31996L0030

Direttiva 96/30/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, che modifica la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 22/05/1996 pag. 0014 - 0014


DIRETTIVA 96/30/CE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1996 che modifica la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che nell'allegato della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (3), sono elencati gli enti locali di base di ciascuno Stato membro;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, l'allegato della direttiva 94/80/CE deve essere modificato al fine di indicare gli enti locali di base di questi tre paesi;

considerando che, in base all'atto di adesione di tali paesi, la direttiva 94/80/CE si applica alle isole Åland, dove i cittadini finlandesi che non hanno la cittadinanza regionale di tali isole nonché i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione devono dimostrare di avervi risieduto per un certo periodo per potere esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato della direttiva 94/80/CE è aggiunto il testo seguente:

«per l'Austria:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien,

per la Finlandia:

kunta, kommun, kommun på Åland,

per la Svezia:

kommuner, landsting.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

(1) GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 201.

(2) Parere espresso il 29 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 368 del 30. 12. 1994, pag. 38.