31994D0381

94/381/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 07/07/1994 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0243
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0243


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994 concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che nel Regno Unito ed in alcuni altri Stati membri sono stati registrati casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che in diversi Stati membri è stata rilevata anche la malattia del trotto;

considerando che si ritiene che l'origine della BSE nei bovini risieda nella proteina derivata da ruminanti che contiene l'agente della malattia del trotto e, successivamente, l'agente della BSE che non è stato sufficientemente trattato per rendere inattivi gli agenti infettivi; che il comitato scientifico veterinario, alla luce di studi recenti al riguardo, ha dichiarato che attualmente non è possibile definire dei processi che possano garantire la completa inattivazione degli agenti nelle sardigne commerciali;

considerando che i ruminanti risultano sensibili agli agenti della BSE e della malattia del trotto, per via orale;

considerando che la Commissione ha esaminato approfonditamente la situazione tramite il comitato scientifico veterinario, il quale ha concluso che la proteina derivata da tessuti di ruminanti è la sola fonte potenziale significativa degli agenti dell'encefalopatia spongiforme per le specie sensibili; che pertanto la sua esclusione dagli alimenti per dette specie di animali renderebbe minima la probabilità di infezione;

considerando che è difficile distinguere la proteina trasformata derivata da ruminanti da quella derivata da altre specie di mammiferi; che, ai fini dell'applicazione della presente decisione, è pertanto necessario vietare la somministrazione, con la dieta, ai ruminanti di proteina derivata da qualsiasi specie di mammifero ed applicare la stessa misura nell'intera Comunità;

considerando che tuttavia lo Stato membro che adotti un sistema che consente di distinguere proteina derivata da ruminanti da quella derivata da specie di animali non ruminanti può essere autorizzato dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 90/425/CEE, a consentire la somministrazione a ruminanti, con la dieta, di proteina derivata da specie animali diverse dai ruminanti;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, gli Stati membri vietano la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteina derivata da tessuti di mammiferi.

2. Tuttavia, gli Stati membri che adottano un sistema che consente di distinguere proteina animale derivata da ruminanti da quella derivata da specie di animali non ruminanti sono autorizzati dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 90/425/CEE, a consentire la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteina derivata da specie diverse dai ruminanti.

Articolo 2

La presente decisione può essere modificata alla luce di nuove conoscenze scientifiche e, in particolare, delle conclusioni di studi scientifici attualmente in corso per quanto concerne i sistemi delle sardigne.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.