31996D0335

96/335/CE: Decisione della Commissione del 8 maggio 1996 che istituisce l'inventario e la nomenclature comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del EEE)

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 01/06/1996 pag. 0001 - 0684


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 8 maggio 1996 che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del EEE) (96/335/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (), modificata da ultimo dalla direttiva 95/34/CE della Commissione (), ed in particolare l'articolo 5 bis e l'articolo 7, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico di cosmetologia,

considerando che l'inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici deve comprendere due parti concernenti rispettivamente le materie prime odoranti e aromatiche e le altre sostanze;

considerando che tale inventario deve contenere informazioni relative all'identità di ciascun ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, le denominazioni INCI (ex CTFA), Ph. Eur., INN e IUPAC, i numeri del EINECS/ELINCS, CAS e Colour Index, la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE, nonché le funzioni e, se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta;

considerando che, al di là dell'esigenza di rendere noti gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, l'inventario va posto in relazione con l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 76/768/CEE, che introduce l'obbligo di indicare sul prodotto e/o sull'imballaggio la funzione del prodotto e l'elenco degli ingredienti, a decorrere dal 1° gennaio 1997 per i prodotti cosmetici immessi sul mercato;

considerando che l'inventario deve essere sufficientemente completo da consentire l'etichettatura degli ingredienti per i prodotti cosmetici;

considerando tuttavia che esso deve essere indicativo e non deve costituire un elenco delle sostanze autorizzate da utilizzare nei prodotti cosmetici;

considerando che esso deve essere periodicamente aggiornato;

considerando che la nomenclatura comune degli ingredienti consentirà di indicare le sostanze mediante un'unica denominazione in tutti gli Stati membri e avrà per conseguenza il fatto che i consumatori potranno facilmente riconoscere le sostanze da cui sia stato loro consigliato di astenersi (ad esempio a causa di un'allergia) e ciò in qualsiasi luogo dell'Unione europea essi acquistino i loro prodotti cosmetici;

considerando che le denominazioni INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) rispondono al meglio a tali esigenze, in quanto relativamente semplici e inoltre già utilizzate a livello internazionale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio nel settore dei prodotti cosmetici,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato l'inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici previsto dall'articolo 5bis della direttiva 76/768/CEE e riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le denominazioni INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) che figurano nell'inventario costituiscono la nomenclatura comune ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 8 maggio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

() GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

() GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 19.

ALLEGATO

INVENTARIO DI INGREDIENTI COSMETICI

INTRODUZIONE GENERALE

1. La direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici () (in appresso denominata « direttiva prodotti cosmetici »), stabilisce che la Commissione deve elaborare, conformamente alla procedura del comitato di adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 10 della direttiva 76/768/CEE, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, in particolare sulla base delle informazioni fornite dall'industria. L'inventario avrà valore indicativo e non costituirà un elenco di sostanze autorizzate per l'uso in prodotti cosmetici.

L'inventario deve essere suddiviso in due sezioni concernenti rispettivamente :

- materie prime odoranti e aromatiche,

- altre sostanze.

Esso deve contenere informazioni relative all'identità dell'ingrediente e più precisamente : la denominazioni chimiche INCI (ex CFTA), Ph. Eur., INN e IUPAC, i numeri EINECS/ELINCS, CAS e Colour Index, la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE modificata, nonché le eventuali funzioni, restrizioni, modalità d'impiego ed avvertenze obbligatorie.

Oltre a soddisfare l'esigenza di conoscere gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici di cui si deve garantire la sicurezza, l'inventario risponde all'obbligo sancito dal nuovo articolo 6, paragrafo 1 (articolo 1, punto 7 della direttiva 93/35/CEE), che impone di indicare la funzione del prodotto e l'elenco degli ingredienti sul prodotto e/o sull'imballaggio (per quanto riguarda l'elenco), a partire dal 1° gennaio 1997 per i prodotti cosmetici messi in commercio.

La direttiva 93/35/CEE prevede inoltre che gli Stati membri possono prescrivere che gli ingredienti vengano indicati in una lingua facilmente comprensibile e che a questo riguardo la Commissione deve stabilire una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura del comitato di adeguamento al progresso tecnico (articolo 1, punto 10 della direttiva 93/35/CEE che modifica l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE).

Tale nomenclatura comune consentirà di identificare le sostanze con la stessa denominazione in tutti gli Stati membri e permetterà ai consumatori di riconoscere facilmente le sostanze che è stato loro consigliato di evitare (ad esempio a causa di allergie), indipendentemente dal luogo in cui il prodotto viene acquistato nell'Unione europea.

Conformemente alla decisione della Commissione del ..., l'insieme delle denominazioni INCI costituisce la nomenclatura comune.

2. L'inventario proposto dalla Commissione contiene la due parti previste dalla direttiva 93/35/CEE, ossia :

- un elenco di ingredienti cosmetici diversi da materie prime odoranti e aromatiche (sezione 1);

- un elenco delle materie prime odoranti e aromatiche (sezione 2).

L'inventario proposto è il migliore che si è potuto elaborare entro il brevissimo termine imposto dalla direttiva 93/35/CEE. Esso tiene conto della duplice esigenza di essere sufficiente per permettere l'etichettatura dei prodotti cosmetici e di essere il più corretto e dettagliato possibile.

Comunque, la direttiva 93/35/CEE (articolo 1, punto 4, paragrafo 3) precisa che tale inventario deve essere aggiornato periodicamente.

SEZIONE I

COSMETICI DIVERSI DA MATERIE PRIME ODORANTI E AROMATICHE

Introduzione

Il seguente elenco è stato elaborato soprattutto in base ad informazioni fornite dall'industria europea dei prodotti cosmetici rappresentata dalla COLIPA (Associazione europea delle industrie dei prodotti cosmetici e da toeletta).

Esso contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 5 bis della direttiva « cosmetici », ossia l'identità, la funzione usuale o le funzioni usuali e le restrizioni dell'ingrediente. Gli ingredienti sono elencati per ordine alfabetico delle denominazioni dell'ingrediente. Gli ingredienti sono elencati per ordine alfabetico delle denominazioni INCI, il cui insieme costituisce la nomenclatura comune per l'etichettatura in tutta l'Unione europea.

Il campi sono i seguenti :

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Definizioni delle funzioni che figurano nell'elenco :

ABRASIVI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per asportare materie da varie parti del corpo, per favorire la pulizia meccanica dei denti o per aumentarne la lucentezza.

ADDITIVI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici, spesso in piccola quantità, per impartire o accentuare proprietà gradevoli oppure per sopprimere (o ridurre al minimo) proprietà sgradevoli.

ADDITIVI BIOLOGICI

Sostanze di origine biologica che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per impartire determinate caratteristiche alla preparazione.

ADDITIVI REOLOGICI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per aumentare o per diminuire la viscosità del prodotto finito.

AGENTI TAMPONE

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per stabilizzarne e/o aggiustarne il pH.

ANTICORROSIVI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per evitare la corrosione del recipiente.

ANTIFORFORA

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti per il trattamento dei capelli al fine di combattere la forfora.

ANTIMICROBICI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per ridurre l'attività dei microorganismi sulla pelle o sul corpo.

ANTIOSSIDANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per impedire le reazioni attivate dall'ossigeno e quindi per evitare l'ossidazione e l'irrancidimento.

ANTISCHIUMA

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per eliminare la schiuma durante la fabbricazione oppure per ridurre la tendenza dei prodotti finiti a generare schiuma.

ANTITRASPIRANTI

Sostanze che vengono aggiunte alle preparazioni cosmetiche per ridurre la traspirazione.

ASSORBENTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per assorbire sostanze dissolte o finemente disperse solubili in acqua e/o in olio.

CHELANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per formare complessi con ioni metallici che potrebbero danneggiare la stabilità e/o l'aspetto dei cosmetici stessi.

COLORANTI PER CAPELLI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per colorare i capelli.

CONDIZIONANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per ridurre l'elettricità statica neutralizzando la carica elettrica su una superficie.

COLORANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per colorare il prodotto cosmetico e/o per impartire colore alla pelle e/o alle sue appendici. Tutti i colori repertoriati sono sostanze che figurano nell'elenco positivo dei coloranti (allegato IV della direttiva CEE).

CONSERVANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici principalmente per impedire lo sviluppo di microorganismi nel loro interno.

DENATURANTI

Sostanze che vengono aggiunte generalmente ai prodotti cosmetici contenenti alcool etilico per renderli di gusto sgradevole.

DEODORANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per ridurre o mascherare odori corporei sgradevoli.

DEPIGMENTANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per schiarire il colore dei capelli o della pelle.

DEPILANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per eliminare peli corporei indesiderati.

DERIVATI VEGETALI

Sostanze di origine vegetale, generalmente estratte con mezzi fisici, che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per impartire determinate caratteristiche alla preparazione.

EMOLLIENTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per rendere la pelle più morbida e liscia.

EMULSIONANTI

Agenti tensioattivi che vengono aggiunti ai prodotti cosmetici per favorire la formazione di miscugli intrinseci di liquidi immiscibili.

FILMOGENI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per produrre, spalmandoli, una pellicola continua sulla pelle, sui capelli o sulle unghie.

FILTRI UV

Sostanze che vengono aggiunte a prodotti cosmetici al fine specifico di filtrare determinati raggi UV per proteggere la pelle o i prodotti da taluni effetti nocivi di tali raggi, oppure semplicemente al fine di proteggerli contro i raggi UV. Al fine di proteggere la pelle da tali effetti, è consentito solo l'uso delle sostanze elencate nell'allegato VII alla direttiva prodotti cosmetici.

IGIENE BOCCA

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per l'igiene della cavità orale.

LEGANTI

Sostanze che vengono aggiunte a miscugli cosmetici solidi per renderli coesivi.

OPACIZZANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici transparenti o traslucidi per renderli meno penetrabili alla luce visibile ed alle radiazioni attigue.

OSSIDANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per modificare la natura chimica di un'altra sostanza aggiungendo ossigeno.

PROPELLENTI

Sostanze gassose aggiunte ai prodotti cosmetici sotto pressione in contenitori resistenti alla pressione per espellere il contenuto del recipiento quando viene rilasciata la pressione.

RIDUCENTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per modificare la natura chimica di un'altra sostanza aggiungendo idrogeno o eliminando ossigeno.

SOLVENTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per dissolvere altri componenti.

STABILIZZANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per favorire il processo di emulsionatura e per migliorare la stabilità e la conservazione della preparazione.

TENSIOATTIVI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per diminuire la tensione superficiale e per favorire una distribuzione uniforme del prodotto cosmetico quando viene usato.

UMETTANTI

Sostanze che vengono aggiunte ai prodotti cosmetici per assorbire e conservare l'umidità.

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SEZIONE II

MATERIE PRIME ODORANTI E AROMATICHE

1. Introduzione

L'elenco in causa è rappresentativo dei materiali di base usati in profumi e composizioni aromatiche. Esso è stato elaborato soprattutto in base alle informazioni fornite dall'EFFA (European Flavours and Fragrances Association) e costituisce l'inventario degli ingredienti odoranti e aromatici.

2. Identità degli ingredienti odoranti e aromatici

Per gli ingredienti odoranti e aromatici non è necessaria una nomenclatura comune poiché sull'etichetta i composti odoranti e aromatici e le loro materie prime devono essere indicati con il termine « profumo » o « aroma » [articolo 6, paragrafo 1, lettera g) della direttiva « prodotti cosmetici »]. Pertanto, l'informazione concernente l'identità di queste sostanze deve essere la denominazione chimica che identifica il prodotto nel modo più inequivocabile. Tale sistema esiste già nell'« acquis communautaire »; si tratta dell'EINECS « European Inventory of Existing commercial Chemical Substances »), inventario europeo delle sostanze esistenti () e dell'ELINCS (« European List of Notified Chemical Substances »), elenco europeo delle sostanze dichiarate, la cui ultima versione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 362 del 17 dicembre 1994. Questi documenti contengono le informazioni essenziali per identificare un prodotto chimico in modo inequivocabile, ossia la denominazione chimica, il numero CAS e il numero EINECS.

In questi elenchi sono definite anche le sostanze di struttura sconosciuta, di composizione variabile o di origine biologica (chiamate sostanze UVCB). Pertanto, l'inventario degli ingredienti odoranti e aromatici utilizza il sistema EINECS. Gli altri identificatori menzionati nella direttiva 93/35/CEE non sono applicabili (denominazione CTFA, denominazione della Farmacopea europea, denominazione comune internazionale dell'OMS, numero Colour Index). L'identificatore IUPAC è coperto dall'identificatore EINECS.

Per le sostanze che non figurano nell'EINECS sono indicati soltanto il numero CAS e la denominazione CAS.

3. Funzione degli ingredienti odoranti e aromatici

La funzione di tutti gli ingredienti che figurano nel presente inventario è di profumare. Alcuni ingredienti possono però avere più funzioni.

Sono comprese nell'elenco anche le sostanze utilizzate per le loro proprietà miscelanti (solventi, eccipienti, ecc.), che ai sensi della direttiva possono essere considerate come facenti parte del composto odorante o aromatico e non devono essere dichiarate come ingredienti cosmetici, a patto che vengano utilizzate in quantitativi indispensabili [(articolo 6, paragrafo 1, lettera g) della direttiva « prodotti cosmetici »].

4. Restrizioni applicabili agli ingredienti odoranti e aromatici

Se del caso, sono indicate le restrizioni sull'utilizzazione dell'ingrediente. Tali restrizioni sono previste dalla direttiva stessa o dal codice di buona prassi dell'IFRA (International Fragrance Association). Può trattarsi di limitazioni quantitative (espresse come percentuale del prodotto finale o come concentrazione in applicazione cutanea), della conformità dell'ingrediente a determinate specifiche o dell'obbligo di utilizzare l'ingrediente unitamente ad altri ingredienti specifici.

Nell'elenco queste sostanze sono contrassegnate con un asterisco (restrizioni IFRA) o con due asterischi (restrizioni della direttiva « prodotti cosmetici »).

5. L'inventario degli ingredienti odoranti e aromatici è un elenco rappresentativo

Va osservato che nel presente inventario non sono elencate separatamente le diverse qualità di un ingrediente, quale il geraniolo, o le diverse qualità di prodotti naturali con la stessa origine botanica. Gli olii d'arancio del Brasile, della California, della Florida, ecc., concentrati o non concentrati, si trovano tutti sotto la stessa voce : « estratti di arancio dolce », n. CAS 8028-48-6, n. EINECS 232-433-8. Questa voce è definita come segue : « Estratti e loro derivati modificati fisicamente quali tinture, concrete, assolute, olii essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni esenti da terpeni, distillati, residui, ecc., ottenuti da Citrus sinensis, Rutaceae ».

Inoltre, l'inventario non contiene gli ingredienti la cui identità chimica è segreta e costituisce la proprietà intellettuale di un produttore di fragranze. Queste sostanze non sono in vendita in quanto tali ma vengono usate, esclusivamente in composizioni odoranti o aromatiche e in generale in minima quantità, soltanto per impartire una caratteristica e/o un tono esclusivo al composto odorante o aromatico.

>SPAZIO PER TABELLA>

CONVENZIONI RELATIVE ALLA NOMENCLATURA

Convenzioni utilizzate per stabilire le denominazioni INCI :

1. Per praticità e chiarezza, le denominazioni INCI sono stabilite in modo da richiedere un minimo uso di punteggiatura e di maiuscole.

2. Nei casi in cui è stata adottata una nuova nomenclatura, si è badato con estrema cura ad utilizzare la denominazione più breve che rispetti tali regole.

3. Se possibile, sono usate semplici denominazioni chimiche.

4. Se del caso, sono usate abbreviazioni chimiche riconosciute. Alla pagina 684 si trova una lista delle abbreviazioni usate nell'inventario.

5. Nelle forme combinate vengono usate radici tradizionali, se ciò è coerente con altri sistemi.

6. Se del caso, per semplificare la nomenclatura di famiglie di ingredienti complessi, vengono utilizzate abbreviazioni.

7. La denominazione di composti omotopi o affini a sostanze descritte in fonti ufficiali viene stabilita, se possibile, per analogia con le denominazioni in esse riportate.

8. I derivati sostituiti singolarmente non presentano generalmente il prefisso « mono », che viene usato soltanto per evitare ambiguità. In assenza di un adeguato prefisso è quindi sottinteso « mono »; ad esempio Glyceryl Stearate (stearato di glicerile).

9. Il termine « gliceride » indica un monogliceride. Miscugli di mono-, di- e trigliceridi sono chiamati « gliceridi ». Ai trigliceridi è assegnata una nomenclatura specifica, ad esempio Tristearin (tristearina).

10. Una sostituzione multipla è generalmente indicata con il prefisso appropriato, « di- », « tri- » o « tetra- », ad esempio Glyceryl Distearate (distearato de glicerile).

11. Ad eccezione dei colori, nelle denominazioni degli ingredienti alle cui estremità figurano numeri, questi ultimi sono generalmente separati con un trattino. I derivati di sostanze con trattino conservano il trattino.

12. Gli stati di idratazione generalmente non sono espressi.

13. I radicali alchilici a catena lineare sono indicati con la denominazione della loro struttura di base comune.

14. Le sostanze contenenti miscele di frammenti di catena di carbonio pari sono denominate con il termine appropriato della struttura alifatica comunemente in uso. Le sostanze contenenti miscele di frammenti di catena di carbonio pari e dispari sono denominate con nomenclatura alternata.

15. I radicali alchilici a catena ramificata sono generalmente indicati con il prefisso « iso » seguito dal nome della struttura di base comune dell'analogo radicale a catena lineare [ad esempio Isostearyl Alcohol (alcool isostearilico), Isocetyl alcohol (alcool isocetilico)]. Fanno eccezione a tale regola soprattutto gli alcoli di Guerbet, ai quali è attribuita la denominazione chimica [ad esempio Octyldodecanol (ottildodecanolo), Decyltetradecanol (deciltetradecanolo)], eccettuato il « 2-Ethylhexyl » (2-etilesile), che viene rappresentato con il termine « octyl », dato il suo ampio uso [ad esempio Dioctyl Sodium Sulfosuccinate, Octyl Myristate (solfosuccinato di sodio e di diottile, miristato di ottile)]. Pertanto, anche gli esteri e gli altri derivati dell'acido 2-etilesilesaonico sono denominati come derivati dell'acido ottanico [ad esempio Iso-decyl Octanoate (ottanoato di isodecile)]. I radicali del carbonio otto a catena lineare sono generalmente denominati a partire dalla relativa struttura di base derivata dall'acido caprilico (vedi anche regole 16 e 17).

16. La seguente tabella illustra la nomenclatura utilizzata per i derivati degli acidi caproico, caprilico e caprico :

>SPAZIO PER TABELLA>

17. La seguente tabella illustra la nomenclatura applicata agli acidi e alcoli a catena lineare. Per gli acidi e alcoli a catena ramificata vengono utilizzate le denominazioni della tabella precedute dal prefisso « iso » [ad esempio Isostearic Acid (acido isostearico)]. Per gli alcoli di Guerbet, invece, vengono usate denominazioni specifiche [ad esempio Octyldodecanol (ottildodecanolo)]. (Vedi anche regola 15).

>SPAZIO PER TABELLA>

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18. Per gli ingredienti formati da miscele di sostanze simili (ad esempio acidi grassi, alcoli alifatici) la nomenclatura è determinata in base all'identità chimica della materia prima acquistata. Le miscele che rispecchiano la distribuzione originaria di componenti perché di origine naturale (ad esempio il cocco) sono denominate usando la struttura di base originaria [ad esempio coconut alcohol (alcool di cocco)]. Se tale distribuzione naturale è stata ridotta o arricchita in modo significativo, la miscela viene denominata in base al componente prevalente.

19. Le denominazioni dei derivati della lanolina generalmente contengono la radice « lan ».

20. Per le alcanolammidi la denominazione è costituita dalla radice dell'ammide alchilica e dall'abbreviazione appropriata, ad esempio « MEA », « DEA », dato l'ampio uso di tali denominazioni.

21. Il termine dimetil è sottinteso in tutte le denominazioni di alchildimetilamminoossidi [ad esempio Stearamine Oxide (ossido di stearammina)]. Gli amminoossidi terziari con diversi gruppi sostituenti sono invece denominati per esteso [ad esempio Dihydroxyethyl Stearamine Oxide (ossido di diidrossietilstearammina)].

22. I sali di ammonio quaternario generalmente hanno il suffisso « ium » nella radice del catione. Il termine « monium » indica azoto quaternario monometil sostituito; il termine « dimonium » indica azoto quaternario dimetil sostituito; il termine « trimonium » indica azoto quaternario trimetil sostituito.

23. I termini quaternium/polyquaternium indicano sali di ammonio quaternario complessi che non possiedono una denominazione comune o che non possono essere denominati per analogia con denominazioni adottate (ad esempio Quaternium-82, Polyquaternium-20).

24. Il termine « ampho » è usato nella nomenclatura quale termine combinante per i tensioattivi anfoterici simili all'imidazolina. Per questi composti, tale radice viene combinata con le corrispondenti denominazioni di base dei gruppi sostituenti [ad esempio Sodium Cocoamphoacetate (coccoanfoacetato di sodio)].

25. Per designare la parte alchilica dei composti di alchilimidazolina vengono usati i termini comuni delle strutture di base alifatiche (ad esempio Lauryl Hydroxyethyl Imidazoline), anche se un solo atomo di carbonio del radicale alifatico entra a far parte dell'anello eterociclico durante la fabbricazione delle sostanze.

26. Le sostanze biologiche sono denominate con termini specifici [ad esempio Hyaluronic Acid (acido ialuronico)] se sono state isolate, purificate e caratterizzate chimicamente. La nomenclatura alternata per i prodotti biologici [ad esempio Glycosamino-glycans or Spleen Extract (glicosammino-glicani o estratto di milza)] viene utilizzata per denominare le sostanze in base al grado della loro lavorazione.

27. I coloranti cosmetici hanno denominazioni INCI conformi alla nomenclatura usata nell'allegato IV della direttiva « cosmetici » 76/768/CEE.

28. Gli ingredienti dei coloranti per capelli sono denominati in base alla composizione chimica. Se la denominazione chimica è troppo complessa viene usata una combinazione colore/numero preceduta dalle lettere « HC ».

29. Gli alcoli denaturati sono designati con la denominazione INCI « Alcohol Denat. » L'Alcohol Denat. è alcool etilico denaturato con uno o più agenti denaturanti conformemente alla legislazione nazionale in vigore in ciascuno Stato membro dell'Unione europea.

30. Le sostanze ricavate da piante si chiamano derivati vegetali; le loro denominazioni INCI sono basate sul sistema internazionale di nomenclatura binomia (del genere e della specie) di LINNE. I derivati chimici di tali sostanze seguono le regole di nomenclatura dei prodotti chimici.

31. Per la denominazione INCI degli ingredienti cosmetici vengono usate combinazioni nome/numero soltanto nei casi in cui gli ingredienti sono troppo complessi o troppo simili per consentire di denominarli in altro modo. Se vengono usati numeri arbitrari, questi sono preceduti da nomi che evocano la struttura o la composizione della sostanza. Ciascuna combinazione nome/numero rappresenta un ingrediente specifico elencato nell'inventario. Sono state usate le seguenti serie di combinazioni nome/numero :

a) Benzophenone

Termine usato per tutti i derivati del benzofenone (ad esempio Benzophenone-2).

b) HC Colour

Vedi regola 28.

c) Quaternium/Polyquaternium

Vedi regola 23.

d) Hydrofluorocarbon/Hydrochlorofluorocarbon

(Fluoroidrocarburo/fluorocloroidrocarburo)

Termini usati per propellenti di aerosoli aloidrocarburi (ad esempio Hydrofluorocarbon 152a, Hydrochlorofluorocarbon 142b).

e) Polysilicone

Termine usato per indicare complessi polimeri siliconici che non possono essere denominati con la nomenclatura in uso o con le convenzioni stabilite per i composti siliconici (ad esempio Polysilicone-1).

32. Le miscele composte preparate mescolando diverse sostanze sono denominate elencando ciascun ingrediente presente in ordine decrescente di percentuale.

33. La denominazione INCI degli estratti si riferisce alla « sostanza estratta » senza tenere conto dei solventi estraenti o degli altri diluenti che potrebbero essere presenti in queste sostanze.

34. I solventi e i diluenti contenuti nelle materie prime in commercio, quali tensioattivi, polimeri e resine, non sono generalmente indicati nella denominazione INCI.

35. Le sostanze alcossilate sono denominate indicando il grado di alcossilazione sotto forma di numero medio di moli di ossido di etilene e/o di ossido di propilene.

Per gli etossilati, che normalmente vengono espressi mediante un peso molecolare approssimativo, si può usare la seguente tabella di conversione per ottenere il corrispondente numero di moli :

>SPAZIO PER TABELLA>

Le indicazioni numeriche che figurano nella denominazione chimica dei composti etossilati, se sono in parentesi, rappresentano il numero medio di moli, ad esempio Polyethylene Glycol (20 000); se non sono in parentesi, indicano il peso molecolare, ad esempio Polyethylene Glycol 20 000.

36. La denominazione degli alcoli etossilati è ottenuta completando la radice alcolica convenzionale con « eth » seguito dal numero medio di moli dell'ossido di etilene.

37. La quantità di glicol polietilenico di tutti gli altri composti etossilati che non sono denominati con le regole 6 o 36 è seguita dal numero medio di moli di ossido di etilene.

38. Il termine « Pareth » è usato per gli alcoli paraffinici etossilati contenenti frammenti di catene di carbonio pari e dispari.

39. Il termine « Acrylates » è usato per indicare polimeri lineari non uniti per mezzo di legami atomici incrociati, che contengono combinazioni di acido acrilico, acido metacrilico e dei loro esteri semplici. Analogamente, il termine « Crotonate(s) » è usato per indicare i copolimeri che contengono combinazioni di acido crotonico e dei suoi esteri semplici.

40. La denominazione « Carbomer » è usata per descrivere gli omopolimeri ad alto peso molecolare dell'acido acrilico uniti con legami atomici incrociati. L'agente legante o gli agenti leganti sono indicati nella definizione monografica dell'ingrediente. (Vedi anche regola 41).

41. Il termine « Crosspolymer » viene usato per indicare polimeri diversi dal Carbomer che sono uniti per mezzo di legami atomici incrociati. (Vedi anche regola 40).

ABBREVIAZIONI

Le seguenti abbreviazioni sono usate da sole o all'interno di denominazioni di ingredienti cosmetici che figurano nell'inventario :

>SPAZIO PER TABELLA>

() GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 32.

() GU n. C 146 A del 15. 6. 1990.