31997L0055

Direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 23/10/1997 pag. 0018 - 0023


DIRETTIVA 97/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 25 giugno 1997 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è il completamento del mercato interno; che è necessario adottare misure atte a garantire il buon funzionamento di detto mercato; che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;

(2) considerando che col completamento del mercato interno la varietà dell'offerta è destinata ad aumentare sempre più; che, poiché i consumatori possono e devono ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, e la pubblicità costituisce uno strumento molto importante per aprire sbocchi reali in tutta l'Unione europea per qualsiasi bene o servizio, le disposizioni essenziali che disciplinano la forma e il contenuto della pubblicità comparativa devono essere uniformi e le condizioni per l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri devono essere armonizzate; che, a queste condizioni, ciò contribuirà a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili; che la pubblicità comparativa può anche stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori;

(3) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei singoli Stati membri in materia di pubblicità comparativa differiscono notevolmente; che la pubblicità oltrepassa le frontiere e si diffonde nel territorio di altri Stati membri; che la liceità o il divieto della pubblicità comparativa a seconda delle diverse legislazioni nazionali può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi e creare distorsioni di concorrenza; che, in particolare, delle imprese possono trovarsi esposte a forme di pubblicità sviluppate dalla concorrenza alle quali non possono rispondere ad armi pari; che deve essere assicurata la libertà di fornire servizi in materia di pubblicità comparativa; che la Comunità è tenuta a porre rimedio a tale situazione;

(4) considerando che il sesto considerando della direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (4), stabilisce che, previa armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di tutela dalla pubblicità ingannevole, è opportuno, «in una seconda fase, prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione»;

(5) considerando che il punto 3, lettera d) dell'allegato della risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (5), include tra i diritti fondamentali dei consumatori, il diritto d'informazione; che questo diritto è confermato dalla risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981, riguardante un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (6), il cui allegato tratta espressamente dell'informazione dei consumatori al punto 40; che la pubblicità comparativa, che confronti caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole, può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse;

(6) considerando che è opportuno definire un concetto generale di pubblicità comparativa per includere tutte le forme della stessa;

(7) considerando che si devono stabilire le condizioni della pubblicità comparativa lecita, per quanto riguarda il confronto, per determinare quali prassi in materia di pubblicità comparativa possono comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori; che tali condizioni di pubblicità lecita devono includere criteri di confronto obiettivo delle caratteristiche di beni e servizi;

(8) considerando che il confronto dei soli prezzi di beni e servizi deve essere possibile se rispetta determinate condizioni, in particolare quella di non essere ingannevole;

(9) considerando che, per evitare che la pubblicità comparativa sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza, è opportuno permettere soltanto i confronti tra beni e servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

(10) considerando che le convenzioni internazionali sui diritti d'autore nonché le disposizioni nazionali in materia di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale si applicano quando si fa riferimento, o si riproduce, nella pubblicità comparativa, il risultato di test comparativi effettuati da terzi;

(11) considerando che le condizioni della pubblicità comparativa devono essere cumulative e soddisfatte nella loro interezza; che, ai sensi del trattato, la scelta della forma e dei mezzi di applicazione di tali condizioni è lasciata agli Stati membri, nella misura in cui forma e mezzi non siano già determinati dalla presente direttiva;

(12) considerando che queste condizioni dovrebbero, in particolare, tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (7), in particolare l'articolo 13 e le altre disposizioni adottate dalla Comunità nel settore agricolo;

(13) considerando che l'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (8), conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o, se del caso, anche per altri prodotti;

(14) considerando, tuttavia, che per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace, può essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale;

(15) considerando che una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze;

(16) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere agli stessi rimedi giudiziari e/o amministrativi menzionati agli articoli 4 e 5 della direttiva 84/450/CEE, per controllare la pubblicità comparativa che non soddisfa alle condizioni stabilite dalla presente direttiva; che ai sensi del sedicesimo considerando di detta direttiva è stabilito che i controlli volontari esercitati da organi di autodisciplina per eliminare la pubblicità ingannevole possono evitare azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi e devono pertanto essere incoraggiati; che l'articolo 6 si applica analogamente alla pubblicità comparativa non consentita;

(17) considerando che gli organi nazionali di autodisciplina possono coordinare la loro attività mediante associazioni o organizzazioni create a livello comunitario e trattare anche i ricorsi transfrontalieri;

(18) considerando che l'articolo 7 della direttiva 84/450/CEE, il quale permette agli Stati membri di mantenere in vigore o di adottare disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale, non può applicarsi alla pubblicità comparativa, poiché l'obiettivo dell'emendamento della presente direttiva è di fissare le condizioni alle quali è consentita la pubblicità comparativa;

(19) considerando che un confronto che presenti beni o servizi come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio depositato non soddisfa le condizioni che deve rispettare la pubblicità comparativa lecita;

(20) considerando che la presente direttiva non reca in alcun modo pregiudizio alle regolamentazioni comunitarie applicabili alla pubblicità per prodotti e/o servizi specifici oppure restrizioni o divieti relativi al contenuto pubblicitario di particolari mezzi di comunicazione di massa;

(21) considerando che qualora uno Stato membro, nel rispetto delle disposizioni del trattato, vieti la pubblicità per taluni beni o servizi, tale divieto, se imposto direttamente, o da un ente o un'organizzazione incaricati ai sensi della legge di tale Stato membro di disciplinare l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, può essere esteso alla pubblicità comparativa;

(22) considerando che gli Stati membri non sono obbligati a rendere lecita la pubblicità comparativa riguardante beni o servizi sui quali essi, in ottemperanza alle disposizioni del trattato, mantengono o introducono divieti, inclusi i divieti relativi ai metodi di commercializzazione o alla pubblicità particolarmente destinata a gruppi di consumatori vulnerabili; che gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantenere o introdurre divieti o limitazioni dell'uso della pubblicità comparativa riguardante servizi professionali, imposti direttamente o da un ente o da un'organizzazione incaricati, a norma della legislazione degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale;

(23) considerando che la regolamentazione della pubblicità comparativa appare, nelle condizioni fissate dalla presente direttiva, necessaria per il buon funzionamento del mercato interno e che un'azione a livello comunitario s'impone; che l'adozione di una direttiva è la misura appropriata poiché stabilisce i principi generali uniformi pur consentendo agli Stati membri di scegliere la forma e i mezzi appropriati per raggiungere detti obiettivi; che essa è conforme al principio della sussidiarietà,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/450/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa».

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale, dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»

3) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

«2 bis) "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;».

4) È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, punto 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1;

b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazione commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Qualunque raffronto che faccia riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.»

5) Il primo e secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.

Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:

a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o

b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.»

6) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) I trattini nel primo comma sono sostituiti dai seguenti:

«- di far sospendere la pubblicità ingannevole o comparativa illecita oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ingiungere la sospensione di tale pubblicità, o

- qualora la pubblicità ingannevole o l'illecita pubblicità comparativa non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità;».

b) La frase iniziale del terzo comma è sostituita dalla seguente:

«Inoltre, al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole o comparativa illecita la cui sospensione sia stata ordinata con una decisione definitiva, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere.»

7) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente direttiva non esclude il controllo volontario, che gli Stati membri possono incoraggiare, della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui all'articolo 4.»

8) Il testo dell'articolo 6, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico e nel caso della pubblicità comparativa di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca tali elementi entro un periodo di tempo breve;».

9) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alla pubblicità comparativa per quanto riguarda il confronto.

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie applicabili alla pubblicità riguardante prodotti e/o servizi specifici oppure restrizioni o divieti relativi al contenuto pubblicitario di particolari mezzi di comunicazione di massa.

4. Le disposizioni della presente direttiva concernenti la pubblicità comparativa non obbligano gli Stati membri che, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantengono o introducono il divieto della pubblicità per taluni beni o servizi imposto direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, ai sensi della legge degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, a consentire la pubblicità comparativa per tali beni o servizi. Qualora tale divieto sia limitato a mezzi di comunicazione di massa particolari, la direttiva si applica ai mezzi di comunicazione che non sono coperti da tale divieto.

5. Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce agli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, di mantenere o introdurre divieti o limitazioni dell'uso della pubblicità comparativa riguardante servizi professionali, imposti direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, a norma della legislazione degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale.»

Articolo 2

Sistema di reclami

La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci per rispondere ai reclami transfrontalieri in materia di pubblicità comparativa. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito dello studio e presenta, se del caso, proposte in merito.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro 30 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 ottobre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

(1) GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 14 e GU C 136 del 19. 5 .1994, pag.4.

(2) GU C 49 del 24. 2. 1992, pag. 35.

(3) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1992 (GU C 337 del 21. 12. 1992, pag. 142), posizione comune del Consiglio del 19 marzo 1996 (GU C 219 del 27. 7. 1996, pag. 14), decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU C 347 del 16. 11. 1996, pag. 69). Decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 e decisione del Consiglio del 15 settembre 1997.

(4) GU L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

(5) GU C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.

(6) GU C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

(7) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(8) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/10/CEE (GU L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 35).

Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara di avere l'intenzione di presentare, per quanto possibile, la relazione di cui all'articolo 2 contemporaneamente a quella sui sistema di reclami, prevista nell'articolo 17 della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.