31996R1356

Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 13/07/1996 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1356/96 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1996 riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'introduzione di regole comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e di persone per via navigabile sul territorio della Comunità; che tali regole devono essere stabilite in modo da contribuire al completamento del mercato interno dei trasporti;

considerando che tale regime uniforme di accesso al mercato comprende anche l'introduzione della libera prestazione di servizi l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto che questi sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale deve essere fornita la prestazione;

considerando che, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri, esistono regimi divergenti tra Stati membri per il traffico internazionale e il transito per via navigabile in ragione di accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri e un nuovo Stato aderente; che, pertanto, è necessario stabilire regole comuni per assicurare il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti e, più in particolare, per evitare distorsioni della concorrenza e perturbazioni nell'organizzazione del mercato in questione;

considerando che tale azione è di esclusiva competenza della Comunità e che l'obiettivo ricercato potrà essere raggiunto solamente con la fissazione di norme uniformi ed obbligatorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri e in transito attraverso questi.

Articolo 2

Qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare le operazioni di trasporto di cui all'articolo 1, senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità e dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:

- sia stabilito in uno Stato membro secondo la legislazione di quest'ultimo,

- vi sia stabilito a effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile,

- utilizzi per tali operazioni di trasporto battelli per la navigazione interna immatricolati in uno Stato membro oppure, in mancanza di immatricolazione, muniti di un'attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro e

- ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o persone per via navigabile in uno Stato membro (4).

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti esistenti per i vettori dei paesi terzi a titolo della convenzione modificata sulla navigazione del Reno (Convenzione di Mannheim), della convenzione sulla navigazione del Danubio (Convenzione di Belgrado), né i diritti che derivano da obblighi internazionali della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN

(1) GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 9.

(2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 19.

(3) Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995, pag. 31), posizione comune del Consiglio del 29 gennaio 1996 (GU n. C 87 del 25. 3. 1996, pag. 53) e decisione del Parlamento europeo del 6 giugno 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 1.