31997D0524

97/524/CE: Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2a edizione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 07/08/1997 pag. 0050 - 0051


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2a edizione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/524/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti, è necessario prevedere norme transitorie per le apparecchiature omologate in conformità della decisione 94/472/CE della Commissione (3);

considerando che la decisione 94/472/CE deve essere abrogata alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature radio terminali per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) operanti nella banda di frequenza 1 880-1 900 MHz e destinate ad essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni, e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettera g), della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE (4), e 89/336/CEE (5).

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 94/472/CE è abrogata decorsi sei mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 94/472/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 91.

(4) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(5) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Equipment and Systems (RES); Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); General terminal attachment requirements; Telephony applications

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 10, 2a edizione - Gennaio 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea

DG XIII/A/2 - (BU 31 1/7)

Rue de la Loi 200/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.