31995Y0722(01)

Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1995, sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel settore del mercato interno

Gazzetta ufficiale n. C 188 del 22/07/1995 pag. 0001 - 0003


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel settore del mercato interno

(95/C 188/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la dichiarazione (n. 19) sull'applicazione del diritto comunitario, e allegata all'Atto finale del trattato sull'Unione europea, adottata il 7 febbraio 1992 dalla conferenza dei rappresentanti dei governi e degli Stati membri,

vista la risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente i mezzi per far funzionare il mercato unico (1),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 dicembre 1993, intitolata «Valorizzare al massimo il mercato interno - programma strategico» (2),

vista la risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel mercato interno (3),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla funzione delle sanzioni per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno (4),

considerando che, nel settore del mercato internó, la Comunità è passata da una fase caratterizzata da un considerevole sforzo legislativo a una fase in cui l'accento è stato posto sull'effettivo funzionamento delle norme comuni; che si tratta in particolare di garantire il corretto recepimento delle direttive nel diritto interno e, su un piano più generale, l'applicazione uniforme ed efficace delle disposizioni comunitarie, in conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Essen (1994);

considerando che l'efficacia delle sanzioni costituisce uno degli elementi del dispositivo globale che deve assicurare l'applicazione delle norme del mercato interno;

considerando che ai sensi dell'articolo 5 del trattato gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità;

considerando che, secondo la dichiarazione (n. 19) sull'applicazione del diritto comunitario, pur riconoscendo che spetta a ciascuno Stato membro stabilire quale sia il modo migliore di applicare le disposizioni del diritto comunitario tenuto conto delle istituzioni, del sistema giuridico e delle altre condizioni che gli sono proprie, è ritenuto essenziale, per il buon funzionamento della Comunità, che le misure adottate nei vari Stati membri assicurino che il diritto comunitario sia in essi applicato con altrettanta efficacia e rigore del loro diritto nazionale;

considerando in particolare che la mancanza di sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva in caso di violazione del diritto comunitario potrebbe pregiudicare la credibilità stessa della legislazione comune e si ripercuoterebbe sui cittadini dell'Unione, rischiando di compromettere in taluni casi le condizioni di concorrenza nonché gli interessi generali considerati dalle norme comuni;

considerando che alcuni atti comunitari contengono sin d'ora disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle misure in essi contenute;

considerando che, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (5), qualora una normativa comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione o rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l'articolo 5 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario, in particolare conferendo alla sanzione scelta carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo;

considerando che occorre dedicare particolare attenzione, nelle forme più opportune, al settore del mercato interno;

considerando che un approccio coerente e comune sull'efficacia delle sanzioni applicabili nel quadro del mercato unico può contribuire a garantire tanto una concorrenza leale in condizioni eque quanto la protezione degli interessi generali contemplati dalle norme comuni;

considerando che delle disposizioni relative alle sanzioni devono essere previste anche nel recepire gli atti comunitari nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri;

considerando che, viste le differenze a volte notevoli che la Commissione ha rilevato nella sua analisi del recepimento e dell'applicazione delle norme comuni, è necessario garantire, migliorandola, la trasparenza nei regimi sanzionatori nazionali, per confermare il loro carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo, come ha sottolineato la Commissione nella sua comunicazione del 3 maggio 1995 succitata;

considerando che, qualora si riscontrassero serie difficoltà al buon funzionamento del mercato interno dovute a divergenze nei regimi sanzionatori nazionali, si dovranno all'occorrenza ricercare soluzioni affinché le sanzioni garantiscano un'applicazione altrettanto effettiva della legislazione nell'Unione, nel rispetto delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri e dei principi di diritto interno degli Stati membri e alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo (1992);

considerando che anche altre misure contribuiscono al buon funzionamento del mercato interno, in particolare lo sviluppo della cooperazione amministrativa e il miglioramento dei procedimenti di denuncia,

SOTTOLINEA, al pari della Commissione, che la buona applicazione del diritto comunitario dipende anzitutto da un corretto ed effettivo recepimento delle norme comuni nel diritto interno nonché da una buona cooperazione amministrativa, anch'essa basata sulla trasparenza; che, conformemente alla succitata risoluzione del Consiglio del 16 giugno 1994 e alla luce dei risultati degli studi condotti dalla Commissione, una tale cooperazione amministrativa deve essere rafforzata, ove necessario, nei settori in cui essa risulta poco sviluppata e deve, comunque, rispondere alle esigenze di un'attuazione uniforme ed efficace delle disposizioni comunitarie;

CONFERMA che è essenziale, per il buon funzionamento della Comunità, accrescere la reciproca fiducia e la trasparenza tra le amministrazioni e provvedere, in tal modo, affinché la legislazione comunitaria sia attuata effettivamente, efficacemente e in modo uniforme in tutti gli Stati membri;

RICONOSCE che l'estensione dell'ambito applicativo della legislazione relativa al mercato interno e la specificità dei settori interessati impongono un'impostazione con solide basi, pragmatica e settoriale per quanto riguarda la questione delle sanzioni;

CONVIENE che la trasparenza dei regimi sanzionatori nazionali applicabili ai casi di mancata osservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario è necessaria per consentire alla Comunità di accertarsi che questi regimi nazionali siano proporzionati e dissuasivi e che essa consente, pertanto, di limitare l'intervento della Comunità, in materia di sanzioni, a quanto strettamente necessario per il buon funzionamento del mercato interno in ciascun settore interessato; che, qualora si constatino seri ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, a cagione della disparità dei regimi nazionali di sanzioni, si dovranno ricercare soluzioni, laddove necessario, che assicurino un'applicazione altrettanto effettiva della legislazione dell'Unione nel rispetto delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri e dei principi di diritto interno degli Stati membri e alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

CHIEDE agli Stati membri:

a) di sostenere attivamente i lavori relativi alle sanzioni nel settore del mercato interno;

b) di rispondere all'invito formulato dalla Commissione a collaborare agli studi da essa già intrapresi su tali questioni;

c) di provvedere ad adottare, all'atto del recepimento degli atti comunitari nel diritto interno, misure che conducono ad un'applicazione del diritto comunitario altrettanto efficace e rigorosa di quelle adottate nell'applicazione del diritto interno e di adottare disposizioni sulle sanzioni aventi comunque carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo;

d) di provvedere a far trasmettere alla Commissione, ove ciò si riveli necessario nel contesto dell'informazione sul recepimento e sull'applicazione del diritto comunitario, qualsiasi informazione utile sui regimi sanzionatori applicabili;

INCORAGGIA la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati e nell'ambito del suo potere di iniziativa:

a) ad accertarsi del corretto recepimento delle direttive e, più in generale, a provvedere ad un'attuazioneeffettiva ed efficace della legislazione comunitaria relativa al mercato interno, anche in materia di sanzioni, nonché a proseguire gli sforzi per sviluppare la cooperazione amministrativa, laddove necessario e a migliorare l'efficacia dei procedimenti di denuncia;

b) a proseguire e ad ampliare gli studi da essa già avviati ove emergano problemi particolari per i quali potrebbero essere elaborate risposte specifiche;

c) ad inserire, ove necessario, nelle future proposte di atti comunitari, disposizioni relative alle sanzioni, tenendo conto degli esempi indicativi di formulazione contenuti nella sua comunicazione del 3 maggio 1995 succitata;

d) a provvedere affinché le disposizioni relative alle sanzioni applicabili siano ormai incluse nelle misure la cui notifica è espressamente richiesta dalle disposizioni comunitare relative al mercato interno;

e) a prendere, se del caso, misure ovvero avanzare proposte per porre adeguato rimedio ai problemi che dovessero presentarsi nel quadro della trasparenza così organizzata ivi compreso, se necessario, per garantire un'applicazione altrettanto efficace della legislazione nell'Unione, nel rispetto delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri e dei principi del diritto interno degli Stati membri, alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

f) a tenere conto nella sua relazione annuale sull'effettiva applicazione del diritto comunitario della problematica delle sanzioni applicabili alle violazioni del diritto comunitario;

S'IMPEGNA ad esaminare, in uno spirito aperto e costruttivo, le proposte che la Commissione sarà chiamata a presentare nei prossimi mesi per garantire che il carattere delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme sul mercato interno abbiano carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo.

(1) GU n. C 334 del 18. 12. 1992, pag. 1.

(2) COM(93) 632 def.

(3) GU n. C 179 dell'1. 7. 1994, pag. 1.

(4) COM(95) 162 defin.

(5) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1989, causa n. 68/88, punti 23 e 24, pag. 2984.