa incaricata del controllo i mezzi di trasporto utilizzati, le date di carico, la data di arrivo a destinazione presunta, nonché qualsiasi fatto verificatosi durante l'inoltro dei prodotti.

Il fornitore conferma nel modo più rapido al beneficiario e all'impresa incaricata del controllo la data di arrivo a destinazione presunta, con cinque giorni di anticipo.

9. Tutti i prodotti devono pervenire al luogo di destinazione entro il termine fissato nel bando di gara. Qualora, per uno stesso lotto, il bando di gara indichi più luoghi di destinazione e un solo termine di consegna, i prodotti devono pervenire in ciascun luogo entro il termine stabilito.

Il bando di gara può prevedere, all'occorrenza, un periodo di consegna prima del quale ogni fornitura sarà considerata prematura con conseguenti sanzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera c).

10. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 15.

11. Effettuate le operazioni di carico, il fornitore trasmette al beneficiario, inviandone copia all'impresa incaricata del controllo, i documenti seguenti:

a) in caso di trasporto marittimo, una copia della polizza di carico, con indicazione del vettore;

b) un ordine di consegna che consenta lo sdoganamento e il ritiro dei prodotti da parte del beneficiario;

c) una copia del certificato di conformità provvisorio;

d) una fattura «pro forma» indicante che si tratta di un aiuto comunitario a titolo gratuito;

e) la distinta colli in caso di consegna in container;

f) il foglio di spedizione in caso di consegna via terra;

g) qualsiasi documento necessario allo sdoganamento e alla presa in carico da parte del beneficiario;

h) ogni altro documento previsto dal bando di gara.

Articolo 16

1. Per ogni fornitura l'impresa incaricata del controllo esegue un controllo della qualità, della quantità, del confezionamento e della marcatura dei prodotti da consegnare.

Il controllo definitivo è eseguito allo stadio di consegna stabilito. In caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino, viene effettuato anche un controllo provvisorio al momento del carico o in fabbrica.

2. Il controllo viene effettuato in un momento e in condizioni che consentono di ottenere tutti i risultati delle analisi e, eventualmente, di una controperizia, prima della messa a disposizione oppure prima che abbiano inizio le operazioni di carico. Tuttavia, in circostanze particolari, segnatamente in caso di rischio di sostituzione del prodotto nel corso della fornitura, dopo detti controlli, l'impresa può eseguire, se autorizzata dalla Commissione, un controllo supplementare e della stessa natura, durante le operazioni di carico. Tutte le conseguenze finanziarie della non conformità constatata a seguito di quest'ultimo controllo, in particolare le eventuali spese di controstallia, sono a carico del fornitore.

3. Al termine del controllo definitivo, l'impresa incaricata del controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità finale, indicante in particolare la data di esecuzione della fornitura e la quantità netta fornita, eventualmente accompagnato da riserve.

4. Non appena l'impresa incaricata del controllo constata una non conformità deve informarne quanto prima il fornitore e la Commissione per iscritto. Tale comunicazione è denominata «notificazione di riserve». Il fornitore può contestare i risultati presso l'impresa e la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi all'invio della suddetta notificazione.

5. Al termine del controllo provvisorio, l'impresa incaricata del controllo rilascia al fornitore un certificato di conformità provvisorio, eventualmente accompagnato di riserve. L'impresa precisa se le riserve sono tali da rendere i prodotti non accettabili allo stadio di consegna. La Commissione può decidere, in base alle riserve formulate, di non procedere al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

6. Il fornitore sopporta tutte le conseguenze finanziarie, in particolare le spese di falso nolo o di controstallia, conseguenti alle carenze qualitative dei prodotti o alla tardiva messa a disposizione di questi ultimi per le operazioni di controllo.

7. I rappresentanti del fornitore e del beneficiario sono invitati dall'impresa incaricata del controllo, per iscritto, ad assistere alle operazioni di controllo, in particolare al prelievo dei campioni destinati alle analisi; il prelievo dei campioni è effettuato secondo gli usi professionali.

Durante l'operazione di prelievo, l'impresa incaricata del controllo effettua due prelievi supplementari che tiene sigillati a disposizione della Commissione per consentire un eventuale secondo controllo, nonché per eventuali contestazioni da parte del beneficiario o del fornitore.

Il costo dei campioni prelevati è a carico dell'aggiudicatario.

8. Qualora il fornitore o il beneficiario contestino i risultati del controllo provvisorio o definitivo effettuato conformemente al paragrafo 2, l'impresa incaricata del controllo fa eseguire, se autorizzata dalla Commissione, una controperizia riguardante un secondo prelievo di campioni, una seconda analisi o un secondo controllo del peso o del condizionamento, in funzione del carattere della contestazione.

La controperizia è effettuata da un servizio o da un laboratorio consensualmente designato dal fornitore, dal beneficiario e dall'impresa incaricata del controllo. In caso di mancato accordo entro i due giorni lavorativi successivi alla notificazione della contestazione, il servizio o il laboratorio viene designato d'ufficio dalla Commissione.

9. Se al termine dei primi controlli o della controperizia il certificato di conformità finale non viene rilasciato, il fornitore ha l'obbligo di sostituire i prodotti.

10. Le spese relative ai controlli di cui al paragrafo 2 sono a carico della Commissione.

Le spese relative al controllo dei prodotti di sostituzione o delle forniture supplementari di cui rispettivamente al paragrafo 9 e all'articolo 17, paragrafo 1, sono a carico del fornitore.

Le spese relative alla controperizia di cui al paragrafo 8 sono a carico della parte soccombente.

11. In caso di turbative che, per motivi non imputabili al fornitore, abbiano gravi effetti su una fornitura reso porto di sbarco o reso destino, la Commissione può decidere che l'impresa incaricata del controllo rilasci, prima dell'esecuzione della fornitura, un certificato di conformità finale, previo appropriato controllo sulla quantità e la qualità dei prodotti.

12. Il fornitore può chiedere all'impresa incaricata del controllo di rilasciare un certificato di conformità provvisorio o finale relativo a quantitativi parziali.

Tuttavia non possono essere rilasciati più di tre certificati parziali per lotto. Ogni certificato parziale deve riguardare un quantitativo di almeno 2 500 t nette per i cereali non trasformati e 100 t nette per gli altri prodotti, salvo quando il certificato riguardi la parte residua di un lotto. In tutti questi casi, la Commissione imputa al fornitore le spese di controllo supplementari. Tuttavia, quest'ultima disposizione non viene applicata quando si tratta di un lotto suddiviso in più parti aventi destinazioni diverse.

Articolo 17

1. Per una fornitura di prodotti alla rinfusa è ammessa una tolleranza di peso del 3 % al di sotto della quantità richiesta. Per una fornitura di prodotti confezionati, la tolleranza è dell'1 %. I quantitativi prelevati come campioni dall'impresa incaricata del controllo si aggiungono alle percentuali di tolleranza.

Quando le soglie di tolleranza sono superate, la Commissione può esigere dal fornitore una consegna supplementare alle stesse condizioni finanziarie della fornitura iniziale, entro un secondo termine fissato dalla Commissione stessa. All'occorrenza si applica l'articolo 22, paragrafi 4, 5 e 7.

2. Il certificato di assunzione a carico o il certificato di consegna determinano la quantità netta effettivamente consegnata.

3. II beneficiario consegna al fornitore un certificato di assunzione a carico contenente le indicazioni di cui all'allegato III. Il certificato è rilasciato senza indugio dopo la messa a disposizione della merce allo stadio fissato per la fornitura e dopo che il fornitore ha consegnato al beneficiario l'originale del certificato di conformità finale, il certificato d'origine, la fattura «pro forma» che determina il valore del prodotto e la cessione al beneficiario a titolo gratuito e, all'occorrenza, i documenti di cui agli articoli 14 e 15.

L'impresa incaricata del controllo presta tutta l'assistenza necessaria ai fini del rilascio di detto certificato.

4. In caso di omesso rilascio del certificato di assunzione a carico da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione dei documenti di cui al paragrafo 3, l'impresa incaricata del controllo rilascia al fornitore, su sua domanda scritta giustificata e d'accordo con la Commissione, entro cinque giorni lavorativi, un certificato di consegna contenente le indicazioni di cui all'allegato III.

CAPO IV

Condizioni di pagamento e di liberazione delle garanzie

Articolo 18

1. L'importo massimo da pagare al fornitore è quello dell'offerta, all'occorrenza maggiorato delle spese di cui all'articolo 19 e diminuito degli abbuoni di cui al paragrafo 3, delle ritenute di cui all'articolo 22, paragrafo 8, delle spese supplementari di controllo di cui agli articoli da 12 a 16 o delle spese risultanti dalle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Quando la gara riguarda la fornitura di quantitativi massimi di un determinato prodotto, l'importo massimo da pagare è quello figurante nel bando di gara, salvo applicazione degli abbuoni e delle ritenute o delle spese di cui sopra o pagamento delle spese di cui all'articolo 19.

2. II pagamento è effettuato per il quantitativo netto figurante nel certificato di assunzione a carico o nel certificato di consegna. Tuttavia, in caso di discordanza tra il certificato di assunzione a carico e il certificato di conformità finale, quest'ultimo prevale e serve come base per il pagamento.

3. Qualora la qualità dei prodotti, il loro confezionamento o la loro marcatura constatati allo stadio di consegna previsto non corrispondano a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato l'assunzione a carico dei prodotti o il rilascio di un certificato di consegna, la Commissione può applicare abbuoni al momento di determinare l'importo da pagare. L'applicazione di abbuoni nei confronti di un fornitore può comportare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

4. In caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino, su richiesta del fornitore può essere versato un acconto entro il limite massimo del 90 % dell'importo dell'offerta, secondo le seguenti modalità:

a) proporzionalmente ai quantitativi parziali riconosciuti conformi, per i quali l'impresa incaricata del controllo ha rilasciato un certificato di conformità provvisorio,

b) oppure per il quantitativo totale in relazione al quale l'impresa incaricata del controllo ha rilasciato un certificato di conformità provvisorio.

Qualunque sia il numero di acconti parziali versati per un dato lotto, la Commissione paga un unico saldo per lotto, salvo in circostanze da essa riconosciute eccezionali.

5. L'importo da pagare è versato su richiesta del fornitore, presentata in due esemplari.

La domanda di pagamento del totale o del saldo è corredata dei seguenti documenti:

a) una fattura compilata per l'importo richiesto,

b) l'originale del certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna,

c) una copia del certificato di conformità finale.

La domanda di pagamento di un acconto è corredata dei seguenti documenti:

a) una fattura emessa per l'importo richiesto,

b) una copia del certificato di conformità provvisorio,

c) una copia della polizza di carico, del contratto di nolo o del foglio di spedizione,

d) una copia del certificato di assicurazione.

Gli acconti non possono eccedere il 90 % dell'importo dell'offerta. Essi sono concessi su presentazione di una garanzia d'acconto costituita a favore della Commissione, di importo pari all'importo dell'offerta, maggiorato del 10 %. Tale garanzia è costituita a norma dell'articolo 8, secondo e terzo comma. La sua efficacia deve avere la durata di almeno un anno, rinnovabile su domanda della Commissione.

Ogni copia deve essere certificata conforme all'originale e recare la firma del fornitore.

6. Le domande di pagamento del totale o del saldo sono presentate alla Commissione entro tre mesi dalla data di rilascio del certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna. Salvo motivi di forza maggiore, una domanda presentata dopo tale termine implica una ritenuta del 10 % sul pagamento da effettuare.

7. I pagamenti sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda completa presentata secondo le disposizioni del paragrafo 5.

Se il pagamento è eseguito dopo tale termine, non giustificato da perizie o inchieste complementari, sono dovuti interessi di mora al tasso mensile applicato dall'Istituto monetario europeo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Il tasso da applicare è quello del mese del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma. Per un ritardo superiore a un mese, si applica una media ponderata secondo il numero di giorni d'applicazione di ciascun tasso.

Articolo 19

1. II fornitore sopporta tutte le spese derivanti dalla fornitura dei prodotti allo stadio stabilito. Tuttavia, la Commissione può rimborsare al fornitore che ne faccia richiesta scritta alcune spese supplementari calcolate in base agli opportuni documenti giustificativi, quando un certificato di assunzione a carico o di consegna sia stato rilasciato senza riserve relative alla natura delle spese in oggetto.

2. Escluse tutte le spese amministrative, le spese supplementari sono quelle di magazzinaggio, assicurazione e finanziamento effettivamente sostenute dal fornitore, secondo il caso:

a) a seguito di una proroga del periodo di consegna, concesso su domanda del beneficiario,

b) in seguito a ritardi di oltre trenta giorni tra, da un lato, la data di consegna e, dall'altro, il rilascio del certificato di assunzione a carico o di consegna oppure del certificato di conformità finale se questo è rilasciato successivamente.

3. Le spese di magazzinaggio e di assicurazione riconosciute sono rimborsate in ecu, convertendo l'importo espresso nella moneta delle spese al tasso di conversione applicato dalla Commissione.

Le spese riconosciute non possono superare i seguenti massimali:

- 1 ECU per tonnellata di prodotti alla rinfusa e 2 ECU per tonnellata di prodotti confezionati, per settimana, per le spese di magazzinaggio;

- lo 0,75 % annuo del valore dei prodotti, per le spese di assicurazione.

Le spese di finanziamento sono calcolate come segue:

>NUM>A × N × I

>DEN>360

A = importo che rimane da pagare a norma dell'articolo 18, alla data del fatto che dà luogo al pagamento delle spese di finanziamento;

N = numero di giorni di proroga consumati di cui al paragrafo 2, lettera a), o numero di giorni di ritardo di cui al paragrafo 2, lettera b);

I = tasso di cui all'articolo 18, paragrafo 7.

4. In casi eccezionali la Commissione può rimborsare al fornitore, che ne faccia richiesta scritta, alcune spese impreviste purché non derivino da un vizio intrinseco dei prodotti, da un confezionamento insufficiente o inadeguato, da un ritardo nell'esecuzione della fornitura imputabile al fornitore o da una situazione di congestione portuale, né siano imputabili ad un subappaltatore.

5. La Commissione indennizza il fornitore, che ne faccia richiesta scritta, qualora questi sia stato liberato dai suoi obblighi in particolare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 15, dell'articolo 15, paragrafo 10, e dell'articolo 20, secondo comma.

Escluse tutte le spese amministrative, gli indennizzi coprono da un lato le spese di magazzinaggio, assicurazione e finanziamento, calcolate a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e, dall'altro, un indennizzo compensativo consensualmente determinato, comunque non superiore al 3 % dell'importo dell'offerta.

6. Le domande di pagamento di spese supplementari e di spese impreviste devono essere distinte da quella relativa al pagamento della fornitura ed essere presentate in due esemplari entro il termine di cui all'articolo 18, paragrafo 6. Dopo la scadenza di tale termine si applica una ritenuta del 10 %.

Articolo 20

Se, dopo l'aggiudicazione, la Commissione designa un indirizzo di carico, un porto d'imbarco, un porto di sbarco o un luogo di destinazione finale diversi da quelli fissati inizialmente, o un altro stadio di fornitura, il fornitore consegna i prodotti al nuovo indirizzo di carico, nel nuovo porto, nel nuovo luogo di destinazione finale o al nuovo stadio di fornitura. La Commissione concorda con il fornitore l'eventuale riduzione o aumento delle spese inizialmente previste.

Tuttavia, su domanda debitamente motivata, il fornitore può essere liberato dai suoi obblighi.

Articolo 21

Salvo casi di forza maggiore, se, per ragioni non imputabili al beneficiario bensì al fornitore, la fornitura non è eseguita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di consegna stabilito, tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, sono a carico del fornitore. In particolare, le conseguenze finanziarie possono comprendere le spese direttamente connesse all'inesecuzione della fornitura, sostenute dal beneficiario, quali le spese di controstallia o di falso nolo relative al trasporto marittimo o continentale, le spese di locazione di magazzini o aree di deposito e le relative spese di assicurazione.

Inoltre, nelle circostanze citate al primo comma, la Commissione constata l'inesecuzione della fornitura è adotta le misure opportune.

Articolo 22

1. Le garanzie costituite a norma degli articoli 8, 10 paragrafo 2 e 18 paragrafo 5 sono, secondo il caso, liberate o acquisite in conformità dei paragrafi da 2 a 8.

2. La garanzia di gara è liberata nei casi seguenti:

a) mediante lettera o telecomunicazione scritta della Commissione, quando l'offerta non è valida o non è stata prescelta o quando la fornitura non è stata aggiudicata;

b) quando l'offerente, designato fornitore, ha costituito la garanzia di consegna o ha ritirato l'offerta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

La garanzia è acquisita se il fornitore non ha presentato la garanzia di consegna entro i dieci giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione della fornitura nonché qualora l'offerente ritiri l'offerta a norma dell'articolo 7, paragrafo 11.

3. La garanzia di consegna è interamente liberata mediante lettera o telecomunicazione scritta della Commissione quando il fornitore:

a) ha presentato la garanzia di acconto di cui all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma;

b) ha eseguito la fornitura conformemente a tutti i suoi obblighi;

c) è stato liberato dai suoi obblighi a norma degli articoli 12, paragrafo 4, 13, paragrafo 5, 14, paragrafo 15, 15 paragrafo 10 e 20, secondo comma.

d) non ha eseguito la fornitura per cause di forza maggiore riconosciute dalla Commissione.

4. Salvo casi di forza maggiore, la garanzia di consegna è soggetta a ritenute parziali effettuate cumulativamente nei casi seguenti, fatta salva l'applicazione del paragrafo 8:

a) del 10 % del valore dei quantitativi non consegnati, fatte salve le percentuali di tolleranza di cui all'articolo 17, paragrafo 1;

b) del 20 % dell'importo globale del trasporto marittimo indicato nell'offerta, qualora la nave noleggiata dal fornitore non sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3;

c) dello 0,2 % del valore dei quantitativi consegnati oltre la scadenza del termine, per ciascun giorno di ritardo, o eventualmente, a condizione che il bando di gara lo preveda, dello 0,1 % per ciascun giorno di consegna prematura.

Le ritenute di cui alle lettere a) e c) non sono applicate quando le inadempienze constatate non sono imputabili al fornitore.

5. La garanzia di acconto è interamente liberata come la garanzia di consegna nei casi di cui al paragrafo 3, lettere b) e c).

Essa è oggetto di ritenute parziali a norma, mutatis mutandis, delle disposizioni di cui al paragrafo 4.

6. La garanzia di consegna o di acconto è interamente acquisita quando la Commissione constata la mancata esecuzione della fornitura, in applicazione dell'articolo 21.

7. La garanzia di consegna o di acconto è liberata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stato stabilito il diritto al pagamento del saldo. Essa è acquisita per gli altri quantitativi.

8. La Commissione detrae gli importi delle ritenute da effettuare a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 dall'importo finale da pagare. La garanzia di consegna o di acconto è liberata contemporaneamente e interamente.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 23

La Commissione valuta i casi di forza maggiore che possono essere all'origine dell'inesecuzione di una fornitura o dell'inosservanza di uno degli obblighi del fornitore.

Le spese derivanti da un caso di forza maggiore riconosciuto dalla Commissione sono a carico di questa.

Articolo 24

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, dall'inesecuzione o dall'interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del presente regolamento.

Articolo 25

Il diritto belga si applica a qualsiasi questione non disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 26

Il regolamento (CEE) n. 2200/87 è abrogato.

Tuttavia esso resta d'applicazione alle forniture per le quali la comunicazione del bando di gara è anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 27

II presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

João DE DEUS PINHEIRO

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

(2) GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

(4) GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.

(5) GU L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.

(6) GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1.

(7) GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

(8) GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 14.

(9) GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 21.

ALLEGATO I

BANDO DI GARA

1. Azione n. (all'occorrenza, più numeri per lotto)

2. Beneficiario (secondo il caso un paese o una organizzazione)

3. Rappresentante del beneficiario

4. Paese di destinazione

5. Prodotto da mobilitare

6. Quantitativo totale (tonnellate nette)

7. Numero di lotti (all'occorrenza, quantitativi per lotto e/o lotto parziale)

8. Caratteristiche e qualità del prodotto (secondo quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 5)

9. Condizionamento (secondo quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 5)

10. Etichettatura o marcatura (secondo quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 5)

- lingua da utilizzare per la marcatura

- diciture complementari

11. Modo di mobilitazione del prodotto (contratto comunitario, scorta d'intervento e, in questo caso, organismo detentore della scorta e prezzo di vendita fissato, o contratto fuori della Comunità)

12. Stadio di consegna previsto

13. Stadio di consegna alternativo (applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3)

14. a) Porto d'imbarco (articolo 7, paragrafi 4 e 6)

b) Indirizzo di carico

15. Porto di sbarco

16. Luogo di destinazione (indirizzo del magazzino di deposito per lo stadio reso destino)

- porto o magazzino di transito

- via di trasporto terrestre (articolo 15, paragrafo 4)

17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto

- 1° termine

- 2° termine (articolo 9, paragrafo 5)

18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo

- 1° termine

- 2° termine (articolo 9, paragrafo 5)

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles)

- 1° termine

- 2° termine (articolo 9, paragrafo 5)

20. Importo della garanzia d'offerta

21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta

22. Restituzione all'esportazione

ALLEGATO II.A

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO DI OFFERTA

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II.B

SPESE DA INCLUDERE NELL'OFFERTA

Elenco fornito soltanto a titolo indicativo

A. Fornitura franco fabbrica o franco vettore

1. Prezzo del prodotto e del condizionamento.

2. Spese di carico e di sistemazione nei mezzi di trasporto messi a disposizione dal beneficiario.

3. In caso di fornitura franco vettore, spese di trasporto fino al terminale di trasporto indicato nel bando di gara.

4. Spese relative all'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

B. Fornitura reso porto d'imbarco

1. Cfr. punto A.1 e A.4.

2. Spese di carico e di trasporto fino al luogo di fornitura e, all'occorrenza, spese di scarico.

3. In caso di fornitura in contenitori, spese di carico e di trasporto fino allo stadio terminale per container, posizione «stack».

4. In caso di fornitura di cereali, le spese comprendono, all'occorrenza, le spese di entrata nel silo, di silaggio, di permanenza e uscita dal silo, di carico, di stivaggio e di livellamento. (Stadio di consegna fob - stivaggio incluso oppure fob - stivato e livellato).

5. Spese di pesatura, di controllo e di analisi effettuati eventualmente su iniziativa dei fornitori (diverse da quelle risultanti dall'articolo 16).

C. Fornitura reso porto di sbarco

1. Cfr. punto B.

2. Spese di approdo, comprese le spese di intervento dello spedizioniere e, eventualmente, le spese di carico, all'occorrenza, di stivaggio e di livellamento.

3. Nolo marittimo.

4. Assicurazione.

5. Spese di scarico di cui all'articolo 14, paragrafo 7, se si tratta di una fornitura reso banchina.

D. Fornitura reso destino via mare

1. Cfr. C, comprese le spese di scarico di cui al punto C.5.

2. Spese di transito doganale.

3. Spese di trasferimento sui mezzi di trasporto per la rispedizione fino alla destinazione finale.

4. Spese di trasporto continentale fino alla destinazione finale.

5. Assicurazione.

6. Spese di messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione. In caso di consegna in container, spese di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

E. Fornitura reso destino via terra

Cfr. D, escluse le spese relative al trasporto marittimo.

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO DI PRESA IN CARICO

>FINE DI UN GRAFICO>