31994D0458

94/458/CE: Decisione della Commissione, del 29 giugno 1994, sulla gestione amministrativa della cooperazione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 23/07/1994 pag. 0084 - 0085
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0201


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994 sulla gestione amministrativa della cooperazione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari (94/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 93/5/CEE prevede la definizione delle norme per la gestione amministrativa della cooperazione;

considerando che dette norme mirano a conseguire diversi obiettivi;

considerando che occorre determinare norme più dettagliate per disciplinare le procedure attinenti alle varie fasi della cooperazione;

considerando che occorre anche stabilire le modalità particolareggiate di cooperazione tra le autorità e gli organismi designati dagli Stati membri;

considerando che occorre garantire una maggiore trasparenza nelle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le norme per la gestione amministrativa della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari, conformemente alla direttiva 93/5/CEE.

Articolo 2

1. In cooperazione con le autorità o gli organismi designati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 93/5/CEE, la Commissione elabora, almeno ogni sei mesi, il progetto di decisione che stabilisce e aggiorna l'inventario dei compiti e delle relative priorità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 93/5/CEE.

2. Nel progetto di misure è fatta una distinzione tra le questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 93/5/CEE e quelle che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della medesima.

Articolo 3

1. Nel designare l'autorità o l'organismo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 93/5/CEE, ogni Stato membro fornisce la denominazione di un'unica autorità o organismo, insieme al nome e all'indirizzo del punto di contatto con la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica dell'informazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Qualora l'autorità o l'organismo designato proponga di partecipare all'esecuzione di un compito specifico, esso trasmette l'elenco degli istituti che possono partecipare alla cooperazione, fornendo quindi:

- la denominazione e l'indirizzo degli istituti e il nome della persona responsabile di quel dato compito;

- le informazioni sulle loro risorse e competenze in quel dato settore.

Articolo 5

1. La Commissione garantisce che i pareri del comitato scientifico dell'alimentazione umana, nonché un riassunto della motivazione di tali pareri, siano tempestivamente messi a disposizione di tutte le parti interessate, compresi le autorità e gli organismi designati.

2. Se una persona fisica o giuridica, un istituto partecipante, un'autorità o un organismo designati o la Commissione segnalono che l'informazione o i documenti da scambiare nell'ambito della cooperazione scientifica hanno carattere riservato, la Commissione garantisce che l'informazione o i documenti in oggetto siano contrassegnati chiaramente.

La riservatezza dell'informazione o dei documenti deve essere rispettata dai destinatari.

Su richiesta di un'autorità o di un organismo designati, la Commissione esamina il carattere riservato dell'informazione o dei documenti, sentite le parti da cui emanano.

Articolo 6

La decisione sull'inventario dei compiti e delle relative priorità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 93/5/CEE comprende dati precisi concernenti in particolare gli aspetti seguenti:

- argomento dei lavori da svolgere;

- natura e portata dei lavori;

- termine di esecuzione dei lavori.

Articolo 7

1. In cooperazione con le autorità o con gli organismi designati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 93/5/CEE, la Commissione elabora almeno ogni sei mesi il progetto di decisione per la distribuzione dei compiti tra le autorità e gli organismi designati.

Dopo l'adozione della decisione, l'autorità o l'organismo designato comunica alla Commissione la denominazione dell'istituto o degli istituti che eseguiranno i compiti specifici e provvede a comunicarle senza indugio eventuali cambiamenti.

2. Possono essere definite opportune modalità per consentire contatti diretti tra la Commissione e gli istituti su questioni tecniche, salve restando eventuali condizioni poste dalle autorità o dagli organismi designati.

3. Se un singolo compito è ripartito tra le autorità o gli organismi designati di due o più Stati membri, si possono stabilire opportune modalità per consentire contatti diretti su questioni tecniche tra gli istituti cui è stato chiesto di svolgere tali compiti, salve restando eventuali condizioni poste dalle aultorità o dagli organismi designati.

Articolo 8

1. Almeno ogni sei mesi, le autorità o gli organismi designati trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell'espletamento dei compiti assegnati. La Commissione trasmette la relazione alle altre autorità o agli organismi designati.

2. I compiti assegnati sono periodicamente riveduti dalla Commissione, sentiti le autorità o gli organismi designati. Ove necessario si procede ad un aggiornamento o all'assegnazione ad un'altra autorità o ad un altro organismo designato.

Articolo 9

1. La Commissione opera in stretta collaborazione con le autorità o con gli organismi designati su tutti gli aspetti relativi all'attuazione della direttiva 93/5/CEE.

2. La Commissione facilita la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il comitato scientifico dell'alimentazione umana e le autorità o gli organismi designati su questioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/5/CEE.

3. La Commissione può anche procedere a qualsiasi altra consultazione da essa ritenuta necessaria. Essa ne informa le autorità o gli organismi designati.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 18.