31997D0361

97/361/CE: Decisione del Consiglio del 27 maggio 1997 relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 11/06/1997 pag. 0015 - 0015


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 maggio 1997 relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (97/361/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la conclusione dell'accordo negoziato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose permetterà di migliorare le condizioni di commercializzazione delle bevande spiritose sui rispettivi mercati della Comunità europea e degli Stati Uniti del Messico secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità; che occorre quindi approvare il suddetto accordo;

considerando che, per facilitare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, occorre che la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), possa procedere agli adeguamenti tecnici necessari,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazione nel settore delle bevande spiritose e il relativo scambio di lettere.

Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 22, primo comma dell'accordo (2).

Articolo 4

A norma dell'articolo 18 dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89, gli atti necessari per modificare l'accordo.

Articolo 5

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cui all'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SORGDRAGER

(1) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 1).

(2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.