31994L0057

Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittine

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 12/12/1994 pag. 0020 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0178


DIRETTIVA 94/57/CE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che, nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari, il Consiglio si è prefisso l'obiettivo di allontanare dalle acque comunitarie tutte le navi non conformi alle norme e ha dato la priorità a iniziative comunitarie intese a garantire l'attuazione efficace ed uniforme delle norme internazionali mediante l'elaborazione di norme comuni per le società di classificazione (4);

considerando che è possibile migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento in mare applicando rigorosamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo della libera prestazione dei servizi;

considerando che il controllo della conformità delle navi alle norme internazionali uniformi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento in mare spetta agli Stati di bandiera e di approdo;

considerando che gli Stati membri sono responsabili del rilascio di certificati internazionali in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento a norma di convenzioni quali la convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), la convenzione internazionale sulla linea di carico (LL 66) e la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi (MARPOL 73/78), nonché dell'attuazione delle disposizioni in esse contenute;

considerando che secondo dette convenzioni tutti gli Stati membri possono in varia misura autorizzare organismi tecnici per quanto riguarda la certificazione della conformità e possono delegare il rilascio dei pertinenti certificati di sicurezza;

considerando che a livello mondiale numerose società di classificazione non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono attendibili quando operano a nome dei governi nazionali, dato che non dispongono delle strutture e delle competenze necessarie per svolgere i compiti loro affidati a livello professionale;

considerando che l'obiettivo di applicare norme adeguate alle società di classificazione non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente e può essere meglio realizzato a livello comunitario;

considerando che è opportuno adottare una direttiva del Consiglio che fissi i criteri minimi per il riconoscimento degli organismi, lasciando agli Stati membri il riconoscimento stesso, i mezzi di esecuzione e l'applicazione della direttiva;

considerando che le norme EN 45004 ed EN 29001 e le norme dell'Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) costituiscono una garanzia adeguata della qualità delle prestazioni degli organismi;

considerando che il rilascio del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico può essere affidato a organismi privati che dispongono di sufficiente esperienza e di personale qualificato;

considerando che gli organismi che desiderano essere riconosciuti ai fini della presente direttiva devono presentare agli Stati membri informazioni esaurienti e provare la loro conformità ai criteri minimi; che gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi riconosciuti;

considerando che la Commissione può concedere un riconoscimento per tre anni ad organismi che non soddisfano i criteri relativi al numero minimo e alla stazza delle navi classificate nonché al numero minimo di ispettori indicato nell'allegato, ma che soddisfano tutti gli altri criteri; che a siffatti organismi dovrebbe essere concessa una proroga del riconoscimento al termine del periodo triennale purché continuino a soddisfare gli stessi criteri; che gli effetti del riconoscimento triennale dovrebbero essere limitati agli Stati membri da cui proviene la richiesta e per il periodo in questione;

considerando che la creazione del mercato interno implica la libera circolazione dei servizi e che pertanto non si può impedire agli organismi aventi i requisiti comuni che ne garantiscono la competenza professionale e l'affidabilità di fornire i propri servizi nella Comunità, purché uno Stato membro abbia deciso di delegare tali obblighi di legge; che ciò nonostante lo Stato membro può limitare il numero degli organismi da esso autorizzati in base alle sue esigenze motivate in modo oggettivo e trasparente, sotto il controllo esercitato dalla Commissione attraverso le procedure di comitatologia;

considerando che l'attuazione del principio della libera prestazione dei servizi di ispezione e di controllo delle navi può essere graduale ma non andare oltre i termini previsti;

considerando che è necessaria una maggiore partecipazione dei governi nazionali alle operazioni di controllo delle navi e al rilascio dei certificati pertinenti affinché le norme internazionali in materia di sicurezza siano applicate correttamente, anche qualora lo Stato membro affidi ad enti esterni il compito di adempiere gli obblighi previsti dalla legge; che è pertanto opportuno stabilire uno stretto rapporto funzionale tra governi e organizzazioni, prevedendo che queste ultime abbiano una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolgono i loro compiti;

considerando che è necessario istituire un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione ai fini dell'applicazione effettiva delle norme in vigore in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino, tenendo conto delle procedure di ratifica a livello nazionale;

considerando che la Commissione delibera secondo la procedura fissata nell'articolo 13 per tener debitamente conto dei progressi realizzati in sede internazionale e per aggiornare i criteri minimi;

considerando che, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 11 dagli Stati membri sulle prestazioni degli organismi operanti per loro conto, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, deciderà se chiedere agli Stati membri di ritirare il riconoscimento di organismi che non soddisfano più i criteri minimi comuni;

considerando, tuttavia, che gli Stati membri devono avere la possibilità di sospendere l'autorizzazione accordata ad un organismo a causa di gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente; che la Commissione decide rapidamente, secondo la procedura suddetta, se sia necessario abrogare tali misure nazionali;

considerando che i singoli Stati membri devono valutare periodicamente le prestazioni degli organismi operanti per loro conto e comunicare alla Commissione e agli Stati membri informazioni particolareggiate in merito;

considerando che gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, devono migliorare le condizioni di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie mediante l'ispezione prioritaria di navi con certificati di organismi che non soddisfano i criteri comuni, garantendo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non abbiano un trattamento più favorevole;

considerando che il comitato dovrebbe decidere secondo la procedura III A dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5);

considerando che le società di classificazione devono aggiornare e applicare le rispettive norme tecniche per armonizzare le disposizioni relative alla sicurezza e per applicare uniformemente le norme internazionali all'interno della Comunità;

considerando che attualmente non esistono norme internazionali uniformi alle quali debbano conformarsi tutte le navi nella fase di costruzione e nell'intero periodo in cui sono in servizio per quanto riguarda lo scafo, i macchinari e gli impianti elettrici e di controllo; che dette norme possono essere fissate secondo i regolamenti delle società di classificazione riconosciute o le norme equivalenti che le amministrazioni nazionali possono adottare in conformità della procedura prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure che devono adottare gli Stati membri e le organizzazioni responsabili dell'ispezione, del controllo e della certificazione delle navi per conformarsi alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino pur perseguendo l'obiettivo della libera prestazione di servizi. Questo processo comprende lo sviluppo e l'applicazione dei requisiti di sicurezza per lo scafo, per i macchinari e per gli impianti elettrici e di controllo delle navi che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «nave»: qualsiasi nave che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

b) «nave battente bandiera di uno Stato membro»: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, comprese le navi registrate nell'Euros, quando questo registro sarà approvato dal Consiglio. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;

c) «ispezioni e controlli»: ispezioni e controlli imposti dalle convenzioni internazionali;

d) «convenzioni internazionali»: la convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare, la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 1973/1978 sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi, con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri vigenti alla data di adozione della presente direttiva;

e) «organismo»: società di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;

f) «organismo riconosciuto»: qualsiasi organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4;

g) «autorizzazione»: l'atto con cui gli Stati membri autorizzano o delegano un organismo riconosciuto;

h) «certificato»: il certificato rilasciato dagli Stati membri oppure per loro conto conformemente alle convenzioni internazionali;

i) «certificato di classificazione»: il documento rilasciato da una società di classificazione che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e i regolamenti da essa fissati;

j) «certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico»: il certificato introdotto dai regolamenti Radio SOLAS 74/78 modificati, adottati dall'IMO, che comprende, per un periodo transitorio che termina il 1° febbraio 1999, il certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico e il certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico;

k) «sede»: la località in cui è situata la sede legale, l'amministrazione centrale oppure in cui si svolge l'attività principale di un organismo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri, nell'esercizio delle responsabilità e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, si adoperano affinché le loro amministrazioni competenti diano adeguata esecuzione alle norme delle convenzioni internazionali, in particolare riguardo alle ispezioni e al controllo delle navi e al rilascio dei relativi certificati, nonché dei certificati di esenzione.

2. Lo Stato membro che, ai sensi del paragrafo 1, decide, per le navi battenti la propria bandiera:

i) di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati, ivi compresi quelli necessari per valutare la conformità all'articolo 14 e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati, ovvero

ii) di affidare ad organismi, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli di cui al punto i),affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti.

Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque soggetto all'approvazione dell'amministrazione competente.

Tuttavia, per quanto riguarda il certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, detti compiti possono essere affidati a un ente privato riconosciuto da un'amministrazione competente e avente competenze adeguate e personale qualificato per effettuare, per conto di tale amministrazione, accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni.

3. Il presente articolo non si applica alla certificazione di apparecchiature navali specifiche.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono riconoscere unicamente gli organismi che si conformano ai principi di cui all'allegato. Gli organismi presentano agli Stati membri cui hanno richiesto il riconoscimento informazioni esaurienti e documenti di prova per dimostrare la conformità a detti principi. Gli Stati membri notificano opportunamente il riconoscimento agli organismi.

2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso riconosciuti.

3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato stesso.

Il riconoscimento è concesso secondo la procedura di cui all'articolo 13. Gli effetti di tale riconoscimento si limitano agli Stati membri che hanno presentato una richiesta in tal senso.

4. Tutti gli organismi cui è concesso il riconoscimento sono soggetti alla stretta sorveglianza da parte del comitato istituito a norma dell'articolo 7, anche per decisioni in merito alla proroga del riconoscimento degli organismi di cui al paragrafo 3. La decisione sulla proroga di tale riconoscimento non tiene conto dei criteri fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato. Non è più applicabile la limitazione degli effetti del riconoscimento prevista dal paragrafo 3.

5. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di tutti gli organismi notificati dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1, 3 e 4. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, quando agiscono in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, punto i), non possono, in linea di massima, rifiutare di autorizzare un organismo riconosciuto con sede nella Comunità a svolgere dette funzioni, salve le disposizioni degli articoli 6 e 11. Possono tuttavia, in funzione delle loro esigenze qualora vi siano motivi obiettivi e trasparenti, limitare il numero degli organismi da essi autorizzati. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione adotta le misure appropriate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13.

2. In via di deroga, gli Stati membri possono essere temporaneamente esentati dalla Commissione dall'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 fino al 31 dicembre 1997.

3. Per autorizzare un organismo situato in un paese terzo a svolgere i compiti indicati nell'articolo 3 o una parte di essi, gli Stati membri possono chiedere al paese terzo interessato di accordare il riconoscimento reciproco agli organismi riconosciuti con sede nella Comunità.

Articolo 6

1. Gli Stati membri che decidano di agire in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 instaurano un rapporto funzionale tra l'amministrazione nazionale competente e gli organismi che agiscono per loro conto.

2. Il rapporto funzionale è disciplinato da un accordo scritto formale e non discriminatorio o da un'intesa giuridica equivalente che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dagli organismi il quale prevede almeno:

- le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739(18) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quale risulta alla data di adozione della direttiva;

- disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sui compiti che gli organismi svolgono per suo conto;

- la possibilità di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;

- disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché su eventuali modifiche di classificazione o declassamenti di navi.

3. L'accordo o l'intesa giuridica equivalente può stabilire il requisito che l'organismo riconosciuto abbia una rappresentanza locale nel territorio dello Stato membro per conto del quale svolge i compiti di cui all'articolo 3. Una rappresentanza locale con uno status giuridico che assicuri la personalità giuridica conformemente alle leggi dello Stato membro e la competenza delle sue giurisdizioni nazionali può soddisfare siffatto requisito.

4. I singoli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni precise sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del presente articolo. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri.

Articolo 7

È istituito un comitato incaricato di assistere la Commissione, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La Commissione convoca il comitato almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia necessario in caso di sospensione dell'autorizzazione di un organismo da parte di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 13 per:

- applicare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, dei codici internazionali e della risoluzione di cui agli articoli 2, lettera d) e 6, paragrafo 2;

- aggiornare i criteri dell'allegato prendendo in considerazione segnatamente le decisioni dell'IMO.

2. Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli delle convenzioni di cui all'articolo 2, lettera d) il Consiglio, su proposta della Commissione, decide, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri nonché delle pertinenti procedure seguite nell'ambito dell'IMO, in merito alle modalità dettagliate di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.

Articolo 9

1. A ciascuno Stato membro può essere richiesto, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, di ritirare, se del caso, il riconoscimento agli organismi di cui all'articolo 4 che non soddisfano più i criteri fissati nell'allegato, ove applicabili.

2. Nell'elaborare progetti di decisione sulle questioni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle relazioni e delle informazioni menzionate negli articoli 11 e 12. Nell'elaborazione dei progetti di misure, la Commissione tiene in particolare considerazione la documentazione relativa alle prestazioni degli organismi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento. I progetti di decisione riguardanti le questioni di cui al paragrafo 1 sono del pari presentati al comitato dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 10

In deroga ai criteri specificati nell'allegato, gli Stati membri, qualora ritengano che un organismo riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per loro conto i compiti indicati nell'articolo 3, possono sospendere tale autorizzazione.

In tali casi si applica la seguente procedura:

a) lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza;

b) la Commissione esamina se la sospensione sia giustificata per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente;

c) la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 13, informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'autorizzazione è giustificata o meno da motivi di grave rischio per la sicurezza o l'ambiente e, in caso negativo, chiede allo Stato membro di ritirare la sospensione.

Articolo 11

1. Ciascuno Stato membro deve accertarsi che gli organismi riconosciuti che agiscono per suo conto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 svolgano efficacemente le funzioni specificate in detto articolo con soddisfazione dell'amministrazione nazionale competente e soddisfino i criteri specificati nell'allegato. A tal fine può far controllare direttamente gli organismi riconosciuti dall'amministrazione nazionale competente, oppure, qualora tali organismi siano situati in un altro Stato membro, può basarsi sul controllo corrispondente effettuato dall'amministrazione di un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri effettuano il controllo ogni due anni e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle verifiche effettuate al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno per il quale è stata valutata la conformità.

3. La relazione di uno Stato membro che abbia scelto di basarsi sul controllo effettuato da un altro Stato membro è trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno per il quale è stata valutata la conformità.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti per la valutazione delle prestazioni degli organismi.

Articolo 12

1. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi in materia d'ispezione quali Stati d'approdo,

a) gli Stati membri si adoperano affinché le navi battenti bandiera di un paese terzo non ricevano un trattamento più favorevole delle navi battenti bandiera di uno Stato membro. A tal fine, il fatto che risulti che i certificati della nave, compreso il certificato di classificazione, sono stati rilasciati da un organismo che non soddisfa i criteri dell'allegato ad eccezione degli organismi riconosciuti conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 è considerato uno dei criteri principali per la selezione delle navi da sottoporre a ispezione;

b) gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati qualora le navi non siano conformi alle norme approvate sul piano internazionale e comunicano alla Commissione e al Segretariato del memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo quanto hanno accertato in merito all'eventuale rilascio di certificati validi da parte di organismi operanti a nome di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure in merito ad eventuali difetti di navi aventi un certificato di classificazione valido, relativi ad elementi oggetto del certificato.

2. Ciascuno Stato membro tiene una documentazione sulle prestazioni degli organismi operanti a nome degli Stati di bandiera. La documentazione deve essere aggiornata ogni anno e distribuita agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 13

Per le questioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 1, agli articoli 8, 9 e 10 e all'articolo 14, paragrafo 2, si applica la seguente procedura:

a) il rappresentante della Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7 un progetto delle misure da adottare;

b) il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto;

c) la Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato;

d) se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

1. Gli Stati membri si assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di controllo fissati da un organismo riconosciuto.

2. Uno Stato membro può decidere di valersi di norme da esso ritenute equivalenti a quelle di un organismo riconosciuto purché le notifichi immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente alla procedura della direttiva 83/189/CEE e purché gli Stati membri o la Commissione non abbiano obiezioni al riguardo e le norme non risultino, secondo la procedura dell'articolo 13, non essere equivalenti.

Articolo 15

1. Gli organismi riconosciuti si consultano periodicamente per mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione. Essi trasmettono periodicamente alla Commissione relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme.

2. Gli organismi riconosciuti devono dimostrare di essere disposti a collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella loro classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle inadeguatezze o delle altre divergenze accertate.

3. Gli organismi riconosciuti devono fornire all'amministrazione tutte le informazioni pertinenti in merito alle modifiche di classificazione oppure ad eventuali declassamenti delle navi.

4. Gli organismi riconosciuti non rilasciano certificati ad una nave che venga declassata o che cambi classificazione per motivi di sicurezza prima di consultare l'amministrazione competente dello Stato di bandiera per stabilire se sia necessaria un'ispezione completa.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WISSMANN

(1) GU n. C 167 del 18. 6. 1993, pag. 13.

(2) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 14.

(3) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 9), posizione comune del Consiglio del 19 settembre 1994 (GU n. C 301 del 27. 10. 1994, pag. 75) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

(6) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

ALLEGATO

CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

A. CRITERI GENERALI

1. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.

2. L'organismo deve avere nella sua classificazione una flotta di almeno 1 000 navi di lungo corso (di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL.

3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli.

4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla progettazione, alla costruzione e al controllo periodico delle navi mercantili, che devono essere pubblicati nonché tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.

5. L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale.

6. L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate.

B. CRITERI SPECIFICI

1. L'organismo dispone di:

a) un personale adeguato a livello tecnico e dirigenziale, nonché sul piano delle attività di sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede anche allo sviluppo della capacità e all'applicazione delle norme e regolamentazioni;

b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo.

2. L'attività dell'organismo è disciplinata da un codice etico.

3. L'organismo è gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.

4. L'organismo è disposto a fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione.

5. La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo.

6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei «Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS» e assicurare, tra l'altro, quanto segue:

a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati;

c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo è autorizzato a svolgere;

d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo;

e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;

f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo;

g) i requisiti della principale attività prevista dalla legge che l'organismo è autorizzato a svolgere sono assicurati o controllati direttamente soltanto da ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli facenti parte del personale proprio o di altri organismi riconosciuti;

h) è attuato un sistema di qualificazione degli ispettori, con aggiornamento costante;

i) è tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità; e

j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi.

7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado:

a) di mettere a punto e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo aventi la qualità di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione SOLAS (riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda l'adeguatezza della resistenza);

b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli richiesti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati, compresi i mezzi per valutare, ricorrendo a professionisti qualificati, l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione.

8. L'organismo è soggetto alla certificazione del sistema di qualità da parte di revisori indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa è situata.

9. L'organismo autorizza i rappresentanti dell'amministrazione e delle altre parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.