31997D0236

97/236/CE: Decisione della Commissione del 13 marzo 1997 che autorizza la Finlandia a concedere un aiuto nazionale nel settore delle renne (I testi in lingua finnica e svedese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 09/04/1997 pag. 0019 - 0019


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1997 che autorizza la Finlandia a concedere un aiuto nazionale nel settore delle renne (I testi in lingua finnica e svedese sono i soli facenti fede) (97/236/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'allegato I, capitolo V, sezione B, XII «Saldo», che modifica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 della Commissione (2), tra cui le renne e le carni di renna,

considerando che, a norma della succitata disposizione, la Finlandia può essere autorizzata dalla Commissione a concedere aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e prodotti derivati; che questo non deve però comportare un «aumento dei livelli tradizionali di produzione»;

considerando che, l'8 luglio 1996, la Finlandia ha notificato alla Commissione il proprio progetto di aiuto nazionale nel settore delle renne in base all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; che, tuttavia, è in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 827/68 e non degli articoli da 92 a 94 del trattato che la Commissione può adottare una decisione in materia;

considerando che, con la lettera del 24 ottobre 1996, la Finlandia ha fornito alla Commissione i complementi di informazione richiestile; che, con le lettere dell'8 luglio 1996 e del 24 ottobre 1996, la Finlandia ha fornito informazioni relative ai livelli tradizionali di produzione;

considerando che i suddetti aiuti, senza limiti di tempo, sono intesi a sostenere la produzione di renne in Finlandia, sono inoltre abbinati ad un idoneo sistema di controllo dell'andamento delle capacità di produzione e non dovrebbero perciò comportare alcun aumento dei livelli tradizionali di produzione e sono quindi conformi alla succitata disposizione; che è opportuno che la Commissione sia periodicamente informata del livello della produzione di renne e di prodotti derivati in Finlandia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono autorizzate le misure di aiuto nel settore delle renne, notificate dalla Finlandia con la lettera dell'8 luglio 1996, modificata dalla lettera del 24 ottobre 1996.

Articolo 2

Le autorità finlandesi comunicano alla Commissione ogni anno le informazioni che le permettano di controllare se sono stati rispettati i livelli tradizionali di produzione.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

(2) GU n. L 26 del 2. 2. 1996, pag. 13.