31997L0009

Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0022 - 0031


DIRETTIVA 97/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 dicembre 1996,

(1) considerando che il Consiglio ha adottato, il 10 maggio 1993, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (5); che tale direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno nel settore delle imprese di investimento;

(2) considerando che la direttiva 93/22/CEE stabilisce le regole prudenziali che le imprese di investimento devono osservare in qualunque momento, in particolare le regole volte a tutelare il più possibile il diritti degli investitori sui fondi o strumenti finanziari loro appartenenti;

(3) considerando, tuttavia, che nessun sistema di vigilanza può offrire una protezione completa, in particolare qualora siano compiuti atti fraudolenti;

(4) considerando che la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario sono elementi importanti del completamento e del buon funzionamento del mercato interno in tale settore e che, a tal fine, è pertanto essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità di un'impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori;

(5) considerando che i piccoli investitori potranno pertanto acquistare servizi di investimento presso le succursali di imprese di investimento comunitarie o nel quadro della prestazione transfrontaliera di servizi, con la stessa fiducia con cui li acquisterebbero da imprese nazionali, consapevoli che, in caso di incapacità dell'impresa di investimento di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei clienti investitori, potranno disporre di una tutela minima armonizzata;

(6) considerando che in assenza di una tale armonizzazione minima gli Stati membri ospitanti potrebbero ritenersi autorizzati, ai fini della tutela degli investitori, ad obbligare le imprese di investimento degli altri Stati membri che operano tramite succursali o in libera prestazione di servizi di aderire al sistema d'indennizzo dello Stato ospitante allorché esse non partecipino a nessun sistema d'indennizzo degli investitori nei loro Stati membri d'origine, ovvero qualora si ritenga che tale sistema non offra una tutela equivalente; che un tale obbligo potrebbe pregiudicare il funzionamento del mercato interno;

(7) considerando che, sebbene nella maggior parte degli Stati membri attualmente esistano alcuni meccanismi di indennizzo degli investitori, il loro campo di applicazione non comprende, in generale, tutte le imprese di investimento titolari dell'autorizzazione unica prevista dalla direttiva 93/22/CEE;

(8) considerando che, pertanto, tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di uno o più sistemi di indennizzo degli investitori cui siano tenute a partecipare tutte le dette imprese di investimento; che il sistema deve coprire i fondi o gli strumenti detenuti da un'impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento di un investitore e che, qualora un'impresa di investimento non fosse in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei suoi clienti investitori, non possono essere restituiti all'investitore; che ciò non pregiudica in alcun modo le norme e le procedure applicabili in ciascuno Stato membro riguardo alle decisioni da prendere in caso di insolvenza o di liquidazione di un'impresa di investimento;

(9) considerando che la definizione di impresa di investimento comprende gli enti creditizi autorizzati a fornire servizi di investimento; che tali enti creditizi devono essere altresì tenuti a partecipare ad un sistema di indennizzo degli investitori relativamente alle loro attività di investimento; che non è tuttavia necessario prevedere che detti enti creditizi aderiscano a due distinti sistemi qualora un unico sistema risponda ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (6); che, tuttavia, nel caso di imprese di investimento che siano enti creditizi, può essere talora difficile distinguere tra depositi coperti dalla direttiva 94/19/CE e fondi detenuti ai fini di attività di investimento; che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare quale direttiva applicare a tali crediti;

(10) considerando che la direttiva 94/19/CE consente agli Stati membri di esonerare un ente creditizio dall'aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente stesso e segnatamente ne garantisce la solvibilità; che qualora l'ente creditizio che appartiene a tale sistema sia anche un'impresa di investimento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a talune condizioni, ad esonerarlo dall'obbligo di aderire a un sistema di indennizzo degli investitori;

(11) considerando che un livello minimo armonizzato d'indennizzo di 20 000 ecu per investitore dovrebbe essere sufficiente a tutelare gli interessi dei piccoli investitori qualora un'impresa d'investimento non sia in grado di onorare gli impegni nei confronti dei propri clienti investitori; che sembra pertanto ragionevole fissare il livello minimo armonizzato a 20 000 ecu; che, come nella direttiva 94/19/CE, potrebbero essere necessarie disposizioni transitorie limitate per consentire ai sistemi di indennizzo di rispettare tale importo, e ciò anche per gli Stati membri i quali al momento dell'adozione della presente direttiva non disponessero di un tale sistema;

(12) considerando che analogo importo è stato prescritto nella direttiva 94/19/CE;

(13) considerando che per incoraggiare l'investitore a far prova di discernimento nella scelta di un'impresa di investimento, è ragionevole consentire agli Stati membri di imporre che l'investitore sostenga una parte delle perdite subite; che, tuttavia l'investitore deve essere coperto almeno per il 90 % della perdita finché l'importo dell'indennizzo pagato non raggiunga il livello minimo comunitario;

(14) considerando che i sistemi di taluni Stati membri offrono livelli di copertura più elevati del livello minimo armonizzato di tutela della presente direttiva; che, non sembra, peraltro, opportuno imporre una modifica di tali sistemi a tal riguardo;

(15) considerando che l'esistenza nella Comunità di sistemi che offrono un livello di copertura superiore al minimo armonizzato può provocare, su un medesimo territorio, differenze d'indennizzo e condizioni di concorrenza diseguali tra le imprese di investimento nazionali e le succursali di imprese di altri Stati membri; che, per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno autorizzare l'adesione delle succursali al sistema del paese ospitante, affinché sia ad esse consentito di offrire agli investitori la medesima copertura offerta dal sistema del paese in cui sono stabilite; che è opportuno che la Commissione, nella relazione che redigerà sull'applicazione della presente direttiva, riferisca sulla frequenza con lui le succursali si sono avvalse di tale facoltà e sulle difficoltà eventuali che esse ovvero i sistemi di indennizzo degli investitori hanno incontrato nell'attuare tali disposizioni; che non è escluso che il sistema dello Stato membro d'origine offra una tale copertura complementare, alle condizioni stabilite da detto sistema;

(16) considerando che le succursali di talune imprese di investimento stabilite in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine che offrono una copertura superiore a quella offerta dalle imprese di investimento autorizzate nello Stato membro ospitante potrebbero perturbare il funzionamento del mercato; che non è opportuno che il livello o la portata della copertura dei sistemi di indennizzo divengano strumenti di concorrenza; che occorre pertanto stabilire, quanto meno in un primo tempo, che il livello e la portata della copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine agli investitori presso le succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano il livello e la portata della copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo Stato; che sarebbe opportuno effettuare quanto prima una verifica di possibili eventi che abbiano perturbato il funzionamento del mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore finanziario;

(17) considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di investimenti o di investitori elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dal beneficio della copertura offerta dai sistemi di indennizzo degli investitori;

(18) considerando che diversi Stati membri dispongono di sistemi d'indennizzo degli investitori posti sotto la responsabilità di organizzazioni di categoria; che, in altri Stati membri, esistono sistemi istituiti e disciplinati per legge; che tale diversità di situazione giuridica solleva problemi solo per quanto riguarda l'adesione obbligatoria al sistema e l'esclusione dal medesimo; che occorre pertanto prevedere disposizioni che limitino i poteri dei sistemi a tale riguardo;

(19) considerando che l'investitore deve essere indennizzato senza eccessivo ritardo una volta stabilita la validità del suo credito; che il sistema d'indennizzo stesso dovrebbe poter fissare un termine ragionevole entro cui far valere i crediti nei confronti del sistema; che tuttavia la scadenza di tale termine non può essere opposta all'investitore che per validi motivi non sia stato in grado di far valere il suo credito tempestivamente;

(20) considerando che l'informazione degli investitori sulle modalità di indennizzo è un elemento essenziale della loro tutela; che l'articolo 12 della direttiva 93/22/CEE sancisce l'obbligo per le imprese d'investimento di informare gli investitori, prima di entrare in relazione d'affari con costoro, dell'eventuale applicazione di un sistema di indennizzo, e che occorre pertanto che la presente direttiva stabilisca delle regole per l'informazione di tali investitori potenziali circa il sistema d'indennizzo che copre le loro operazioni d'investimento;

(21) considerando che l'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e alla portata del sistema d'indennizzo rischia, tuttavia, di pregiudicare la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori; che gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare delle norme per limitare tali riferimenti;

(22) considerando che la presente direttiva esige, in linea di principio, che tutte le imprese di investimento aderiscano ad un sistema di indennizzo degli investitori; che le direttive che disciplinano l'ammissione di imprese di investimento aventi la loro sede sociale in paesi terzi, in particolare la direttiva 93/22/CEE, lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni ammettere che le succursali di tali imprese di investimento operino sul loro territorio; che tali succursali non beneficiano né della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite; che, pertanto, uno Stato membro che ammetta tali succursali deve decidere come applicare i principi della presente direttiva a tali succursali, conformemente all'articolo 5 della direttiva 93/22/CEE e alla necessità di tutelare gli investitori e di preservare l'integrità del sistema finanziario; che è essenziale che gli investitori che si rivolgono a tali succursali ricevano un'informazione completa sulle disposizioni relative agli indennizzi che ad essi si applicano;

(23) considerando che, nel quadro della presente direttiva, non è indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori dato che, da un lato, il costo del finanziamento di questi sistemi deve essere sostenuto, in linea di principio, dalle imprese di investimento stesse e che, dall'altro, le capacità di finanziamento di tali sistemi devono essere proporzionate ai loro obblighi; che ciò non deve tuttavia compromettere la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato;

(24) considerando che la presente direttiva non può avere l'effetto di estendere agli Stati membri o alle loro autorità competenti la responsabilità nei confronti degli investitori qualora essi abbiano provveduto a istituire o a riconoscere ufficialmente uno o più sistemi che assicurino l'indennizzo o la tutela degli investitori alle condizioni previste dalla presente direttiva;

(25) considerando infine che un'armonizzazione minima dei meccanismi d'indennizzo degli investitori è necessaria per completare il mercato interno delle imprese di investimento, poiché consente che tra gli investitori e tali imprese si stabiliscano relazioni improntate a maggiore fiducia, segnatamente allorché si tratta di imprese originarie di altri Stati membri, e di evitare le difficoltà che potrebbero derivare dall'applicazione, da parte di uno Stato membro ospitante, di norme nazionali, in materia di tutela degli investitori, non coordinate a livello comunitario; che una direttiva comunitaria vincolante è il solo strumento atto a raggiungere l'obiettivo mirato, data la generale assenza di misure d'indennizzo degli investitori di portata corrispondente a quella della direttiva 93/22/CEE; che la presente direttiva si limitata all'armonizzazione minima necessaria, lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre una tutela più ampia o più elevata e riconoscendo loro il margine di libertà necessario in materia di organizzazione e di finanziamento dei sistemi d'indennizzo degli investitori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «impresa d'investimento»: un'impresa d'investimento definita all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE

- autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/22/CEE, o

- autorizzata in quanto ente creditizio a norma della direttiva 77/780/CEE (7) e della direttiva 89/646/CEE (8) a svolgere uno o più servizi d'investimento elencati nella sezione A dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;

2) «operazioni d'investimento»: ogni servizio d'investimento definito dall'articolo 1, punto 1 della direttiva 93/22/CEE nonché il servizio di cui al punto 1) della sezione C dell'allegato a tale direttiva;

3) «strumenti»: gli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;

4) «investitore»: la persona che ha affidato fondi o strumenti, nell'ambito di operazioni d'investimento, ad un'impresa d'investimento;

5) «succursale»: una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi d'investimento per i quali l'impresa d'investimento è stata autorizzata; più sedi di attività costituire nello stesso Stato membro da un'impresa d'investimento con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;

6) «operazione congiunta d'investimento»: operazione d'investimento effettuata per conto di due o più persone o sulla quale due o più persone vantano diritti che possono essere esercitati con la firma di una o più di esse;

7) «autorità competenti»: le autorità di cui all'articolo 22 della direttiva 93/22/CEE; tali autorità possono essere, se del caso, quelle previste all'articolo 1 della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (9).

Articolo 2

1. Ogni Stato membro provvede affinché nel suo territorio siano istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d'indennizzo degli investitori. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 3, nessuna impresa d'investimento autorizzata in tale Stato membro può svolgere operazioni d'investimento senza partecipare ad uno di tali sistemi.

Uno Stato membro può tuttavia esonerare un ente creditizio cui si applica la presente direttiva dall'obbligo di aderire ad un sistema di indennizzo degli investitori, qualora tale ente sia già esonerato dall'obbligo di appartenere ad un sistema di garanzia dei depositi in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, a condizione che la tutela e l'informazione offerte ai depositanti siano parimenti offerte alle stesse condizioni agli investitori e in modo tale che questi ultimi beneficino di una tutela almeno equivalente a quella offerta da un sistema di indennizzo degli investitori.

Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà ne informa la Commissione; esso comunica segnatamente le caratteristiche di tali sistemi di protezione e gli enti creditizi da essi coperti a norma della presente direttiva, nonché le ulteriori modifiche alle informazioni trasmesse. La Commissione ne informa il Consiglio.

2. Il sistema d'indennizzo copre gli investitori a norma dell'articolo 4 allorché si verifica per prima una delle seguenti eventualità:

- le autorità competenti hanno constatato che, a loro avviso, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, l'impresa d'investimento non sembra per il momento in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori e non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo, ovvero

- un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento, ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa di investimento.

Deve essere assicurata la copertura dei crediti derivanti dall'incapacità di un'impresa di investimento di:

- rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d'investimento, ovvero

- restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione ad operazioni d'investimento,

secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili.

3. I crediti di cui al paragrafo 2 nei confronti di un ente creditizio i quali, in un dato Stato membro, siano soggetti nel contempo alla presente direttiva ed alla direttiva 94/19/CE sono imputati a uno dei sistemi previsti nell'una o nell'altra direttiva, a discrezione dello Stato membro interessato. Nessun credito può beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive.

4. L'importo del credito di un investitore è calcolato secondo le condizioni stabilite dalla legge e dal contratto, segnatamente quelle relative alla compensazione e ai crediti di contropartita applicabili alla data della constatazione o della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, per la determinazione dell'ammontare dei fondi o del valore, stabilito, ove possibile, facendo riferimento al valore di mercato, degli strumenti appartenenti all'investitore che l'impresa d'investimento non è in grado di rimborsare o restituire.

Articolo 3

I crediti derivanti da operazioni per le quali sia stata pronunciata una condanna penale per il reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (10), sono esclusi da qualsiasi indennizzo da parte del sistema di indennizzo degli investitori.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a che il sistema d'indennizzo assicuri una copertura d'importo non inferiore a 20 000 ecu per investitore per i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Fino al 31 dicembre 1999, gli Stati membri nei quali al momento dell'adozione della presente direttiva la copertura è inferiore a 20 000 ecu possono mantenere tale livello di copertura più basso, purché esso non sia inferiore a 15 000 ecu. Tale facoltà è altresì concessa agli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 94/19/CE.

2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni investitori la copertura del sistema sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I.

3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura degli investitori o la estendano.

4. Gli Stati membri possono limitare la copertura di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale del credito dell'investitore. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90 % dell'importo del credito sino al raggiungimento dell'importo da rimborsare di 20 000 ecu da parte del sistema.

Articolo 5

1. Se un'impresa d'investimento tenuta ad aderire ad un sistema di indennizzo in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione a tale sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione sono informate dell'inadempimento e, in cooperazione con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure necessarie, ivi comprese delle sanzioni, al fine di garantire che l'impresa di investimento adempia i suoi obblighi.

2. Qualora, nonostante tali misure, l'impresa d'investimento non adempia i suoi obblighi, il sistema può, ove la legislazione nazionale consenta l'esclusione di un membro e con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare l'intenzione di escludere l'impresa d'investimento dal sistema, con un preavviso non inferiore a dodici mesi. Il sistema continuerà ad assicurare la copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma per le operazioni d'investimento effettuate durante tale periodo. Qualora, alla scadenza del periodo di preavviso, l'impresa d'investimento non abbia adempiuto i suoi obblighi, il sistema di indennizzo può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione della stessa.

3. Se la legislazione nazionale lo consente e con l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un'impresa d'investimento esclusa da un sistema di indennizzo degli investitori può continuare a offrire i suoi servizi d'investimento qualora, prima dell'esclusione, abbia previsto altri meccanismi di indennizzo che assicurino agli investitori una copertura quanto meno equivalente a quella offerta dal sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto e abbiano caratteristiche analoghe a quelle di tale sistema.

4. Qualora un'impresa d'investimento di cui si proponga l'esclusione ai sensi del paragrafo 2 non sia in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono alla sua immediata revoca.

Articolo 6

La copertura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma continua ad essere assicurata, dopo la revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento, per le operazioni d'investimento effettuate fino al momento di tale revoca.

Articolo 7

1. I sistemi d'indennizzo degli investitori, istituiti e ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, tutelano anche gli investitori delle succursali costituite dalle imprese d'investimento in altri Stati membri.

Sino al 31 dicembre 1999, né il livello né la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura prevista possono eccedere il livello e la portata massimi della copertura offerta dal corrispondente sistema d'indennizzo dello Stato membro ospitante nel suo territorio. Prima di tale data, la Commissione redige una relazione sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente comma e dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, e valuta l'opportunità di mantenere tali disposizioni. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, una proposta di direttiva volta a prorogarne la validità.

Qualora il livello e/o la portata, ivi compresa la percentuale, della copertura offerta dal sistema d'indennizzo degli investitori dello Stato membro ospitante superino il livello e/o la portata della copertura offerta nello Stato membro in cui l'impresa d'investimento è autorizzata, lo Stato membro ospitante provvede affinché vi sia, nel suo territorio, un sistema d'indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto, cui possa volontariamente aderire una succursale, al fine di completare la copertura già offerta agli investitori in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine.

Il sistema cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di imprese cui essa appartiene ovvero quella più similare nello Stato membro ospitante.

Gli Stati membri provvedono affinché siano previsti in ogni sistema d'indennizzo degli investitori requisiti oggettivi e di applicazione generale per l'adesione di tali succursali. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza al sistema, ivi compreso, in particolare, il pagamento di tutti i contributi e altri oneri. Nell'applicazione della disposizione di cui al presente paragrafo gli Stati membri si conformano ai principi informatori di cui all'allegato II.

2. Se una succursale che ha esercitato la facoltà di adesione volontaria ad un sistema d'indennizzo degli investitori ai sensi del paragrafo 1 non adempie gli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne sono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di indennizzo, adottano tutte le misure appropriate per assicurare il rispetto degli obblighi anzidetti.

Qualora tali misure non consentano di assicurare il rispetto da parte della succursale degli obblighi di cui al presente articolo e, previo congruo preavviso di durata comunque non inferiore a dodici mesi, il sistema d'indennizzo può, con il consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. Le operazioni d'investimento effettuate anteriormente alla data dell'esclusione rimangono coperte dopo tale data dal sistema d'indennizzo al quale la succursale ha volontariamente aderito. Gli investitori sono informati del ritiro della copertura complementare e della data di decorrenza della sua efficacia.

Articolo 8

1. La copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si applica all'importo totale dei crediti dell'investitore nei confronti di una medesima impresa d'investimento ai sensi della presente direttiva, qualunque sia il numero dei conti, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che i fondi in valuta diversa da quella degli Stati membri e dall'ecu non siano coperti o lo siano in misura minore. Tale facoltà non si applica agli strumenti.

2. Nel calcolo della copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 si tiene conto della quota spettante a ciascun investitore in un'operazione congiunta d'investimento.

Salvo specifiche disposizioni, i crediti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali.

Gli Stati membri possono prevedere che i crediti relativi ad un'operazione congiunta d'investimento, di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società, di membri di un'associazione o di qualsiasi gruppo di natura analoga privi di personalità giuridica, possano essere riuniti e trattati come se derivassero da un investimento effettuato da un unico investitore ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4.

3. Qualora l'investitore non sia titolare del diritto sui fondi o sui titoli detenuti riceve l'indennizzo il titolare del diritto, purché esso sia stato identificato o sia identificabile prima della data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Nel caso di una pluralità di aventi diritto, si prende in considerazione ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 la quota spettante a ciascuno di essi in virtù delle disposizioni che disciplinano la gestione dei fondi o dei titoli.

La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.

Articolo 9

1. Il sistema d'indennizzo prende opportune misure per informare gli investitori della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, qualora si debba procedere ad un indennizzo, affinché ciò avvenga al più presto. Esso può stabilire un termine entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare le loro domande. Il termine non può essere inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data della constatazione o della decisione, ovvero dalla data in cui la constatazione o la decisione sono state rese pubbliche.

Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia, opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo.

2. Il sistema deve essere in grado di rimborsare i crediti degli investitori quanto prima e al più tardi entro tre mesi dopo che ne sono stati accertati l'ammissibilità e l'ammontare.

In circostanze del tutto eccezionali e in casi specifici il sistema di indennizzo può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi.

3. Nonostante il termine di cui al paragrafo 2, qualora un investitore od altra persona che ha diritti ovvero un interesse relativo a un'operazione d'investimento sia stato accusato di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema d'indennizzo può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.

Articolo 10

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese d'investimento prendano misure adeguate per fornire agli investitori effettivi e potenziali le informazioni di cui costoro necessitano per individuare il sistema d'indennizzo degli investitori al quale aderiscono l'impresa di investimento e le sue succursali all'interno della Comunità o qualsiasi altro meccanismo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 5, paragrafo 3. Gli investitori sono informati sulle disposizioni del sistema d'indennizzo degli investitori o su qualsiasi altro meccanismo applicabile, in particolare sull'importo e sulla portata della copertura offerta dal sistema stesso, nonché sulle norme eventualmente stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3. Tali informazioni sono formulate in modo facilmente comprensibile.

Sono inoltre fornite, su semplice richiesta, informazioni sulle condizioni cui è soggetto l'indennizzo e sulla formalità da espletare per ottenerlo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita.

3. Gli Stati membri stabiliscono regole che limitano l'uso, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1 per evitare che ciò comprometta la stabilità del sistema finanziario o la fiducia degli investitori. In particolare, gli Stati membri possono limitare tale pubblicità alla semplice menzione del sistema cui aderisce un'impresa d'investimento.

Articolo 11

1. Gli Stati membri verificano che le succursali create da imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità fruiscono di una copertura equivalente a quella prevista nella presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire, in difetto di tale copertura equivalente e fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 93/22/CEE, che le succursali create da imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano a un sistema d'indennizzo degli investitori esistente nel loro territorio.

2. Gli investitori effettivi e potenziali di succursali create dalle imprese d'investimento con sede sociale al di fuori della Comunità ricevono da tali imprese tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni in materia d'indennizzo che si applicano ai loro investimenti.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e formulate in modo chiaro e comprensibile.

Articolo 12

Fatto salvo qualsiasi altro diritto che la legislazione nazionale possa attribuire agli investitori, i sistemi d'indennizzo che effettuano dei pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno diritto di surrogarsi nei diritti degli investitori nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all'indennizzo dell'investitore sia suscettibile di ricorso dell'investitore contro il sistema di indennizzo.

Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte di modifica.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 26 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

L'articolo 12 della direttiva 93/22/CEE è abrogato alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE BOER

(1) GU n. C 321 de 27. 11. 1993, pag. 15 e GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 27.

(2) GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 1.

(3) Parere espresso il 28 luglio 1995.

(4) Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 85), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU n. C 320 del 30. 11. 1995, pag. 9), e decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 28). Decisione del Consiglio del 17 febbraio 1997 e decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 1997 (GU n. C 85 del 17. 3. 1997).

(5) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

(6) GU n. L 135 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(7) Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

(8) Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

(9) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.

(10) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ESCLUSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1. Investitori professionali e istituzionali, comprendenti:

- imprese di investimento definite all'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CE;

- enti creditizi definiti all'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE;

- enti finanziari definiti all'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 89/646/CEE;

- imprese d'assicurazione;

- organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

- fondi pensione.

Altri investitori professionali e istituzionali.

2. Enti sopranazionali, statali e facenti capo ad amministrazioni centrali.

3. Enti regionali, provinciali, locale o comunali.

4. Amministratori, dirigenti e soci personalmente responsabili dell'impresa di investimento, detentori di almeno il 5 % del suo capitale, persone incaricate della revisione ufficiale dei conti dell'impresa di investimento o investitori aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.

5. Parenti prossimi e terzi che agiscono per conto degli investitori di cui al punto 4.

6. Altre imprese dello stesso gruppo.

7. Investitori che sono responsabili o che abbiano tratto vantaggio da fatti attinenti all'impresa di investimento che sono all'origine delle difficoltà finanziarie di quest'ultima o hanno contribuito ad aggravarne la situazione finanziaria.

8. Società che, per le loro dimensioni, non sono autorizzate a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1).

(1) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 33).

ALLEGATO II

PRINCIPI INFORMATORI (Di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quinto comma)

Qualora una succursale chieda di aderire ad un sistema dello Stato membro ospitante per beneficiare di una copertura complementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine regole e procedure appropriate ai fini del pagamento dell'indennizzo agli investitori presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, si applicano i seguenti principi:

a) il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di imporre le proprie regole obiettive e di applicazione generale alle imprese d'investimento partecipanti; esso ha la facoltà di esigere informazioni pertinenti e il diritto di verificare tali informazioni presso le autorità competenti dello Stato membro d'origine;

b) il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste di indennizzo complementare quando sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della decisione o della constatazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di verificare in base alle proprie regole e procedure la fondatezza delle richieste prima di pagare l'indennizzo complementare;

c) i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano a pieno titolo per far sì che gli investitori ricevano rapidamente un indennizzo della giusta entità. In particolare, si mettono d'accordo sugli effetti che l'esistenza di un credito tale da dar luogo a compensazione in virtù di uno dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato all'investitore da ciascun sistema;

d) il sistema dello Stato membro ospitante è autorizzato ad imporre alle succursali un contributo per la copertura complementare su una base appropriata che tenga conto della garanzia finanziata dal sistema dello Stato membro d'origine. Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto di presumere che i suoi obblighi siano in ogni caso limitati alla differenza tra la copertura da esso offerta e quella che offre lo Stato membro d'origine, a prescindere dal fatto che quest'ultimo paghi o meno un indennizzo per i crediti degli investitori nel territorio dello Stato membro ospitante.