31994D0453

94/453/CE: Decisione della Commissione del 29 giugno 1994 che modifica o revoca alcune disposizioni concernenti le condizioni sanitarie e di polizia zoosanitaria per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dall'Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economica europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 22/07/1994 pag. 0011 - 0013


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994 che modifica o revoca alcune disposizioni concernenti le condizioni sanitarie e di polizia zoosanitaria per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dall'Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economica europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 3, 4, 8, 11, 14 e 16,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE (4), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (5), modificata da ultimo dalla direttiva 93/52/CEE (6), in particolare gli articoli 8, 9 e 10,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (7), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE (8), in particolare l'articolo 15 bis, 16, 18 e 19, punto ii),

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (9), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (10), in particolare l'articolo 19,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (11), in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (12), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (13), in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (14), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che il 13 dicembre 1993 è stato concluso l'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i rispettivi Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (15);

considerando che nel settore veterinario, al fine di consentire all'autorità di vigilanza EFTA di adottare i provvedimenti opportuni, le disposizioni del suddetto accordo si applicano solo a decorrere dal 1o luglio 1994;

considerando che, nell'ambito dello stesso accordo, l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia applicano nel settore veterinario alcune disposizioni comunitarie che fissano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi di alcuni animali vivi e prodotti di origine animale; che pertanto non si applicano più a questi paesi alcune disposizioni comunitarie che fissano i requisiti sanitari e di polizia sanitaria per le importazioni dai paesi terzi;

considerando che occorre provvedere affinché il regime comunitario per i paesi terzi relativo agli ovini e ai caprini rimanga applicabile alle importazioni dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Norvegia;

considerando che, in tale contesto, è necessario abrogare le norme specifiche applicabili all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, nonché modificare altre disposizioni particolari applicabili ai paesi terzi comprendenti i quattro paesi suddetti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio (16), sono soppressi i dati relativi all'Austria, alla Finlandia e alla Norvegia, salvo quelli concernenti gli animali vivi delle specie ovina e caprina e i residui; è inoltre soppressa la linea relativa alla Svezia.

Articolo 2

La decisione 80/790/CEE della Commissione (17) è abrogata.

Articolo 3

La decisione 80/799/CEE della Commissione (18) è abrogata.

Articolo 4

La decisione 80/800/CEE della Commissione (19) è abrogata.

Articolo 5

La decisione 82/730/CEE del Consiglio (20) è abrogata.

Articolo 6

La decisione 82/731/CEE del Consiglio (21) è abrogata.

Articolo 7

La decisione 82/736/CEE del Consgilio (22) è abrogata.

Articolo 8

La decisione 83/421/CEE del Consiglio (23) è abrogata.

Articolo 9

Nell'allegato della decisione 90/14/CEE della Commissione (24), sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 10

Nell'allegato della decisione 91/270/CEE della Commissione (25), sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 11

Nella parte II degli allegati A e B della decisione 91/449/CEE della Commissione (26), sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 12

La decisione 92/260/CEE della Commissione (27) è modificata come segue:

1) nell'allegato I, il testo relativo al gruppo A è sostituito dal testo seguente:

« Gruppo A:

Groenlandia, Islanda e Svizzera »;

2) nell'allegato II, parte A, il titolo del certificato sanitario è sostituito dal titolo seguente:

« CERTIFICATO VETERINARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Groenlandia, Islanda e Svizzera ».

Articolo 13

La decisione 92/401/CEE della Commissione (28) è abrogata.

Articolo 14

La decisione 92/461/CEE della Commissione (29) è abrogata.

Articolo 15

La decisione 92/462/CEE della Commissione (30) è abrogata.

Articolo 16

Nell'allegato A, parte II della decisione 92/471/CEE della Commissione (31), sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia »

Articolo 17

Nell'allegato della decisione 93/160/CEE della Commissione (32), sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 18

La decisione 90/195/CEE della Commissione (33) è modificata come segue:

1) nell'allegato I, il testo relativo al gruppo A è sostituito dal testo seguente:

« Gruppo A:

Groenlandia, Islanda e Svizzera »;

2) nell'allegato II, parte A, il titolo del certificato sanitario è sostituito dal titolo seguente:

« Gruppo A:

Groenlandia, Islanda e Svizzera ».

Articolo 19

La decisione 93/196/CEE della Commissione (34) è modificata come segue:

1) nell'allegato I, nota 5, sono soppressi i termini:

« Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia »;

2) Nell'allegato II, nota 3, il testo relativo al gruppo A è sostituito dal testo seguente:

« Gruppo A:

Groenlandia, Islanda e Svizzera ».

Articolo 20

La decisione 90/197/CEE della Commissione (35) è modificata come segue:

1) nell'allegato I, il testo relativo al gruppo A è sostituito dal testo seguente:

« Gruppo A:

Groenlandia, Islanda e Svizzera »;

2) nell'allegato II, parte A, il titolo del certificato sanitario è sostituito dal titolo seguente:

« CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Groenlandia, Islanda e Svizzera. »

Articolo 21

Nella parte 2a dell'allegato, della decisione 93/198/CEE della Commissione (36), è soppresso il termine « Svezia ».

Articolo 22

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 93/199/CEE della Commissione (37), sono soppressi i termini « Austria (Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna) », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 23

La decisione 93/321/CEE della Commissione (38) è modificata come segue:

1) nel titolo sono soppressi i termini « dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e »;

2) nell'articolo 1, paragrafo 1, sono soppressi i termini « della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e ».

Articolo 24

La decisione 93/432/CEE della Commissione (39) è abrogata.

Articolo 25

La decisione 93/451/CEE della Commissione (40) è abrogata.

Articolo 26

La decisione 93/688/CE della Commissione (41) è abrogata.

Articolo 27

Nell'allegato della decisione 93/693/CE della Commissione (42), sono soppresse le parti 4, 8 e 9.

Articolo 28

Nell'allegato della decisione 94/70/CE della Commissione (43), sono soppresse le linee relative all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia.

Articolo 29

Nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione (44), sono soppresse le linee relative all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia.

Articolo 30

Nella parte II, sezione B dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione (45), sono soppressi i termini « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 31

La decisione 94/316/CE della Commissione (46) è abrogata.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

(4) GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 28.

(5) GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 21.

(7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(8) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(9) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(10) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(11) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

(12) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(13) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(14) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(15) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

(16) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(17) GU n. L 233 del 4. 9. 1980, pag. 47.

(18) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 35.

(19) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 38.

(20) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 1.

(21) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 4.

(22) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 18.

(23) GU n. L 238 del 27. 8. 1983, pag. 35.

(24) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 71.

(25) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 56.

(26) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

(27) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(28) GU n. L 224 dell'8. 8. 1992, pag. 1.

(29) GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 18.

(30) GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 34.

(31) GU n. L 270 del 15. 9. 1992, pag. 27.

(32) GU n. L 67 del 19. 3. 1993, pag. 27.

(33) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

(34) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

(35) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(36) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34.

(37) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 43.

(38) GU n. L 123 del 19. 5. 1993, pag. 36.

(39) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 39.

(40) GU n. L 210 del 21. 8. 1993, pag. 21.

(41) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 51.

(42) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 35.

(43) GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 5.

(44) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33.

(45) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

(46) GU n. L 140 del 3. 6. 1994, pag. 30.