31997D0157

97/157/CE, Euratom: Decisione della Commissione del 12 febbraio 1997 relativa al trattamento dei redditi degli organismi di investimento collettivo ai fini dell'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 01/03/1997 pag. 0063 - 0063


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1997 relativa al trattamento dei redditi degli organismi di investimento collettivo ai fini dell'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/157/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1),

considerando che per calcolare il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) a norma dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (2), resta applicabile fintantoché è in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom (3), è necessario chiarire il trattamento da riservare ai redditi degli organismi di investimento collettivo (OIC) conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC) in vigore;

considerando che il SEC attuale non descrive in maniera esplicita il trattamento da riservare ai redditi degli OIC, segnatamente ai redditi non distribuiti;

considerando che è pertanto necessario interpretare le norme del SEC attuale conformemente a tali principi di base al fine di specificare le modalità di contabilizzazione di tali redditi;

considerando che le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato istituito conformemente all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom, i redditi degli organismi di investimento collettivo (OIC) comprendono, da una parte, gli interessi su depositi e titoli acquisiti e, dall'altra, i dividendi percepiti sulle azioni detenute. Tali redditi possono essere distribuiti agli investitori oppure essere capitalizzati.

Se sono distribuiti, tali redditi sono registrati nel conto del reddito dei proprietari delle quote, alla voce «Redditi da capitale e impresa» (codice R40 del SEC in vigore).

Se non sono distribuiti, tali redditi devono essere trattati come redditi versati ai titolari delle quote e da questi immediatamente reinvestiti negli OIC. Essi vanno pertanto registrati alla voce «Redditi da capitale e impresa», come nel caso dei redditi distribuiti. Lo stesso importo si ritrova inoltre nel conto finanziario degli investitori alla voce «Azioni».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1997.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

(2) GU n. L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 9.