31996R0736

Regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 25/04/1996 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 736/96 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1996 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a fini di chiarezza e in occasione di nuove modifiche, è opportuno rimaneggiare il regolamento (CEE) n. 1056/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (4);

considerando che l'instaurazione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi che la Comunità si è prefissata e che spetta alla Commissione proporre le misure da adottare a tal fine;

considerando che le informazioni raccolte in base al suddetto regolamento sono necessarie per le attività permanenti della Commissione e che questi dati costituiscono l'unica fonte ufficiale di informazione dei servizi della Commissione sull'evoluzione delle capacità di produzione, trasformazione e trasporto nei settori dell'elettricità, del petrolio e del gas naturale;

considerando che, in seguito alla comunicazione trasmessagli dalla Commissione il 18 dicembre 1968 sul primo orientamento per una politica energetica comunitaria, il Consiglio, nell'88a sessione del 13 novembre 1969:

- ha approvato i principi fondamentali di tale comunicazione in base alla relazione del Comitato dei rappresentanti permanenti,

- ha invitato la Commissione a presentargli quanto prima le proposte concrete più urgenti in questo settore,

- ha deciso di esaminare tali proposte al più presto, al fine di poter stabilire una politica energetica comunitaria;

considerando che la definizione di un punto di vista globale sullo sviluppo degli investimenti della Comunità costituisce un elemento base di tale politica, soprattutto per consentire alla Comunità di procedere ai necessari raffronti;

considerando che l'assolvimento di tale compito richiede una conoscenza il più possibile esatta degli investimenti; che per quanto riguarda il carbone a l'energia atomica, in base al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica le imprese sono tenute a comunicare i loro progetti d'investimento; che è opportuno completare tali dati con informazioni relative ai settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità; che, a questo proposito, è necessario che la Commissione prenda conoscenza dei progetti d'investimento che presentano un interesse comunitario in tali settori;

considerando che, per poter adempiere il suo compito, la Commissione deve essere altresì informata in tempo utile di ogni modifica essenziale apportata ai suddetti progetti, per quanto riguarda in particolare il tempo di attuazione e le capacità previste; che, di conseguenza, la comunicazione di tali elementi è anch'essa indispensabile;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione, con le eventuali osservazioni, le informazioni relative ai progetti d'investimento riguardanti la produzione, il deposito e la distribuzione di idrocarburi o di energia elettrica previsti sul loro territorio; che, a questo scopo, le persone e le imprese interessate devono essere tenute a comunicare agli Stati membri le informazioni in questione;

considerando che alcuni Stati membri non hanno bisogno di mantenere l'obbligo per le persone e imprese interessate per conoscere i progetti di investimento che dovranno essere successivamente comunicati alla Commissione;

considerando che, nel settore dell'elettricità, la tendenza prevalente è quella di programmare i progetti di investimento con almeno cinque anni d'anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori e questo per ragioni tecniche, finanziarie, industriali e sociali;

considerando che, di conseguenza, per i progetti d'investimento nel settore dell'energia elettrica occorre garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti delle realizzazioni il cui inizio è previsto entro cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso;

considerando che, nella raffinazione del petrolio gli investimenti destinati agli impianti di desolforazione di scorie, gasolio e feedstock o altri prodotti petroliferi assumono sempre maggiore importanza ai fini dell'osservanza delle rigorose norme di qualità da adottare all'interno della Comunità allo scopo di controllare l'inquinamento;

considerando che gli articoli 41 e 42 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica prevedono la comunicazione alla Commissione dei progetti nucleari d'investimento di ogni tipo non oltre tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori o tre mesi prima dell'inizio dei lavori; che tuttavia ciò conduce in realtà alla comunicazione di progetti che si trovano già in fase assai avanzata e ciò su iniziativa della persona o impresa investitrice e al momento da essa scelto;

considerando che, per aiutare l'industria manifatturiera ad effettuare gli investimenti e gli adattamenti necessari alla fornitura di attrezzature pesanti nell'ambito dei programmi d'investimento relativi all'approvvigionamento di energia elettrica, la Commissione deve essere informata sui progetti relativi a questi programmi con anticipo sufficiente sul momento della loro realizzazione, per essere in grado di fornire all'industria indicazioni - che varieranno a seconda del grado in cui i piani di costruzione sono definitivamente vincolati - atte a permettere di valutare correttamente i rischi connessi a livello tecnico, finanziario e sociale;

considerando che nel settore dell'elettricità e del gas naturale i progetti di investimento relativi rispettivamente ai cavi di trasmissione sotterranei e sottomarini e ai gasdotti presentano un interesse comunitario purché costituiscano un collegamento essenziale fra reti nazionali e internazionali di interconnessione e fra le reti transeuropee, e che la Commissione ha bisogno di informazioni riguardanti tali progetti per assolvere il suo compito nel settore dell'elettricità e del gas naturale; che occorre assicurare la comunicazione di tali progetti alla Commissione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che le date del 15 febbraio e del 15 gennaio non lasciano sufficiente tempo alle persone, alle imprese e agli Stati membri per raccogliere l'informazione necessaria;

considerando che è opportuno permettere alla Commissione di precisare eventualmente talune modalità d'applicazione, quali la forma o il tenore delle comunicazioni da effettuare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che taluni dati raccolti impongono oneri amministrativi al di là del necessario in relazione ai vantaggi prevedibili; che è quindi necessario ridurre e modificare i dati raccolti;

considerando che è necessario garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la confidenzialità dei dati raccolti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 aprile di ogni anno, le informazioni raccolte, in base alle disposizioni del paragrafo 2, sui progetti d'investimento elencati nell'allegato, relativi alla produzione, al trasporto, al deposito e alla distribuzione d'idrocarburi o di energia elettrica la cui realizzazione concreta (inizio dei lavori) deve di norma cominciare entro tre anni nel caso di progetti relativi al settore degli idrocarburi ed entro un termine di cinque anni nel caso dei progetti relativi al settore dell'elettricità; le comunicazioni devono tener conto della più recente evoluzione della situazione.

Gli Stati membri corredano tali comunicazioni dei loro eventuali commenti.

2. Per soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, le persone e le imprese interessate sono tenute a comunicare i progetti d'investimento ivi menzionati, anteriormente al 15 marzo di ogni anno, allo Stato membro sul cui territorio prevedono di realizzarli. Questa disposizione tuttavia non si applica se lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per fornire alla Commissione le informazioni sui progetti d'investimento menzionati al paragrafo 1.

3. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 indicano inoltre le capacità in servizio o in costruzione o le capacità è prevista la cessazione di attività entro un termine di tre anni.

4. Per calcolare le capacità e le dimensioni che compaiono nell'allegato, gli Stati membri, le persone e le imprese tengono conto di tutti gli elementi del progetto, sempreché essi formino un insieme tecnicamente indissociabile, anche se la realizzazione del progetto si effettuerà in più fasi successive.

5. La comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono i progetti d'investimento le cui caratteristiche principali (ubicazione, costruttore, impresa, caratteristiche tecniche, ecc.) potrebbero, globalmente o in parte, essere oggetto di revisione ulteriore o di autorizzazione definitiva da parte di un'autorità competente.

Articolo 2

1. Per gli investimenti in progetto o in corso di realizzazione le comunicazioni di cui all'articolo 1 devono indicare:

- l'oggetto preciso e la natura degli investimenti;

- la capacità o la potenza prevista;

- la probabile entrata in servizio;

- il tipo di materie prime impiegate.

Per le previste cessazioni di attività, le comunicazioni devono indicare:

- la natura e la capacità o la potenza degli impianti;

- la probabile data della cessazione dell'attività.

2. La Commissione, nei limiti fissati dal presente regolamento e dall'allegato, è autorizzata ad adottare disposizioni d'applicazione relative alla forma, al tenore ed alle altre modalità delle comunicazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Commissione presenta al Consiglio una sintesi dei dati raccolti in base al presente regolamento.

Articolo 4

Le informazioni trasmesse in base al presente regolamento hanno carattere riservato. Tale disposizione non vieta la pubblicazione di informazioni generali o di sintesi che non contengano indicazioni sulle singole imprese.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure atte ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 1, paragrafo 2 e dall'articolo 4.

Articolo 6

Al termine di un periodo di cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento ed il suo contributo agli obiettivi perseguiti. Tale relazione è corredata delle necessarie proposte.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1056/72 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

(1) GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 10.

(2) GU n. C 17 del 22. 1. 1996.

(3) GU n. C 18 del 22. 1. 1996, pag. 107.

(4) GU n. L 120 del 25. 5. 1972, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1215/76 (GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 1).

ALLEGATO

PROGETTI D'INVESTIMENTI

1. SETTORE PETROLIFERO

1.1. Raffinazione

- Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 000 000 di t/anno.

- Aumento delle capacità di distillazione oltre 1 000 000 di t/anno.

- Impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno.

- Impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/feedstock/altri prodotti petroliferi.

Sono esclusi gli impianti chimici che non fabbricano combustibile e/o carburante o che li fabbricano soltanto come prodotti sussidiari.

2. SETTORE DEL GAS NATURALE

2.1. Trasporto

- Gasdotti transfrontalieri nonché i progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 129 C del trattato CE.

- Stazioni di testa per l'importazione di gas naturale liquefatto.

Sono esclusi i gasdotti e le stazioni di testa destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non fabbricano prodotti energetici o che li fabbricano soltanto come prodotti sussidiari.

2.2. Distribuzione

- Depositi sotterranei con una capacità di almeno 150 000 000 di m3.

Sono esclusi gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli stabilimenti chimici che non fabbricano prodotti energetici o che li fabbricano soltanto come prodotti sussidiari.

3. SETTORE ELETTRICO

3.1. Produzione

- Centrali termoelettriche (gruppi di una potenza di 200 MW o più).

- Impianti idraulici (centrali con una potenza di 50 MW o più).

3.2. Trasporto

- Linee di trasmissione aeree, purché siano progettate per una tensione di 345 kV o più.

- Cavi di trasmissione sotterranei e sottomarini, purché siano progettati per una tensione di 100 kV o più e costituiscano collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali.

- Progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 129 C del trattato CE.