31994D0776

94/776/CE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativa alla nomina di un Ombudsman per Mostar durante il periodo di amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 312 del 06/12/1994 pag. 0034 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0207
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0207


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1994 relativa alla nomina di un Ombudsman per Mostar durante il periodo di amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea (94/776/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

1. Il Consiglio dell'Unione europea nominerà un Ombudsman dell'Unione europea per Mostar durante il periodo di amministrazione dell'Unione europea.

2. L'Ombudsman eserciterà le sue funzioni in maniera indipendente. Risiederà a Mostar.

3. Tutte le persone fisiche residenti nella zona amministrativa dall'Unione europea e tutte le persone giuridiche operanti in tale zona che siano direttamente e individualmente interessate e sostengano che i loro diritti sono stati lesi da una decisione dell'amministratore dell'Unione europea basata su una disposizione regolamentare introdotta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 del memorandum d'intesa possono sottoporre tale decisione all'Ombudsman dell'Unione europea per Mostar. L'Ombudsman potrà occuparsi del problema solo a condizione che sia stata esaurita ogni altra via di ricorso legale.

4. L'Ombudsman dell'Unione europea per Mostar può rivolgere all'amministratore dell'Unione europea raccomandazioni circa i casi di cui al punto 3. Qualora, su un problema grave, l'amministratore non sia disposto ad accogliere le raccomandazioni dell'Ombudsman, questi potrà sottoporre il problema al Consiglio dell'Unione europea allegando le osservazioni scritte dell'amministratore dell'Unione europea.

5. La presente decisione entra in vigore in data odierna.

6. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL