31996D0391

96/391/CE: Decisione del Consiglio del 28 marzo 1996 relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0154 - 0155


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1996 relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia (96/391/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

considerando che la creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia rientra nelle linee d'azione ai sensi dell'articolo 129 C del trattato ed è prevista dalla decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (5);

considerando che per il completamento del mercato interno dell'energia è necessaria l'adozione di iniziative nel quadro di una strategia energetica globale che non solo specifichi i principali criteri e obiettivi della Comunità in tale settore, ma inoltre definisca più in particolare le condizioni per la liberalizzazione del mercato dei prodotti energetici;

considerando che la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore dell'energia deve contribuire a ridurre il costo dell'approvvigionamento energetico e, pertanto, a rilanciare la crescita economica, sviluppare l'occupazione e migliorare la competitività dell'economia europea;

considerando che la creazione di tale contesto più favorevole deve soprattutto mirare ad incoraggiare la cooperazione tecnica tra gli enti responsabili delle reti, ad agevolare l'attuazione delle procedure di autorizzazione di progetti di reti vigenti negli Stati membri onde ridurne i termini;

considerando che, per accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune identificati dalla decisione n. 1254/96/CE, occorre prevedere la possibilità per la Comunità di sostenere, conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, gli sforzi finanziari a favore di tali progetti;

considerando che gli altri strumenti finanziari a disposizione delle Comunità, quali i fondi strutturali, il Fondo europeo per gli investimenti, gli interventi della Banca europea per gli investimenti ed i programmi a favore dei paesi terzi, potrebbero apportare un contributo, in certi casi decisivo, alla realizzazione dei progetti di interesse comune identificati dalla decisione n. 1254/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione individua le azioni da attuare per creare un contesto più favorevole alla realizzazione dei progetti di interesse comune in materia di reti transeuropee dell'energia e alla interoperabilità di tali reti su scala comunitaria.

Articolo 2

1. Per contribuire a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia, la Comunità annette la massima importanza e promuove, sempreché se ne ravvisi la necessità:

- la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica tra gli enti responsabili delle reti transeuropee dell'energia che partecipano al buon funzionamento delle interconnessioni europee di cui all'articolo 2 della decisione n. 1254/96/CE;

- la cooperazione tra gli Stati membri mediante consultazioni reciproche al fine di agevolare l'attuazione delle procedure di autorizzazione di progetti in materia di reti transeuropee dell'energia onde ridurre i tempi.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prende qualsiasi iniziativa utile per promuovere il coordinamento delle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Per contribuire a creare un contesto più favorevole sul piano finanziario allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia, la Comunità:

1) può fornire un sostegno finanziario per l'azione in materia di reti transeuropee dell'energia. La Commissione adatta tali misure conformemente al regolamento del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee;

2) tiene conto dei progetti di interesse comune individuati dalla decisione n. 1254/96/CE negli interventi dei suoi Fondi, strumenti e programmi finanziari applicabili a dette reti, nel rispetto delle loro regole e finalità.

Articolo 4

Nell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della decisione n. 1254/96/CE secondo la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo.

Articolo 5

La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLO

(1) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 15.

(2) GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 33.

(3) GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 26.

(4) Parere del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 232). Posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU n. C 216 del 21. 8. 1995, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) Vedi pagina 147 della presente Gazzetta ufficiale.