31996R0522

Regolamento (CE) n. 522/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché il regolamento (CE) n. 529/95, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 522/96 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché il regolamento (CE) n. 529/95, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che, all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, è previsto che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati soltanto se sono originari di un paese che figura in un elenco stabilito conformemente alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo suddetto;

considerando che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91, il regolamento (CE) n. 529/95 della Commissione (3) ha rinviato al 1° marzo 1996 la data di applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1935/95 del Consiglio (4) ha chiarito, all'articolo 1, punti 29 e 30, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 per quanto riguarda il nesso tra il regime d'importazione stabilito a livello comunitario, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e quello previsto a livello nazionale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che vari paesi terzi hanno presentato alla Commissione la richiesta di figurare nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ed hanno trasmesso le informazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (5);

considerando che dall'esame delle informazioni suddette e dai successivi colloqui con le autorità di tali paesi si è giunti alla conclusione che in alcuni di essi le condizioni prescritte sono equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;

considerando che è necessario prevedere un adeguato periodo transitorio per l'attuazione delle modificazioni introdotte dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 94/92 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 529/95, le parole «12 mesi» sono sostituite dalle parole «24 mesi».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1996. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore soltanto il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 10.

(3) GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 10.

(4) GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

ARGENTINA

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Argentina.

3. Organismo di controllo: "Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Organicos SRL" (Argencert).

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.

AUSTRALIA

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Australia.

3. Organismo di controllo: "Australian Quarantine and Inspection Service" (AQUIS).

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.

UNGHERIA

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti coltivati in Ungheria.

3. Organismo di controllo: "Biokultura Association".

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.

ISRAELE

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Israele.

3. Organismo di controllo: ministero dell'Agricoltura, servizio per la tutela e il controllo delle piante (DPPI) o ministero per l'Industria e il Commercio estero, sezione prodotti alimentari e vegetali, servizio ispettivo sulle esportazioni di derrate alimentari.

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.

SVIZZERA

1. Categorie di prodotti: a) prodotti vegetali trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Svizzera.

3. Organismo di controllo: "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen" (VSBLO) o "Institut für marktökologie" (IMO).

4. Organismo che rilascia il certificato: vedi il precedente punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 28. 2. 2001.»