31995R1476

Regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 29/06/1995 pag. 0035 - 0036


REGOLAMENTO (CE) N. 1476/95 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1995 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91 (4), reca modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di prefissazione nel settore dei grassi;

considerando che, a partire dal 1° luglio 1995, alle importazioni di olio d'oliva nella Comunità si applicano le disposizioni degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round;

considerando che occorre prevedere alcune modalità particolari per le importazioni di olio d'oliva; che è in particolare necessario fissare la validità dei titoli e il tasso della cauzione applicabile, nonché disporre che, per poter beneficiare dei regimi speciali di importazione come quelli previsti per l'Algeria, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia, occorre indicare nel titolo il paese terzo di provenienza;

considerando che le importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, di cui al regolamento (CE) n. 287/94 del Consiglio (5), sono realizzate nel quadro di un accordo che scade alla fine dell'ottobre 1995; che non è possibile modificare le condizioni di tali importazioni prima della suddetta data; che è opportuno che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 continuino ad applicarsi a tali importazioni; che le disposizioni di quest'ultimo regolamento continuano ad applicarsi anche ai titoli di esportazione fino alla data del 31 ottobre 1995; che, di conseguenza, poiché non è possibile abrogare tale regolamento prima della stessa data, è necessario prevedere esplicitamente che le disposizioni relative ai titoli di importazione ivi contenute si applicano esclusivamente alle importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione istituito dall'articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 2

1. Per beneficiare del regime speciale previsto dai regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, la denominazione del paese terzo interessato.

2. In tal caso, il titolo obbliga ad importare, dal paese terzo indicato, i prodotti rispondenti alle condizioni stabilite nei regolamenti di cui al paragrafo 1, per i quali il titolo è stato emesso.

Articolo 3

1. La validità dei titoli di importazione è di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. L'aliquota della cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto.

Articolo 4

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 in ordine ai titoli di importazione si applicano esclusivamente alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, di cui al regolamento (CE) n. 287/94.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995. Tuttavia, esso non si applica all'olio d'oliva originario della Tunisia importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 287/94.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione