31997R0345

Regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione del 26 febbraio 1997 recante modifica dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 27/02/1997 pag. 0038 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 345/97 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1997 recante modifica dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), paragrafo 4 e paragrafo 5 bis, lettera b) e paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1935/95 del Consiglio (3) prevede per le categorie indicate all'articolo 5, paragrafi 3 e 5 bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, che gli ingredienti di origine agricola non prodotti secondo le norme di cui all'articolo 6 o non importati da paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11 siano inclusi nell'allegato VI, parte C o siano provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro;

considerando che la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione (4) deve essere modificata alla luce dell'esperienza acquisita e della situazione di disponibilità sul mercato comunitario di certi ingredienti di origine agricola prodotti con metodo biologico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. L'ingrediente di origine agricola non incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 5 bis, lettera b) del medesimo, a condizione che:

a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità della Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme al disposto dell'articolo 5, paragrafo 4 e

b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia temporaneamente autorizzato l'utilizzazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, per un periodo massimo di tre mesi dopo aver verificato che l'operatore abbia preso i necessari contatti con gli altri fornitori nella Comunità per accertarsi che gli ingredienti in questione con i necessari requisiti di qualità non sono disponibili; lo Stato membro può prorogare tale autorizzazione per tre volte al massimo, per periodi di sette mesi ciascuno.

2. Lo Stato membro che concede un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) la data dell'autorizzazione,

b) il nome e, ove necessario, la descrizione precisa nonché i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola,

c) le quantità ritenute necessarie con relativa motivazione,

d) i motivi e il periodo previsto di carenza,

e) la data alla quale lo Stato membro invia tale notifica agli altri Stati membri e alla Commissione,

f) la data ultima entro cui gli Stati membri e/o la Commissione possono inviare le loro osservazioni; tale data deve cadere almeno 30 giorni dopo la data della notifica di cui alla precedente lettera e).

3. Qualora dalle osservazioni inviate, entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza l'ingrediente è disponibile, lo Stato membro esamina se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità previsto ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle informazioni.

4. In caso di proroga di cui al paragrafo 1, lettera b), sono applicabili le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 10.

(3) GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 1.

(4) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.