31994R1831

Regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 27/07/1994 pag. 0009 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0211


REGOLAMENTO (CE) N. 1831/94 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,

considerando che all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1164/94 sono definiti i principi in base ai quali all'interno della Comunità si combattono le irregolarità e si procede al recupero delle somme perdute in seguito ad abusi o negligenze nel settore del Fondo di coesione;

considerando che le modalità del presente regolamento devono applicarsi a tutte le iniziative sovvenzionabili secondo l'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che il presente regolamento deve disciplinare soltanto alcuni aspetti degli obblighi che spettano agli Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1164/94; che di conseguenza esso deve lasciare impregiudicati gli altri obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 12;

considerando che, per consentire alla Comunità una migliore conoscenza delle disposizioni prese dagli Stati membri beneficiari per lottare contro le irregolarità, si devono precisare le norme nazionali da comunicare alla Commissione;

considerando che, per conoscere la natura delle pratiche irregolari e gli effetti finanziari delle irregolarità, nonché per recuperare le somme inbeditamente pagate, è necessario che i casi d'irregolarità siano comunicati alla Commissione con frequenza trimestrale; che tale comunicazione va integrata da indicazioni relative ai procedimenti giudiziari o amministrativi;

considerando che la Commissione deve essere informata sistematicamente dei procedimenti giudiziari o amministrativi contro gli autori di irregolarità; che è pure opportuno assicurarne l'informazione sistematica sui provvedimenti adottati dagli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

considerando che è necessario precisare le procedure da applicare tra gli Stati membri e la Commissione quando un importo perduto in seguito a irregolarità si riveli irrecuperabile;

considerando che si deve stabilire un livello minimo a partire dal quale gli Stati membri beneficiari dovranno segnalare automaticamente i casi d'irregolarità;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono lasciare impregiudicate le norme nazionali di procedura penale e la cooperazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di una partecipazione comunitaria alle spese giudiziarie e alle spese direttamente connesse con il procedimento giudiziario;

considerando che, per prevenire le irregolarità, occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione vigilando a che tale azione venga condotta nel rispetto delle regole di riservatezza;

considerando che è necessario precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle fattispecie in cui un pagamento da eseguire nell'ambito del Fondo di coesione non ha avuto luogo a seguito di un'irregolarità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fermi restando gli obblighi derivanti direttamente dall'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1164/94, il presente regolamento riguarda le iniziative sovvenzionabili secondo l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1164/94.

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme di procedura penale o di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri stessi in materia penale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri beneficiari, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1164/94, comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1164/94;

- l'elenco dei servizi e degli organismi ai quali è affidata l'applicazione di tali misure, le disposizioni essenziali relative ai compiti e al funzionamento di questi servizi e organismi nonché alle procedure che essi sono incaricati di applicare.

2. Gli Stati membri beneficiari comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del paragrafo 1.

3. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri beneficiari e li informa delle conclusioni che intende trarne. Essa mantiene con detti Stati membri gli opportuni contatti necessari all'applicazione del presente articolo.

Articolo 3

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri beneficiari trasmettono alla Commissione l'elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione in merito a quanto segue:

- l'identificazione del progetto o dell'iniziativa interessata,

- la disposizione violata,

- la natura e l'entità della spesa; se non è stato eseguito alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse accertata l'irregolarità, ad eccezione degli errori o negligenze commessi dagli operatori economici ma scoperti prima del pagamento e non comportanti sanzioni amministrative o giudiziarie,

- l'importo globale e la sua ripartizione fra le differenti fonti di finanziamento,

- il momento o periodo in cui è stata commessa l'irregolarità,

- le pratiche utilizzate per commetterla,

- il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta,

- i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento dell'irregolarità,

- le conseguenze finanziarie e l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero,

- la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l'esistenza di un'irregolarità,

- la data di accertamento dell'irregolarità,

- eventualmente, gli Stati membri e i paesi terzi interessati,

- l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne quando tale indicazione non possa servire alla lotta contro le irregolarità dato il tipo d'irregolarità in oggetto.

2. Qualora non siano disponibili alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui questa è stata scoperta, gli Stati membri beneficiari le completano, per quanto possibile, all'atto della trasmissione alla Commissione degli elenchi trimestrali successivi.

3. Qualora le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 4

Ogni Stato membro beneficiario comunica immediatamente alla Commissione e, se necessario, agli altri Stati membri interessati le irregolarità accertate o presunte per le quali si ha motivo di temere:

- che possano avere rapidamente effetto fuori del suo territorio e/o

- che rivelino il ricorso ad una nuova pratica irregolare.

Articolo 5

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri beneficiari informano la Commissione, facendo riferimento ad ogni comunicazione precedente a norma dell'articolo 3, dei procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti, con particolare riguardo a quanto segue:

- importo dei recuperi eseguiti o previsti,

- misure conservative adottate dagli Stati membri beneficiari a salvaguardia del recupero degli importi indebitamente pagati,

- procedimenti amministrativi o giudiziari intentati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni,

- motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima di una decisione in tal senso,

- eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti.

2. Quando uno Stato membro beneficiario ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una somma, mediante una comunicazione speciale segnala alla Commissione l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico suo oppure della Comunità. Queste informazioni devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione di decidere nel più breve termine possibile, di concerto con le autorità dello Stato membro interessato, circa l'imputabilità delle conseguenze finanziarie a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1164/94.

3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, la Commissione può chiedere espressamente allo Stato membro beneficiario la prosecuzione del procedimento di recupero.

Articolo 6

Qualora nessuna irregolarità sia da segnalare nel corso di un periodo di riferimento, gli Stati membri beneficiari ne informano ugualmente la Commissione entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 7

Quando per esplicita richiesta della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro decidono di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro interessato, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse con il procedimento, anche qualora questo risulti infruttuoso.

Articolo 8

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, in special modo sulle possibilità di recupero.

2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri interessati, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 3, 4 e 5 e del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda gli insegnamenti da trarne circa le irregolarità, le misure preventive e le azioni giudiziarie.

4. Quando nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune che arrechino pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, a richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di rimediare alla lacuna medesima.

Articolo 9

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nell'ambito del comitato consultivo per il coordinamento nel campo della lotta contro la frode, sull'entità delle somme inerenti alle irregolarità accertate e sulle diverse categorie d'irregolarità, secondo la loro natura, indicando il numero di casi.

Articolo 10

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure di sicurezza necessarie per preservare il carattere riservato delle informazioni trasmesse.

2. In particolare, le informazioni di cui al presente regolamento non possono essere comunicate, in assenza di accordo esplicito dello Stato membro che le ha fornite, a chiunque non vi abbia accesso in ragione delle funzioni svolte negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie.

3. I nomi di persone fisiche o giuridiche possono essere comunicati a un altro Stato membro o a un'altra istituzione comunitaria solo se ciò sia necessario ai fini della prevenzione o della repressione d'irregolarità o dell'accertamento di irregolarità presunte.

4. Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente regolamento, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle omologhe disposizioni relative alle istituzioni comunitarie.

Inoltre, tali informazioni non possono essere utilizzate per fini esulanti da quelli del presente regolamento, salvo assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui si trova l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non ostano all'uso delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento, in occasione di azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della normativa comunitaria sul Fondo di coesione. All'autorità competente dello Stato membro che ha fornito tali informazioni viene segnalato l'uso che ne viene fatto.

6. Quando uno Stato membro notifichi alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nome le sia stato communicato in forza delle disposizioni del presente regolamento, in seguito ad un supplemento d'indagine sia risultata estranea ad ogni irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro a cui ha comunicato il nome in forza del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità di cui trattasi alla prima notificazione.

Articolo 11

In caso di finanziamento ripartito tra il Fondo di coesione ed uno Stato membro beneficiario, gli importi recuperati vengono suddivisi tra la Comunità e lo stato membro in oggetto, proporzionalmente alle rispettive spese già sostenute.

Articolo 12

1. In caso di irregolarità relative a somme inferiori a 4 000 ECU a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri beneficiari trasmettono alla Commissione le informazioni previste agli articoli 3 e 5 soltanto in seguito a sua esplicita richiesta.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è convertito in moneta nazionale applicando i tassi di cambio pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, vigenti il primo giorno lavorativo dell'anno in cui vengono trasmesse le informazioni sulle irregolarità.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il lasso di tempo intercorrente tra il giorno dell'entrata in vigore e la fine del trimestre del calendario in corso è considerato un trimestre ai fini degli articoli 3 e 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 130 del 25. 5. 1994, pag. 1.