Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 10/09/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0003
DIRETTIVA 94/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1994 che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che le norme di armonizzazione adottate nel settore degli additivi non devono incidere sull'applicazione delle disposizioni degli Stati membri in vigore alla data del 1° gennaio 1992 che vietano l'impiego di determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali e preparati nel territorio di tali Stati membri, sempreché tali disposizioni non abbraccino tutto un insieme di prodotti alimentari comprendente prodotti non contemplati dal presente dispositivo, e per il quale le disposizioni comunitarie autorizzano l'uso di additivi; considerando che tali prodotti possono essere contraddistinti da un'apposita etichettatura; considerando che non deve essere ostacolata la libera circolazione dei prodotti alimentari conformi alle disposizioni delle direttive relative agli additivi; considerando che le disposizioni previste non devono incidere sulla libertà di stabilimento nonché sulla produzione e sulla vendita nel territorio di ciascuno Stato membro dei prodotti alimentari conformi alle disposizioni delle direttive relative agli additivi, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nella direttiva 89/107/CEE (4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), il Consiglio, su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato, autorizza gli Stati membri a continuare a vietare l'impiego di determinati additivi nella produzione di taluni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali, a condizione che: - il divieto sia già in vigore alla data del 1° gennaio 1992; - gli Stati membri in questione autorizzino la produzione e la vendita nel proprio territorio di tutti i prodotti alimentari non ritenuti tradizionali e conformi alle disposizioni dell'articolo 3. 2. Fatti salvi i regolamenti (CEE) n. 2081/92 (1) e (CEE) n. 2082/92 (2), gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1994, l'elenco dei prodotti alimentari che ritengono tradizionali, esponendone in dettaglio i motivi, nonché le relative disposizioni legislative che vietano l'impiego di determinati additivi in tali prodotti alimentari. Anteriormente al 1° aprile 1995 la Commissione presenta al Consiglio una proposta sui criteri da applicare per ritenere tradizionale un prodotto, nonché sui divieti nazionali che possono rimanere in vigore conformemente a tali criteri. Il Consiglio decide sulla proposta. 3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, fino al momento in cui il Consiglio avrà deliberato ai sensi del paragrafo 2, i divieti notificati alla Commissione ai sensi del primo comma del paragrafo 2, purché siano conformi alle condizioni generali di cui al paragrafo 1. (1) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1). (2) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 24 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9).» Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994. Per il Parlamento europeo Il Presidente E. KLEPSCH Per il Consiglio Il Presidente A. BALTAS (1) GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 1. (2) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 4. (3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 117), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 75). (4) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.