31996L0084

Direttiva 96/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0020 - 0021


DIRETTIVA 96/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B (3),

considerando che secondo l'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (4) le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari che figurano all'allegato I di detta direttiva sono adottate mediante direttive specifiche della Commissione;

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di applicazione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (5);

considerando che le direttive specifiche riflettono il livello delle conoscenze in materia al momento della loro adozione e che pertanto tutte le modifiche che mirano ad introdurre le innovazioni fondate sui progressi scientifici e tecnici devono, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 95/273/CE della Commissione (6), essere approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che è necessario prevedere una procedura che consenta l'immissione temporanea sul mercato dei prodotti risultanti dalle innovazioni tecnologiche per valorizzare i frutti delle ricerche industriali in attesa della modificazione della direttiva specifica in oggetto;

considerando, tuttavia, che per motivi di tutela della salute dei consumatori l'autorizzazione all'ammissione in commercio può essere concessa solo dopo aver consultato il Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che l'autorizzazione può essere accordata solo se il prodotto non comporta pericoli per la salute umana,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Al fine di consentire l'immissione rapida sul mercato di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, risultanti dai progressi scientifici e tecnologici, la Commissione può, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana e conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, autorizzare per un periodo di due anni l'immissione in commercio di prodotti non conformi alle norme di composizione stabilite dalle direttive specifiche di cui all'allegato I.

Se del caso, la Commissione può fissare, nella decisione di autorizzazione, norme di etichettatura legate al mutamento di composizione.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. C 389 del 31. 12. 1994, pag. 21 e GU n. C 41 del 13. 2. 1996, pag. 13.

(2) GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 1.

(3) Parere espresso l'11 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 108), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

(4) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

(5) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

(6) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.