31994R1164

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1994 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0189


REGOLAMENTO (CE) N. 1164/94 DEL CONSIGLIO del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 D, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del comitato delle regioni (4),

considerando che l'articolo 2 del trattato indica il compito di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri, quali obiettivi essenziali per la crescita e il successo della Comunità; che il rafforzamento della coesione economica e sociale è citato all'articolo 3, lettera j) del trattato tra le attività che la Comunità deve svolgere ai fini enunciati al citato articolo 2;

considerando che, a norma dell'articolo 130 A del trattato, la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale, mirando in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite; che l'azione condotta dalla Comunità tramite il Fondo di coesione intende contribuire al conseguimento degli obiettivi indicati in detto articolo;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 26 e 27 giugno 1992 e del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, relative all'istituzione del Fondo di coesione, precisano i principi relativi;

considerando che la promozione della coesione economica e sociale esige un'azione del Fondo di coesione, complementare a quella dei fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari, nel settore dell'ambiente e in quello delle infrastrutture dei trasporti di interesse comune;

considerando che il protocollo sulla coesione economica e sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, ribadisce il compito della Comunità di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati membri e precisa che il Fondo di coesione erogherà contributi finanziari a progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri che soddisfino due condizioni, ossia che, in primo luogo, abbiano un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria e, in secondo luogo, abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato; che la migliore base per calcolare la prosperità relativa degli Stati membri è il PNL pro capite misurato in parità di potere d'acquisto;

considerando che la soddisfazione dei criteri di convergenza che costituiscono un presupposto indispensabile per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria richiede uno sforzo risoluto degli Stati membri interessati; che in tale contesto ciascuno di tali Stati membri presenta al Consiglio un programma di convergenza a tal fine e per evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che l'articolo 130 D, secondo comma del trattato precisa che il Consiglio doveva istituire un Fondo di coesione entro il 31 dicembre 1993 per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;

considerando che, secondo l'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato, la Comunità può contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti, tenendo conto della potenziale validità economica dei progetti stessi; che i progetti finanziati dal Fondo devono iscriversi negli orientamenti in materia di reti transeuropee adottati dal Consiglio, compresi quelli che si iscrivono nei piani di reti transeuropee approvati dal Consiglio anteriormente all'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea; che tuttavia altri progetti di infrastrutture dei trasporti che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 129 B del trattato possono essere finanziati fintantoché il Consiglio non adotterà le appropriate linee direttrici;

considerando che l'articolo 130 R del trattato definisce gli obiettivi e i principi della Comunità in materia ambientale; che la Comunità può contribuire, tramite il Fondo di coesione, alle azioni intese a conseguire tali obiettivi; che, conformemente all'articolo 130 S, paragrafo 5 del trattato, fatto salvo il principio « chi inquina paga », il Consiglio può decidere in merito a un sostegno finanziario del Fondo di coesione, qualora una misura basata sul paragrafo 1 di detto articolo implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro;

considerando che i principi e gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile sono stati definiti nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione del Consiglio del 1o febbraio 1993 (5);

considerando che è necessario garantire un adeguato equilibrio fra il finanziamento di progetti in materia di infrastrutture dei trasporti e quello di progetti in materia ambientale;

considerando che il Libro verde della Commissione relativo all'impatto dei trasporti sull'ambiente ribadisce la necessità di realizzare una rete di trasporti maggiormente rispettosa dell'ambiente, tenuto conto delle esigenze di sviluppo sostenibile degli Stati membri;

considerando che il calcolo del costo dei progetti in materia di infrastrutture dei trasporti deve comprendere i costi ambientali;

considerando che gli Stati membri interessati si sono impegnati a non ridurre i propri investimenti destinati alla tutela dell'ambiente e alle infrastrutture dei trasporti e che pertanto non va applicato al Fondo di coesione il principio dell'addizionalità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6);

considerando che, in applicazione dell'articolo 198 E del trattato, la Banca europea per gli investimenti (BEI) facilita il finanziamento di programmi d'investimento congiuntamente con gli interventi degli altri strumenti finanziari della Comunità;

considerando che, per migliorare l'efficacia degli interventi comunitari, occorre coordinare le azioni in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti varate dal Fondo di coesione, dai Fondi strutturali, dalla BEI e dagli altri strumenti finanziari;

considerando che, soprattutto per offrire un'assistenza nell'elaborazione dei progetti, la Commissione dovrebbe essere in grado di provvedere affinché gli Stati membri dispongano del necessario sostegno tecnico, in particolare con riguardo alle fasi di preparazione e di esecuzione, comprese la sorveglianza e la valutazione dei progetti stessi;

considerando che, per un'esigenza soprattutto di redditività, l'impegno di risorse comunitarie dev'essere preceduto da una valutazione approfondita che permetta di assicurare il conseguimento di vantaggi socioeconomici adeguati rispetto ai mezzi messi in opera;

considerando che gli interventi del Fondo di coesione devono essere compatibili con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di tutela dell'ambiente, trasporti, reti transeuropee, concorrenza e appalti pubblici; che nell'ambito della tutela dell'ambiente si colloca la valutazione dell'impatto ambientale;

considerando che, per agevolare l'elaborazione dei progetti, le risorse globali disponibili dovrebbero essere ripartite, a titolo indicativo, tra gli Stati membri;

considerando che va prevista una forma di condizionalità per la concessione del finanziamento in relazione all'articolo 140 C, paragrafo 6 del trattato;

considerando che le esigenze di coesione economica e sociale rendono necessari elevati tassi di sovvenzionamento;

considerando che, per agevolare la gestione del contributo del Fondo, è opportuno prevedere la possibilità di individuare fasi di progetti tecnicamente e finanziariamente indipendenti nonché procedere, se necessario, al raggruppamento dei progetti;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di impegnare il contributo del Fondo per quote annue oppure per l'insieme del progetto e che, conformemente al principio sancito dal Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, le rate di pagamento versate dopo l'anticipo iniziale dovrebbero essere collegate strettamente e in modo trasparente con i progressi compiuti nella realizzazione dei progetti;

considerando che è opportuno precisare le competenze e le responsabilità rispettive degli Stati membri e della Commissione in materia di controllo finanziario sulle operazioni del Fondo;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del Fondo di coesione, occorre prevedere il ricorso a metodi efficaci di valutazione, di sorveglianza e di controllo degli interventi comunitari, precisando sia i principi cui attenersi per la valutazione dei progetti sia la natura e le modalità della sorveglianza degli stessi prevedendo le misure da adottare in caso di irregolarità o di mancato rispetto di una delle condizioni fissate all'atto dell'approvazione del contributo del Fondo;

considerando che un'adeguata informazione dev'essere fornita, fra l'altro, mediante una relazione annuale;

considerando che occorre dare un'adeguata pubblicità all'aiuto comunitario fornito dal Fondo di coesione;

considerando che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di bandi di appalti pubblici riguardanti i progetti che beneficiano di un contributo del Fondo dovrà comportare un riferimento a tale contributo;

considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, si devono definire disposizioni per l'attuazione dell'allegato II che, per garantire la necessaria flessibilità nella loro applicazione, occorre che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, possa modificare, se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, tali disposizioni;

considerando che il presente regolamento deve sostituire, senza alcuna interruzione, il regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni e scopo 1. È istituito un Fondo di coesione, in appresso denominato « Fondo ».

2. Il Fondo contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità ed è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Fondo può contribuire al finanziamento di:

- progetti,

- fasi di progetto tecnicamente e finanziariamente indipendenti o

- gruppi di progetti riconducibili ad una strategia percettibile che formino un insieme coerente.

Articolo 2

Campo d'applicazione 1. Il Fondo fornisce contributi finanziari a progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato sull'Unione europea in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri aventi un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato sulla base delle parità di potere d'acquisto, inferiore al 90 % della media comunitaria e che abbiano attuato un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato.

2. Sino alla fine del 1999 possono beneficiare degli interventi del Fondo soltanto i quattro Stati membri attualmente conformi al criterio relativo al PNL menzionato al paragrafo 1. Tali Stati sono: la Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo.

3. Per quanto riguarda il criterio inerente al PNL di cui al paragrafo 1, gli Stati membri indicati al paragrafo 2 potranno continuare a beneficiare dell'intervento del Fondo soltanto se, dopo una revisione intermedia nel 1996, il PNL risulterà ancora inferiore al 90 % della media comunitaria. Ove a quella data uno degli Stati membri di cui trattasi superi tale soglia del 90 %, esso perde il diritto al sostegno del Fondo per nuovi progetti, ovvero, nel caso di progetti di grande portata suddivisi in varie fasi tecnicamente e finanziariamente indipendenti, per nuove fasi di un progetto.

Articolo 3

Iniziative sovvenzionabili 1. Il Fondo può sovvenzionare i seguenti progetti:

- progetti in materia ambientale che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 R del trattato, compresi progetti che risultino da misure adottate conformemente all'articolo 130 S del trattato e, in particolare, progetti che si iscrivano nelle priorità della politica ambientale comunitaria quali risultano dal quinto programma di politica e azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile;

- progetti d'interesse comune in materia d'infrastrutture dei trasporti, finanziati dagli Stati membri ed individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato; tuttavia possono essere finanziati altri progetti d'infrastrutture dei trasporti che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 129 B del trattato, finché non saranno adottate dal Consiglio le linee direttrici appropriate.

2. Il Fondo può altresì sovvenzionare:

- studi preparatori riguardanti i progetti ammissibili, compresi quelli necessari per la realizzazione dei medesimi;

- misure tecniche di sostegno e segnatamente:

a) misure orizzontali, come studi comparati per la valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario;

b) misure e studi che possano contribuire alla valutazione ex ante, alla sorveglianza o alla valutazione ex post, nonché a rafforzare e ad assicurare il coordinamento e la coerenza tra i progetti e soprattutto la loro coerenza con le altre politiche comunitarie;

c) misure e studi che possano contribuire agli adeguamenti necessari nella realizzazione dei progetti.

Articolo 4

Risorse finanziarie Per il periodo 1993-1999 il totale, come definito nell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993, delle risorse disponibili da impegnare per il Fondo in forza del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 792/93 ammonta a 15,15 miliardi di ECU ai prezzi 1992.

Le prospettive finanziarie definite, in stanziamenti di impegno, per ciascuno degli esercizi del periodo di cui trattasi in forza dei regolamenti di cui al primo comma ammontano a:

- 1993: 1,5 miliardi di ECU,

- 1994: 1,75 miliardi di ECU,

- 1995: 2 miliardi di ECU,

- 1996: 2,25 miliardi di ECU,

- 1997: 2,5 miliardi di ECU,

- 1998: 2,55 miliardi di ECU,

- 1999: 2,6 miliardi di ECU.

Articolo 5

Ripartizione indicativa La ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo viene calcolata secondo criteri precisi e oggettivi, fondamentalmente in base alla popolazione, al PNL pro capite e alla superficie; essa tiene conto altresì di altri fattori socioeconomici, come l'insufficienza delle infrastrutture dei trasporti.

L'applicazione di detti criteri porta alla ripartizione indicativa delle risorse globali che figura nell'allegato I.

Articolo 6

Assistenza condizionata 1. In caso di decisione presa dal Consiglio, il quale constati, conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato membro, e se la decisione non viene abrogata ai sensi del paragrafo 12 di detto articolo entro un anno o entro qualsiasi altro termine stabilito per correggere il disavanzo in una raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo, il Fondo non finanzia, per tale Stato membro, alcun nuovo progetto e, in caso di progetti di grande portata da realizzare in varie fasi, alcuna nuova fase di progetto.

2. In via eccezionale, per progetti che coinvolgono direttamente più di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può decidere di differire la sospensione del finanziamento.

3. La sospensione del finanziamento non ha effetto prima della scadenza di un termine di due anni dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea.

4. La sospensione del finanziamento cessa quando il Consiglio abroga, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, la decisione adottata a norma del paragrafo 6 di tale articolo.

Articolo 7

Tasso di sovvenzionamento 1. Il tasso di sovvenzionamento comunitario concesso dal Fondo va dall'80 % all'85 % delle spese pubbliche o delle spese a queste assimilabili, comprese le spese degli organismi assimilabili agli enti pubblici, in forza del contesto amministrativo o legale entro il quale si svolge la loro attività.

Il tasso effettivo del contributo è stabilito in funzione della natura degli interventi da realizzare.

2. Se il contributo riguarda un progetto generatore di entrate, l'importo della spesa assunta quale base per il calcolo del contributo del Fondo è stabilito dalla Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro beneficiario, tenendo conto delle entrate, purché si tratti di entrate consistenti e nette per i promotori.

Per progetti generatori di entrate si intendono progetti riguardanti:

- infrastrutture la cui utilizzazione comporta oneri direttamente sostenuti dagli utenti;

- investimenti produttivi nel settore dell'ambiente.

3. Gli Stati membri beneficiari possono presentare proposte di studi preparatori e di misure tecniche di sostegno.

4. Gli studi preparatori e le misure tecniche di sostegno possono essere finanziati, a titolo eccezionale, a concorrenza del 100 % del costo totale, anche quando sono realizzati su iniziativa della Commissione.

Il totale delle spese sostenute ai sensi del presente paragrafo non può superare lo 0,5 % della dotazione complessiva del Fondo.

Articolo 8

Coordinamento e compatibilità con le politiche comunitarie 1. I progetti finanziati dal Fondo devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza degli stessi, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.

2. La Commissione cura che vi sia coordinamento e coerenza fra i progetti intrapresi in base al presente regolamento e le misure varate con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari della Comunità.

Articolo 9

Cumulo e sovrapposizioni 1. Nessuna voce di spesa può fruire simultaneamente di contributi del Fondo e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale o dello strumento finanziario di orientamento della pesca.

2. La sovvenzione globalmente concessa per un progetto sotto forma di contributo del Fondo e di altri aiuti della Comunità non deve superare il 90 % delle spese totali relative a tale progetto.

Articolo 10

Approvazione dei progetti 1. I progetti da finanziare tramite il Fondo vengono approvati dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro beneficiario.

2. È assicurato il debito equilibrio fra i progetti in materia d'ambiente e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti. Tale equilibrio tiene conto delle disposizioni dell'articolo 130 S, paragrafo 5 del trattato.

3. Le domande di contributo per progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono presentate dallo Stato membro beneficiario. I progetti, compresi i gruppi di progetti correlati, devono avere dimensioni che ne assicurino un impatto significativo nel campo della tutela dell'ambiente o del miglioramento delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. Comunque, il costo totale di un progetto o di un gruppo di progetti non può, di norma, essere inferiore a 10 milioni di ECU. In casi debitamente giustificati, potranno essere approvati progetti o gruppi di progetti inferiori a questo limite.

4. Le domande contengono le indicazioni seguenti: organismo responsabile dell'esecuzione del progetto, natura dell'investimento, descrizione, costi e ubicazione del medesimo, compresa, ove del caso, l'indicazione dei progetti d'interesse comune localizzati sullo stesso asse di comunicazione, calendario di esecuzione dei lavori, analisi dei costi e dei vantaggi, compresa una valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'occupazione, ragguagli che permettano di valutare l'eventuale impatto sull'ambiente, ragguagli circa gli appalti pubblici, piano di finanziamento, comprese, per quanto possibile, indicazioni sulla validità del progetto in termini economici e importo totale chiesto dallo Stato membro al Fondo e ad ogni altra fonte comunitaria.

Le domande contengono inoltre tutte le informazioni utili per fornire la necessaria dimostrazione che i progetti sono conformi al presente regolamento e ai criteri del paragrafo 5, segnatamente per quanto concerne i vantaggi socioeconomici ottenibili a medio termine in considerazione delle risorse impiegate.

5. Per garantire l'elevata qualità dei progetti si fa riferimento ai criteri seguenti:

- vantaggi economici e sociali a medio termine, che devono essere commisurati alle risorse impiegate; una valutazione sarà effettuata in base ad un'analisi dei costi e dei benefici;

- priorità stabilite dagli Stati membri beneficiari;

- possibile contributo dei progetti all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e di reti transeuropee;

- compatibilità dei progetti con le politiche comunitarie e coerenza con altre misure strutturali della Comunità;

- conseguimento di un adeguato equilibrio fra i progetti di carattere ambientale e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti.

6. Fatto salvo l'articolo 6, e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti d'impegno, la Commissione decide in merito alla concessione di un contributo del Fondo, sempre che siano rispettate le condizioni richieste dal presente articolo, di norma entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Le decisioni della Commissione recanti approvazione di progetti, fasi di progetti o gruppi di progetti correlati precisano l'ammontare del contributo finanziario, il piano di finanziamento e tutte le disposizioni e condizioni necessarie per la realizzazione dei progetti.

7. Gli elementi essenziali delle decisioni della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie 1. Gli stanziamenti d'impegno iscritti in bilancio sono concessi sulla base delle decisioni recanti approvazione degli interventi di cui trattasi, a norma dell'articolo 10.

2. Per i progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli impegni sono decisi in generale sulla base di quote annue. Tuttavia, in casi appropriati, la Commissione può procedere all'impegno dell'importo complessivo del contributo concesso allorché adotta la decisione di concessione del contributo stesso.

3. Una spesa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 non è considerata sovvenzionabile dal Fondo se è stata sostenuta dallo Stato membro beneficiario anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la pertinente domanda.

4. I pagamenti successivi all'anticipo iniziale devono essere strettamente e chiaramente correlati ai progressi compiuti nella realizzazione dei progetti.

5. I pagamenti sono effettuati in ecu, in base alle specifiche disposizioni contenute nell'allegato II.

Articolo 12

Controllo finanziario 1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati dal Fondo vengano portati a buon fine, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- verificare periodicamente che le iniziative finanziate dalla Comunità siano state eseguite correttamente;

- prevenire le irregolarità e perseguirle;

- recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità o negligenza. Se lo Stato membro e/o l'autorità responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità o la negligenza in questione non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine e, in particolare, le forniscono una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione predisposti per garantire l'efficace realizzazione delle iniziative. Essi la informano altresì regolarmente circa l'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le relazioni nazionali di controllo riguardanti i progetti di cui trattasi.

4. Fermo restando il controllo effettuato dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e fatti salvi l'articolo 188 A e i controlli a norma dell'articolo 209, lettera c) del trattato, la Commissione, tramite i suoi funzionari o agenti, può controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, i progetti finanziati dal Fondo, nonché esaminare i sistemi e le misure di controllo predisposti dalle autorità nazionali, le quali comunicano alla Commissione i provvedimenti presi a tal fine.

5. Fin dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le dettagliate modalità d'attuazione del presente articolo e le comunica, per conoscenza, al Parlamento europeo.

Articolo 13

Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post 1. Gli Stati membri e la Commissione curano che la realizzazione dei progetti ai sensi del presente regolamento sia effettivamente sottoposta a sorveglianza e valutazione. I progetti devono venir adattati in funzione dei risultati della sorveglianza e della valutazione.

2. Per garantire l'efficacia dell'intervento comunitario, la Commissione e gli Stati membri beneficiari cooperano nel procedere, eventualmente anche con la BEI, ad una valutazione ex ante e ad una valutazione ex post sistematiche dei progetti.

3. Dopo aver ricevuto una richiesta di contributo e prima di approvare un progetto, la Commissione procede ad un'approfondita valutazione ex ante di quest'ultimo per verificarne la conformità con i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 5. Se del caso, la Commissione invita la BEI a partecipare alla valutazione dei progetti.

4. Nel corso dell'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento la Commissione e gli Stati membri beneficiari valutano le modalità di realizzazione dei progetti stessi e il relativo impatto potenziale ed effettivo, per accertare se gli obiettivi originari possono essere o sono stati conseguiti. Detta valutazione comprende anche l'impatto ambientale dei progetti, nell'osservanza delle vigenti norme comunitarie.

5. Nell'analisi delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Le modalità di sorveglianza e di valutazione di cui al paragrafo 4 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti.

Articolo 14

Informazione e pubblicità 1. La Commissione presenta, per esame e per parere, una relazione annuale sulle attività del Fondo al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni.

Il Parlamento europeo si pronuncia quanto prima in merito alla relazione. La Commissione riferisce del modo in cui ha tenuto conto delle osservazioni espresse nel parere del Parlamento europeo.

La Commissione provvede a informare gli Stati membri sulle attività del Fondo.

2. Gli Stati membri responsabili della realizzazione di un'iniziativa che benefici del contributo finanziario del Fondo curano che all'iniziativa stessa venga data un'adeguata pubblicità, al fine di:

- sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità con riguardo all'iniziativa;

- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dall'iniziativa.

Gli Stati membri curano in particolare la collocazione di cartelli ben visibili sui quali sia indicata la percentuale del costo totale di un dato progetto finanziato dalla Comunità e figuri l'emblema comunitario e fanno in modo che venga garantita la presenza di rappresentanti delle istituzioni europee agli atti pubblici più interessanti relativi a realizzazioni del Fondo.

Essi informano la Commissione circa i provvedimenti presi ai sensi del presente paragrafo.

3. Fin dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta disposizioni dettagliate in materia d'informazione e di pubblicità, le comunica, per conoscenza, al Parlamento europeo e le pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Applicazione Le disposizioni di applicazione del presente regolamento figurano nell'allegato II.

Articolo 16

Disposizioni finali e transitorie 1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 130 D del trattato, riesamina il presente regolamento anteriormente alla fine del 1999.

2. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 792/93.

3. Il presente regolamento non osta al proseguimento delle iniziative approvate dalla Commissione sulla base delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 792/93, applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che, a decorrere da tale data, si applica quindi alle suddette iniziative.

4. Le domande presentate in base al regolamento (CEE) n. 792/93 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide qualora siano completate, se necessario, entro due mesi da tale data, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. C 39 del 9. 2. 1994, pag. 6.

(2) Parere conforme reso il 5 maggio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 133 del 16. 5. 1994.

(4) Parere reso il 5 aprile 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20).

(7) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE RISORSE GLOBALI DEL FONDO DI COESIONE TRA GLI STATI MEMBRI BENEFICIARI - Spagna: 52-58 % del totale

- Grecia: 16-20 % del totale

- Portogallo: 16-20 % del totale

- Irlanda: 7-10 % del totale

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE Articolo A

Individuazione di fasi o di gruppi di progetti 1. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro beneficiario, può riunire taluni progetti e circoscrivere, nell'ambito di un progetto, fasi tecnicamente e finanziariamente indipendenti ai fini della concessione del contributo.

2. Una fase può anche concernere studi preparatori, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto.

Articolo B

Valutazione 1. La Commissione esamina le domande di contributo, in particolare per verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano idonei a garantire l'attuazione efficace del progetto.

2. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 la Commissione procede ad una valutazione dei progetti per stabilirne l'impatto atteso in riferimento agli obiettivi del Fondo, quantificati da indicatori appropriati. Gli Stati membri beneficiari forniscono tutti gli elementi necessari precisati all'articolo 10, paragrafo 4, inclusi i risultati degli studi di fattibilità e delle valutazioni ex ante, affinché la valutazione possa essere effettuata nel modo più efficace possibile.

Articolo C

Impegni 1. Gli impegni di bilancio sono stabiliti sulla base delle decisioni della Commissione recanti approvazione delle iniziative considerate (progetto, fase di progetto, gruppo di progetti, studio o misura tecnica di sostegno). Essi sono validi per un periodo la cui durata dipende dalla natura e dalle condizioni specifiche di attuazione dell'iniziativa.

2. Gli impegni di bilancio relativi ai contributi concessi a progetti, fasi di progetto o gruppi di progetti sono stabiliti secondo una delle due modalità seguenti:

a) gli impegni per i progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di durata pari o superiore a due anni sono di norma realizzati per quote annue, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b).

La prima quota annua è impegnata quando la Commissione adotta la decisione di concessione del contributo comunitario. Gli impegni relativi alle quote annue successive sono fondati sul piano di finanziamento iniziale o riveduto del progetto e sui progressi compiuti nella realizzazione di quest'ultimo;

b) per i progetti che hanno una durata inferiore a due anni o per i quali il contributo comunitario non supera 40 milioni di ECU, l'ammontare totale del contributo può essere impegnato quando la Commissione adotta la decisione di concessione del contributo comunitario.

3. Per gli studi e le misure tecniche di sostegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 il contributo è impegnato quando la Commissione approva la pertinente iniziativa.

4. Le modalità dell'impegno sono specificate nelle decisioni della Commissione recanti approvazione delle iniziative di cui trattasi.

Articolo D

Pagamenti 1. Il pagamento del contributo finanziario è effettuato in conformità degli impegni di bilancio ed è corrisposto all'autorità o all'organismo a tal fine designato nella domanda presentata dallo Stato membro beneficiario interessato. Esso può assumere la forma di anticipi oppure di rate intermedie o di saldo, riferiti alle spese effettivamente sostenute.

2. Se il contributo comunitario è impegnato nella forma di cui all'articolo C, paragrafo 2, lettera a) i pagamenti vengono effettuati in base alle modalità seguenti:

a) un anticipo, fino al 50 % dell'impegno corrispondente alla prima quota annua, viene versato a seguito dell'adozione della decisione che concede il contributo comunitario;

b) rate intermedie possono essere pagate a condizione che la realizzazione del progetto proceda in modo soddisfacente in vista del suo completamento e che siano stati effettuati almeno i due terzi delle spese relative al pagamento precedente.

Fatta salva la lettera c), ciascuno di tali pagamenti non può superare il 50 % dell'impegno corrispondente ad ogni singola quota annua;

c) l'importo cumulato dei pagamenti di cui alle lettere a) e b) riferiti all'insieme delle quote non può eccedere l'80 % del contributo totale concesso. Per progetti di particolare rilievo e nei casi che lo giustifichino, tale massimale può essere portato al 90 %;

d) il saldo del contributo comunitario viene pagato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto, la fase del progetto o il gruppo di progetti sono stati realizzati conformemente agli obiettivi;

- l'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una domanda di pagamento nei sei mesi successivi al completamento materiale del progetto, della fase del progetto o del gruppo di progetti;

- la relazione finale di cui all'articolo F, paragrafo 4 è presentata alla Commissione;

- lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella domanda di pagamento e nella relazione.

3. Se l'impegno è stato stabilito secondo la forma di cui all'articolo C, paragrafo 2, lettera b) i pagamenti vengono effettuati in base alle seguenti modalità:

a) l'anticipo versato a seguito della decisione può raggiungere il 50 % dell'importo del contributo relativo alle spese previste per il primo anno, quali indicate nel piano di finanziamento approvato dalla Commissione;

b) rate intermedie possono essere pagate a condizione che la realizzazione del progetto proceda in modo soddisfacente in vista del suo completamento e che siano stati effettuati almeno i due terzi delle spese relative al pagamento precedente nonché la totalità delle spese relative a tutti i pagamenti anteriori a quest'ultimo.

Fatta salva la lettera c), ciascuno di tali pagamenti può raggiungere il 50 % del contributo relativo alle spese previste per l'anno considerato, quali indicate nel piano di finanziamento iniziale o riveduto, approvato dalla Commissione;

c) l'importo cumulato dei pagamenti di cui alle lettere a) e b) non può eccedere l'80 % del contributo totale concesso;

d) il saldo del contributo è pagato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto, la fase del progetto o il gruppo di progetti sono stati realizzati conformemente agli obiettivi;

- l'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una domanda di pagamento nei sei mesi successivi al completamento materiale del progetto, della fase del progetto o del gruppo di progetti;

- la relazione finale di cui all'articolo F, paragrafo 4 è presentata alla Commissione;

- lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella domanda di pagamento e nella relazione.

4. Gli Stati membri designano le autorità autorizzate a rilasciare gli attestati di cui al paragrafo 2, lettera d) e al paragrafo 3, lettera d).

5. I pagamenti sono effettuati all'autorità o all'organismo designato dallo Stato membro, di regola entro due mesi dalla ricezione di una domanda di pagamento ammissibile.

6. Per gli studi e le altre misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 le opportune procedure di pagamento sono stabilite dalla Commissione.

Articolo E

Utilizzazione dell'ecu 1. Le domande di contributo presentate alla Commissione, compreso il pertinente piano di finanziamento, sono espresse in ecu o in moneta nazionale.

2. Gli importi dei contributi e i piani di finanziamento approvati dalla Commissione sono espressi in ecu.

3. Le dichiarazioni di spesa a supporto delle relative domande di pagamento sono espresse in ecu o in moneta nazionale.

4. Il contributo finanziario versato dalla Commissione all'autorità all'uopo designata dallo Stato membro è pagato in ecu.

Articolo F

Sorveglianza 1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono una sorveglianza efficace della realizzazione dei progetti comunitari cofinanziati dal Fondo. Per tale sorveglianza ci si avvale di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e dei comitati all'uopo istituiti.

2. La sorveglianza implica il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico del progetto e ai suoi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:

- lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi inizialmente stabiliti;

- l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

3. Comitati di sorveglianza sono istituiti in base ad un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

Le autorità o gli organismi designati dallo Stato membro, la Commissione e, se del caso, la BEI vi sono rappresentati.

Laddove autorità regionali e locali siano competenti per l'esecuzione di un progetto ed, eventualmente, direttamente interessate da un progetto le stesse vi saranno anche rappresentate.

4. Per ogni progetto, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro invia alla Commissione, nei tre mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, una relazione sui progressi realizzati. Una relazione finale è inviata alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento del progetto o della fase del progetto.

5. In base alle indicazioni emerse nell'ambito della sorveglianza, e tenendo conto delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione adatta, se del caso su proposta dello Stato membro, l'entità e le condizioni di concessione del contributo finanziario approvato inizialmente, nonché il piano di finanziamento previsto.

6. Ai fini di una maggiore efficacia del Fondo, la Commissione accerta che, nell'ambito dell'amministrazione dello stesso, particolare attenzione sia rivolta alla trasparenza della gestione.

7. Le modalità della sorveglianza sono specificate nelle decisioni della Commissione recanti approvazione dei progetti.

Articolo G

Controllo 1. Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione ad eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare ai controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della domanda di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo chiede.

La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e nello stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano, senza indugio, tutte le opportune informazioni sull'esito dei controlli effettuati.

2. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo a un progetto, l'organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese inerenti al progetto stesso.

Articolo H

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo 1. Se la realizzazione di un intervento non sembra giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede a un esame appropriato del caso e chiede segnatamente allo Stato membro o alle autorità od organismi da quest'ultimo designati per l'attuazione dell'iniziativa di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

2. In seguito all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'iniziativa considerata se risulta confermata l'esistenza di un'irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo e in particolare l'introduzione di una modificazione importante riguardante la natura o le condizioni di attuazione dell'iniziativa, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

In caso di cumulo indebito vengono recuperate le somme indebitamente versate.

3. Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione. Le somme non restituite sono maggiorate degli interessi di mora, secondo le modalità che saranno adottate dalla Commissione.

Articolo I

Appalti pubblici Nel quadro dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i bandi trasmessi per essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee precisano i dati di riferimento dei progetti per i quali è chiesto o deciso un contributo comunitario.

Articolo J

Informazione Le informazioni che devono figurare nella relazione annuale di cui all'articolo 14 sono precisate nell'allegato del presente allegato.

La Commissione organizza su propria iniziativa, con frequenza semestrale, una riunione d'informazione con gli Stati membri.

Articolo K

Revisione Se necessario alla luce dell'esperienza acquisita, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del presente allegato.

Allegato dell'allegato II La relazione annuale contiene informazioni in merito agli elementi di seguito indicati:

1. contributo finanziario impegnato e pagato dal Fondo, con ripartizione annuale per Stato membro e per categoria di progetti (ambiente e trasporti);

2. impatto economico e sociale del Fondo negli Stati membri e sulla coesione economica e sociale dell'Unione;

3. le grandi linee dei programmi attuati negli Stati membri beneficiari per soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato e circa l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento;

4. conseguenze che la Commissione trae, quanto alla sospensione del finanziamento, dalle decisioni prese dal Consiglio quali menzionate nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2;

5. contributo del Fondo all'azione svolta dagli Stati membri beneficiari per dare attuazione alla politica comunitaria in materia di ambiente e per potenziare le reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti, equilibrio tra i progetti riguardanti l'ambiente e quelli relativi alle infrastrutture dei trasporti;

6. valutazione della compatibilità tra interventi del Fondo e politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, ai trasporti, alla concorrenza e agli appalti pubblici;

7. misure intese ad assicurare il coordinamento tra i progetti sovvenzionati dal Fondo e le azioni finanziate con i contributi del bilancio comunitario, della BEI e degli altri strumenti finanziari della Comunità;

8. investimenti effettuati dagli Stati membri beneficiari nei settori della tutela dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti;

9. studi preparatori realizzati e misure di sostegno tecnico finanziate, con indicazioni particolareggiate circa la tipologia di tali studi e misure;

10. risultati delle attività di sorveglianza, stima e valutazione dei progetti, con indicazioni circa eventuali adeguamenti di questi ultimi per conformarli alle esigenze evidenziate da tali risultati;

11. contributo della BEI alla valutazione dei progetti;

12. le grandi linee dei risultati dei controlli effettuati, delle irregolarità riscontrate e delle procedure amministrative e giudiziarie in corso.