31997D0845

97/845/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 19/12/1997 pag. 0072 - 0072


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (97/845/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Regno Unito il 16 maggio 1997, e pervenuta alla Commissione il 15 maggio 1997, era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda un tipo di lampada a scarica da montare su due tipi di proiettori per un tipo di veicolo a motore;

considerando che le informazioni trasmesse dal Regno Unito dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questo nuovi tipi di lampada a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione (4);

considerando che questo nuovo tipo di lampada a scarica e questo nuovi tipi di proiettori soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 8, n. 98 e n. 99; che, di conseguenza, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire il tipo di lampada a scarica, i tipi di proiettori muniti di questo tipo di lampada e il tipo di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento continuo del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dal Regno Unito a favore di un tipo di lampada a scarica da montare su due tipi di proiettori per un tipo di veicolo a motore è approvata, a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento continuo del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU L 233 del 25. 8. 1997, pag. 1.

(3) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

(4) GU L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.