31996D0577

96/577/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1996 relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi fissi antincendio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/1996 pag. 0044 - 0048


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1996 relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi fissi antincendio (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/577/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti l'esistenza di un sistema di controllo della produzione in fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4 debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che pertanto è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre specificare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi della prima possibilità senza sorveglianza permanente e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che, le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

PRIMO ALLARME/RILEVAZIONE DEGLI INCENDI, SISTEMI ANTINCENDIO FISSI, SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL FUOCO E DEL FUMO, SISTEMI ANTIESPLOSIONE

- Sistemi per la rilevazione di incendi e sistemi di allarme-kit: sistemi combinati di rilevazione e di allarme antincendio-kit, sistemi di allarme antincendio-kit, sistemi di chiamata di incendio-kit.

- Componenti dei sistemi di rilevazione e di allarme: rilevatori di fumo, calore e fiamme, dispositivi di controllo e di segnalazione, dispositivi di istradamento della trasmissione di allarme, disgiuntori di corto circuito, dispositivi di allarme, alimentazione elettrica, dispositivi di entrata e di uscita, posti di segnalazione manuali.

- Rilevatori e sistemi di allarme del fumo autonomi.

- Sistemi antincendio e di estinzione-kit: sistemi di pronto intervento con tubi antincendio, sistemi antincendio con idranti a secco e liquidi, sprinkler e sistemi di estinzione a spruzzo-kit, sistemi di estinzione a schiuma-kit, sistemi di estinzione a polvere-kit, sistemi di estinzione gassosi (compresi i sistemi di estinzione a CO2)-kit.

- Componenti dei sistemi antincendio e di estinzione: idranti, rilevatori del flusso dell'acqua/flussostati, rilevatori di pressione/pressostati, idranti a muro, collettore di entrata, pompe antincendio e gruppi di pompaggio, ugelli/sprinkler/attacchi per l'acqua.

- Sistemi antiesplosione-kit.

- Componenti dei sistemi antiesplosione: rilevatori, inibitori, sensori di esplosione, prodotti antiesplosione.

- Sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo-kit: sistemi per la ventilazione e l'espulsione del fumo e del calore-kit, sistemi di pressostati differenziali-kit.

- Componenti dei sistemi di sorveglianza del fuoco e del calore: paratie antifumo, valvole di tiraggio, condotti di fumo, ventilatori elettrici, ventilatori naturali, pannelli di controllo, pannelli di controllo di emergenza, alimentazione elettrica.

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

ALLARME E RILEVAZIONE DI INCENDI, SISTEMI ANTINCENDIO FISSI, SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL FUOCO, DEL FUMO E PRODOTTI ANTIESPLOSIONE (1/1)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/Cenelec) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche se non è necessario determinare la prestazione di un prodotto per una determinata caratteristica, per la mancanza, in almeno uno Stato membro di requisiti legali in questo settore per una data caratteristica (vedi articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la prestazione del prodotto in questo campo.