31995R0974

Regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 29/04/1995 pag. 0066 - 0067


REGOLAMENTO (CE) N. 974/95 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1995 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 6, nonché le pertinenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che i quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni nel corso delle campagne contemplate dall'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round saranno controllati in base ai titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

considerando che il regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione (3), aveva preannunciato l'adozione di misure atte ad evitare interruzioni degli scambi;

considerando che è necessario adottare disposizioni per garantire la transizione armoniosa tra il regime esistente prima della data di entrata in vigore dell'accordo agricolo succitato e quello applicabile a partire da tale data;

considerando che per le esigenze dei mercati è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima;

considerando che i competenti comitati di gestione non si sono pronunciati entro il termine impartito dai rispettivi presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli emessi anteriormente al 1° luglio 1995, oppure anteriormente alle date di applicazione previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 3290/94, sono rilasciati per quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti nell'arco del periodo considerato.

È considerato quantitativo corrispondente allo smercio normale la media dei quantitativi per i quali, nel corso dei tre anni precedenti sono stati rilasciati, negli ultimi due mesi che precedono luglio o il mese di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 3290/94, titoli che comportano una fissazione anticipata della restituzione.

Le domande di titoli e i titoli di cui al presente regolamento recano, nella casella 20, una delle seguenti menzioni:

Certificados transitorios - Reglamento (CE) n° 974/95 Certificats transitoires - Règlement (CE) n° 974/95 Transitional licences - Regulation (EC) No 974/95 UEbergangslizenzen gemaess der Verordnung (EG) Nr. 974/95 Overgangscertificaten - Verordening (EG) nr. 974/95 Titoli transitori - Regolamento (CE) n. 974/95 Certificados transitórios - Regulamento (CE) nº 974/95 Overgangslicens - forordning (EF) nr. 974/95 ÌaaôáâáôéêUE ðéóôïðïéçôéêUE - Káíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 974/95 OEvergaangslicens enligt foerordning (EG) nr 974/95 Siirtymaetodistus, asetus (EY) N :o 974/95 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande di titoli presentate a norma del presente regolamento.

2. Le disposizioni ni cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 non si applicano ai titoli di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento non si applicano ai prodotti sottoposti a uno dei regimi contemplati dagli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (4) sulla scorta di un titolo rilasciato conformemente al disposto del paragrafo 1.

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1521/94 continuano altresì ad applicarsi, a richiesta degli interessati, ai nuovi titoli non soggetti ai limiti indicati al paragrafo 1, al secondo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica:

- ai titoli richiesti a partire dal 1° maggio 1995 per i prodotti per i quali attualmente i titoli stessi sono rilasciati o dopo un periodo di riflessione oppure mediante gara;

- quando saranno state adottate misure sulle modalità di controllo dei quantitativi, per gli altri prodotti.

Tuttavia, per quanto concerne:

- i prodotti del settore del riso, la data del 1° maggio 1995 è sostituita dalla data del 1° luglio 1995;

- i prodotti del settore dello zucchero, la data del 1° maggio 1995 è sostituita dalla data del 1° agosto 1995;

- i prodotti del settore dell'olio d'oliva, la data del 1° maggio 1995 è sostituita dalla data del 1° settembre 1995;

Esso non si applica ai titoli rilasciati per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci che non figurano nell'allegato II del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione