31997L0017

Direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 1997 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 07/05/1997 pag. 0001 - 0025


DIRETTIVA 97/17/CE DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1997 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che il consumo di energia elettrica delle lavastoviglie rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia elettrica della Comunità; che il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole;

considerando che il miglioramento delle prestazioni di lavaggio o asciugatura richiede spesso un maggior consumo d'acqua e di energia; che le informazioni relative al funzionamento di un apparecchio sono utili per valutare il consumo di energia e di acqua; che esse sono di aiuto al consumatore nella scelta di un apparecchio che utilizzi razionalmente l'energia;

considerando che la Comunità, confermando il proprio interesse per un sistema internazionale di normalizzazione in grado di produrre norme effettivamente applicate da tutti i partecipanti al commercio internazionale e tali da soddisfare le condizioni di politica comunitaria, invita le organizzazioni europee di normalizzazione a continuare la cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione;

considerando che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti quali organismi competenti per stabilire le norme armonizzate in conformità con gli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e tali organismi, adottati il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal CENELEC in base al mandato della Commissione, a norma della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (3), nonché in base a detti orientamenti generali;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle lavastoviglie ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia.

2. I dati da fornire in applicazione della presente direttiva devono essere misurati in base a norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. Le disposizioni della presente direttiva che prevedano l'obbligo di fornire informazioni relative al rumore si applicano solo se l'informazione sia richiesta ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE del Consiglio (4); in tal caso i dati richiesti devono essere misurati in conformità con tale direttiva.

3. Le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 sono stabilite su mandato della Commissione in conformità della direttiva 83/189/CEE.

4. Ove non risulti diversamente dal contesto, il significato dei termini usati nella presente direttiva è identico a quello ad essi attribuito nella direttiva 92/75/CEE.

Articolo 2

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fornitore;

- una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;

- informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

- i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della presente direttiva;

- le eventuali istruzioni per l'uso.

2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta esternamente sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile e non occultata.

3. Il contenuto e il formato della scheda informativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE devono corrispondere alle indicazioni dell'allegato II della presente direttiva.

4. Nelle circostanze indicate all'articolo 5 della direttiva 92/75/CEE, e quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale viene effettuata mediante comunicazione a stampa, in particolare mediante un catalogo di vendita per corrispondenza, la comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva.

5. Le categorie di efficienza energetica, di efficacia di lavaggio e di asciugatura degli apparecchi devono essere determinate in base all'allegato IV.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori aventi sede nel loro territorio adempiano agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1° luglio 1998.

Tuttavia, gli Stati membri consentono fino al 31 dicembre 1998:

- l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti

e

- la distribuzione di comunicazioni a stampa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4,

non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1997.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.

(2) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(3) GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31.

(4) GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24.

ALLEGATO I

ETICHETTA

Modello dell'etichetta

1. L'etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

Nota:

I. Nome o marchio del fornitore.

II. Identificazione del modello di fornitore.

III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV. Essa deve essere identificata da una lettera, collocata in corrispondenza della relativa freccia.

IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «marchio UE di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio (1), è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.

V. Consumo di energia in kWh per ciclo normale, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

VI. Classe di efficacia del lavaggio, determinata conformemente all'allegato IV.

VII. Classe di efficacia dell'asciugatura, determinata conformemente all'allegato IV.

VIII. Capacità dell'apparecchio in coperti normali, determinata conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

IX. Consumo d'acqua in litri per ciclo di lavaggio normale, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

X. Ove applicabile, rumorosità del ciclo normale, determinata conformemente alla direttiva 86/594/CEE del Consiglio (2).

Nota

La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.

Stampa

3. I seguenti criteri definiscono alcuni aspetti dell'etichetta:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Colori usati:

CMGN: cian, magenta, giallo, nero.

Esempio: 07X0: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

Frecce:

- A: X0X0

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Contorno colore: X070.

Tutto il testo è nero su sfondo bianco.

(1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24. Le norme relative sono le norme EN 60704-2-3 (misurazione del rumore) ed EN 60704-3 (verifica).

ALLEGATO II

SCHEDA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore, nel qual caso devono essere elencate nell'ordine indicato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:

1. Marchio del fornitore.

2. Identificazione del modello del fornitore.

3. Classe di efficienza energetica del modello, determinata conformemente all'allegato IV, definita come «classe di efficienza energetica . . . su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)». Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).

4. Se le informazioni sono fornite in una tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «marchio UE di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92, tale informazione può essere inserita nella tabella. In tal caso nell'intestazione deve risultare la menzione «marchio UE di qualità ecologica» e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Quanto precede, senza pregiudizio di alcuna delle condizioni previste dal sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica.

5. Nome del fabbricante, codice o indicazione del ciclo «normale» cui si riferisce l'informazione contenuta nell'etichetta e nella scheda.

6. Consumo di energia in kWh per ciclo normale determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, definito come «consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda». Il consumo effettivo di energia dipenderà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio.

7. Classe di efficacia di lavaggio determinata conformemente all'allegato IV, espressa come «Classe di efficacia di lavaggio . . . su una scala da A (alta) a G (bassa)». Tale informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).

8. Classe di efficacia di asciugatura determinata conformemente all'allegato IV, espressa come: «Efficacia di asciugatura . . . su una scala da A (alta) a G (bassa)». Tale informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).

9. Capacità dell'apparecchio in coperti normali, come definita all'allegato I, nota VIII.

10. Consumo d'acqua per ciclo di lavaggio normale, come definito all'allegato I, nota IX.

11. Durata del programma per ciclo normale, determinata conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

12. I fornitori possono includere le informazioni di cui ai punti da 5 a 11 relativamente ad altri cicli.

13. Consumo medio annuo di energia e di acqua pari a 220 volte i consumi espressi ai punti 6 (energia) e 10 (acqua), definito come «consumo stimato annuo (220 cicli)».

14. Ove applicabile, rumorosità del ciclo normale, determinata conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

L'informazione contenuta nell'etichetta può essere fornita riproducendo l'etichetta stessa a colori o in bianco e nero.

Nota:

La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.

ALLEGATO III

VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 2, paragrafo 4, devono contenere nell'ordine le seguenti informazioni:

1. Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 3)

2. Denominazione di «ciclo normale» (allegato II, punto 5)

3. Consumo di energia (allegato II, punto 6)

4. Classe di efficacia del lavaggio (allegato II, punto 7)

5. Classe di efficacia dell'asciugatura (allegato II punto 8)

6. Capacità (allegato I, nota VIII)

7. Consumo di acqua (allegato I, nota IX)

8. Consumo stimato annuo (220 cicli) (allegato II, punto 13)

9. Rumorosità (allegato I, nota X)

Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

Nota:

La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.

ALLEGATO IV

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata nel modo seguente:

Il consumo di riferimento CR è calcolato nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

in cui S è la capacità dell'apparecchio in coperti normali (allegato I, nota VIII).

È poi fissato un indice di efficienza energetica EI come: EI = >NUM>C

>DEN>CR

in cui C è il consumo di energia dell'apparecchio (allegato I, nota V).

Le classi di efficienza energetica sono poi stabilite in conformità alla tabella 1:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. La classe di efficacia di lavaggio di un apparecchio è determinata in conformità alla seguente tabella 2:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. La classe di efficacia di asciugatura di un apparecchio è determinata in conformità alla tabella 3:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>