31994R3295

Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0008 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0077


REGOLAMENTO (CE) N. 3295/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che dal 1o gennaio 1988 è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1o dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (4); che è opportuno fare il bilancio dei suoi primi anni di applicazione per migliorare l'efficacia del sistema da esso istituito;

considerando che la commercializzazione di merci contraffatte, come pure la commercializzazione di merci usurpative, reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti d'autore o diritti connessi e inganna i consumatori; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato della Comunità di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo; che tale obiettivo è peraltro conforme agli interventi nello stesso senso sul piano internazionale;

considerando che, qualora le merci contraffatte o usurpative e merci assimilate siano importate da paesi terzi, occorre vietarne l'immissione in libera pratica nella Comunità o il vincolo ad un regime sospensivo, ed istituire una procedura adeguata che consenta l'intervento dell'autorità doganale per assicurare il rispetto di tale divieto nei migliori modi;

considerando che l'intervento dell'autorità doganale al fine di impedire l'immissione in libera pratica o il vincolo ad un regime sospensivo delle merci contraffatte e di merci usurpative deve applicarsi ugualmente a quelle che sono esportate o riesportate dalla Comunità;

considerando che per quanto concerne i regimi sospensivi e la riesportazione previa notifica l'intervento dell'autorità doganale ha luogo soltanto se in occasione di un controllo vengono scoperte merci che si sospettano essere contraffatte o usurpative;

considerando che la Comunità tiene conto dei termini dell'accordo negoziato in sede GATT relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale in materia di commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte, segnatamente le misure da adottare alla frontiera;

considerando che occorre prevedere che l'autorità doganale sia competente a ricevere ed esaminare le domande d'intervento ad essa rivolte;

considerando che l'intervento dell'autorità doganale deve consistere o nella sospensione dello svincolo per l'immissione in libera pratica, l'esportazione e la riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative, o nel sequestro di queste merci quando siano vincolate ad un regime sospensivo o riesportate previa notifica per tutto il tempo necessario a accertare se si tratti effettivamente di siffatte merci;

considerando che occorre autorizzare gli Stati membri a sequestrare le merci in questione anche prima della presentazione o accettazione di una richiesta da parte del titolare del diritto, per un periodo determinato, affinché questi possa presentare una domanda d'intervento all'autorità doganale;

considerando che occorre che l'autorità competente deliberi in merito ai casi che le sono sottoposti facendo riferimento ai criteri applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale; che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza di organi e alle procedure giudiziarie;

considerando che occorre definire le misure cui devono essere soggette le merci in questione, qualora sia accertato che si tratta di merci contraffatte o usurpative; che dette misure devono non solo privare i responsabili del commercio di tali merci dell'utile economico derivante dall'operazione e imporre loro delle sanzioni, ma anche scoraggiare efficacemente altre operazioni della stessa natura;

considerando che, per evitare gravi turbative dello sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori occorre escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento le merci che potrebbero essere merci contraffatte o usurpative importate da paesi terzi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la concessione di una franchigia doganale;

considerando che è necessario garantire da un lato l'applicazione uniforme delle regole comuni previste dal presente regolamento e all'uopo prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione di tali regole entro termini appropriati e dall'altro rafforzare la mutua assistenza tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione per garantirne la maggiore efficacia;

considerando che, in particolare alla luce dell'esperienza acquisita in sede di applicazione del presente regolamento, sarà opportuno esaminare la possibilità di estendere l'elenco dei diritti di proprietà intellettuale contemplato dal regolamento stesso;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3842/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) le condizioni d'intervento dell'autorità doganale qualora merci sospettate di essere merci contraffatte o usurpative

- siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione;

- siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), o riesportate previa notifica; e

b) le misure che l'autorità competente deve prendere nei riguardi delle merci anzidette qualora si accerti che esse sono effettivamente merci contraffatte o usurpative.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) merci contraffatte:

- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

- qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al primo trattino;

- gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al primo trattino;

b) merci usurpative: le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione, se ed in quanto la produzione di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

c) titolare del diritto: il titolare del marchio di fabbrica o di commercio di cui alla lettera a), e/o di uno dei diritti di cui alla lettera b) nonché qualsiasi altra persona autorizzata a usare tale marchio e/o tali diritti, ovvero il loro rappresentante;

d) dichiarazioni per l'immissione in libera pratica, per l'esportazione o per la riesportazione: le dichiarazioni fatte conformemente all'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3. È assimilato a merci contraffatte o usurpative a seconda dei casi qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio o alla fabbricazione di una merce usurpativa, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto conformemente alla legislazione comunitaria o alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganale.

4. Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o sono protette da un diritto d'autore o da un diritto connesso o relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Esso non si applica inoltre alle merci di cui al primo comma che sono state prodotte o recano il marchio secondo modalità diverse da quelle convenute con i titolari dei diritti in questione.

CAPITOLO II Divieto di immissione in libera pratica, di esportazione, di riesportazione e di vincolo al regime sospensivo delle merci contraffatte e delle merci usurpative

Articolo 2

Sono vietati l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo al regime sospensivo di merci riconosciute come merci contraffatte o usurpative in base alla procedura prevista dall'articolo 6.

CAPITOLO III Richiesta d'intervento dell'autorità doganale

Articolo 3

1. In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intervento dell'autorità doganale quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve contenere:

- una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire all'autorità doganale di riconoscerle;

- un documento da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione.

Inoltre, il titolare del diritto deve fornire tutte le altre informazioni utili di cui dispone per consentire all'autorità competente di decidere con piena cognizione di causa; tali informazioni non costituiscono tuttavia una condizione di ammissibilità della domanda.

A titolo indicativo in ordine alle merci usurpative tali informazioni devono indicare:

- il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto;

- il numero d'identificazione della spedizione o dei colli;

- la prevista data di arrivo e di partenza delle merci;

- il mezzo di trasporto utilizzato;

- l'identità dell'importatore, dell'esportatore o del detentore.

3. Nella richiesta deve essere indicato il periodo durante il quale si chiede l'intervento del servizio doganale competente.

4. Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dall'esame della domanda. La somma di cui sopra non deve essere sproporzionata al servizio reso.

5. Il servizio doganale competente cui è rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 esamina la stessa e informa immediatamente, e per iscritto, il richiedente della sua decisione.

Qualora accolga la richiesta, esso fissa il periodo durante il quale il servizio doganale competente interviene. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta del titolare del diritto, dal servizio che ha preso la decisione originaria.

Il diniego di accoglimento della domanda deve essere debitamente motivato e può essere oggetto di ricorso.

6. Gli Stati membri possono prescrivere che il titolare del diritto costituisca, allorché la sua richiesta sia stata accolta o siano state prese misure di intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, una garanzia per:

- far fronte alla sua eventuale responsabilità nei confronti delle persone interessate a un'operazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), qualora una procedura avviata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, non venga proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del diritto o qualora venga successivamente accertato che le merci in questione non sono né contraffatte né usurpative;

- assicurare il versamento dell'importo delle spese sostenute, a norma del presente regolamento, per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell'articolo 6.

7. Il titolare del diritto deve informare il servizio di cui al paragrafo 1, qualora il diritto non sia più validamente registrato o sia perento.

8. Gli Stati membri designano, in seno all'autorità doganale, il servizio competente a ricevere ed esaminare la domanda di cui al presente articolo.

Articolo 4

Qualora, durante un controllo effettuato nel quadro di una delle procedure doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e prima che sia stata depositata o accolta una richiesta del titolare del diritto, all'ufficio doganale risulti in modo evidente che la merce è una merce contraffatta o usurpativa, l'autorità doganale può, conformemente alle norme vigenti nello Stato membro in questione, informare il titolare del diritto, per quanto questi sia noto, del rischio d'infrazione. In tal caso l'autorità doganale è autorizzata a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle merci in questione per un periodo di tre giorni lavorativi, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento in conformità dell'articolo 3.

Articolo 5

La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati a merci sospettate di essere contraffatte o usurpative alle quali si riferisce la domanda stessa.

CAPITOLO IV Modalità d'intervento dell'autorità doganale e dell'autorità competente a deliberare nel merito

Articolo 6

1. Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, in applicazione dell'articolo 5, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte o delle merci usurpative contenuta nella decisione stessa, sospende lo svincolo o precede al blocco delle merci.

L'ufficio informa immediatamente il servizio che ha esaminato la domanda a norma dell'articolo 3. Tale servizio o ufficio doganale informa immediatamente il dichiarante e il richiedente l'intervento. Conformemente alle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto commerciale e industriale, nonché del segreto professionale e amministrativo, l'ufficio doganale o il servizio che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, a richiesta di quest'ultimo, del nome e dell'indirizzo del dichiarante e, laddove conosciuto, del destinatario per consentire al titolare del diritto di adire l'autorità competente a deliberare sul merito. L'ufficio doganale offre al richiedente e alle persone interessate a un'operazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la possibilità di visitare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate.

Durante la visita delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni per agevolare la prosecuzione della procedura.

2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono applicabili:

a) al fine di adire l'autorità competente a deliberare nel merito e di informare immediatamente il servizio o l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che non vi provvedano direttamente l'ufficio o il servizio stessi;

b) per l'adozione della decisione da parte dell'autorità. In mancanza di una normativa comunitaria in materia, i criteri da seguire per adottare tale decisione sono identici a quelli applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare. Le decisioni adottate dall'autorità competente devono essere motivate.

Articolo 7

1. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità e sia revocato il blocco, se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non è stato informato del ricorso all'autorità competente a deliberare nel merito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o non ha avuto comunicazione di misure conservative adottate dall'autorità competente a tal fine.

In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi.

2. Se le merci sono sospettate di ledere i diritti relativi ai disegni e modelli, il proprietario, l'importatore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, purché:

- il servizio o l'ufficio doganale indicato all'articolo 6, paragrafo 1 sia stato informato, entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, del ricorso all'autorità competente a deliberare sul merito ai sensi del paragrafo 1;

- allo scadere di questo termine, l'autorità competente a tale fine non abbia adottato misure conservative, e

- tutte le formalità doganali siano state adempiute.

La garanzia deve essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto. La costituzione della garanzia lascia impregiudicata le altre possibilità di ricorso di cui dispone il titolare del diritto. Qualora l'autorità competente a deliberare nel merito sia stata adita non su iniziativa del titolare del diritto relativo ai disegni o modelli, la garanzia è svincolata se questi non esercita il diritto di adire le vie legali entro il termine di venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui egli ha ricevuto la notifica della sospensione dello svincolo ovvero del blocco. Qualora si applichi il paragrafo 1, secondo comma, tale termine può essere prorogato al massimo a trenta giorni lavorativi.

3. Le modalità dell'immagazzinamento delle merci per la durata della sospensione o del blocco sono determinate da ciascuno Stato membro.

CAPITOLO V Disposizioni applicabili alle merci riconosciute come merci contraffatte o merci usurpative

Articolo 8

1. Fatti salvi altri mezzi legali a cui può ricorrere il titolare del marchio riconosciuto contraffatto o il titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del diritto relativo a disegni o modelli riconosciuto usurpato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'autorità competente:

a) in linea generale, di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale e senza alcun risarcimento e senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci contraffatte o merci usurpative affinché non subisca pregiudizi il titolare del diritto;

b) di prendere nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare gli interessati dell'utile economico dell'operazione.

Non sono considerate misure aventi tale effetto, in particolare:

- la riesportazione, nello stato originario, delle merci contraffatte od usurpative;

- tranne in caso eccezionale, la semplice eliminazione dei marchi apposti abusivamente sulle merci contraffatte;

- il vincolo delle merci ad un altro regime doganale.

2. Le merci contraffatte e le merci usurpative possono essere oggetto di abbandono dell'erario. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a).

3. Oltre alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e alle condizioni ivi previste, l'ufficio doganale o il servizio competente informano il titolare del diritto, su richiesta dello stesso, in merito ai nomi ed agli indirizzi dello speditore, dell'importatore, dell'esportatore e del fabbricante delle merci riconosciute come contraffatte o usurpative, nonché in merito ai quantitativi delle merci stesse.

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 9

1. L'accoglimento della richiesta presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, non conferisce al titolare del diritto al risarcimento nel caso in cui merci contraffatte od usurpative sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, se non alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale la domanda è presentata.

2. L'esercizio, da parte di un ufficio doganale o di un'autorità all'uopo abilitata delle competenze loro attribuite in materia di lotta contro merci contraffatte e usurpative non comporta la responsabilità nei confronti delle persone interessate alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, in caso di danni subiti a causa del loro intervento, se non alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è presentata.

3. L'eventuale responsabilità civile del titolare del diritto è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 10

Sono escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale.

Articolo 11

Inoltre, ciascuno Stato membro adotta provvedimenti da applicare in caso di infrazione alle disposizioni dell'articolo 2. Detti provvedimenti devono essere sufficienti per incitare al rispetto delle disposizioni in questione.

Articolo 12

Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

2. Il comitato esamina qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente regolamento sollevata dal presidente, per iniziativa di questi oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli Stati membri.

Ai fini del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (6).

Le modalità per la procedura di scambio d'informazioni saranno stabilite nel quadro delle disposizioni d'applicazione a norma dell'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 15

La Commissione, in base alle informazioni di cui all'articolo 14, riferisce regolarmente al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro un termine di due anni dall'applicazione del presente regolamento, sul funzionamento del sistema, in particolare per quanto riguarda le conseguenza economiche e sociali della contraffazione e propone le necessarie modifiche ed integrazioni.

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio è abrogato dal momento dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

(1) GU n. C 238 del 2. 9. 1993, pag. 9.

(2) GU n. C 61 del 28. 2. 1994.

(3) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 37.

(4) GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).