31993R3533

Regolamento (CE) n. 3533/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3444/90, (CEE) n. 3445/90 e (CEE) n. 3446/90 recanti modalità di applicazione della concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni suine, di carni bovine e di carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 23/12/1993 pag. 0009 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0083


REGOLAMENTO (CE) N. 3533/93 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3444/90, (CEE) n. 3445/90 e (CEE) n. 3446/90 recanti modalità di applicazione della concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni suine, di carni bovine e di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/93 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (6), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 28, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (7), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che nei testi attuali dei regolamenti (CEE) n. 3444/90 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 3792/90 (9), (CEE) n. 3445/90 della Commissione (10) e (CEE) n. 3446/90 della Commissione (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91 (12), esiste una certa ambiguità per quanto riguarda la penale prevista in caso di superamento del termine per l'entrata all'ammasso; che è pertanto necessario chiarire i testi di tali regolamenti su questo punto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario a partire dal 1° gennaio 1993; che, nell'ambito di tale regime, il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (13), ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili; che è opportuno stabilire il fatto generatore per l'ammasso privato nel settore delle carni suine nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3444/90, delle carni bovine nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3445/90 e delle carni ovine e caprine nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3446/90;

considerando che l'esperienza ha messo in luce che, in certe circostanze, in particolare in caso di ricorso eccessivo al regime dell'ammasso privato da parte degli interessati, sono da temersi abusi nell'applicazione del regime stesso;

considerando che è pertanto opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di stipulazione dei contratti siano comunicate soltanto dopo un periodo di riflessione; che tale periodo deve permettere di valutare la situazione del mercato e di adottare eventualmente misure particolari applicabili, in particolare, alle domande pendenti; che per poter gestire tale sistema la Commissione deve disporre delle informazioni relative ai quantitativi dei prodotti per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni suine, per le carni bovine e per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3444/90 è così modificato:

1) All'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di superamento del termine per il conferimento all'ammasso previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, l'intera cauzione è incamerata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, se il superamento del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è superiore a dieci giorni l'aiuto non è pagato. »

2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Articolo 8

Il tasso di conversione da applicare:

- agli importi degli aiuti, è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno indicato all'articolo 9, paragrafo 2,

- agli importi delle cauzioni, è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento. »

3) All'articolo 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) L'ente d'intervento competente comunica ad ogni richiedente le decisioni relative alle domande di conclusione di contratti, a mezzo raccomandata, telex, telefax o dietro ricevuta di ritorno, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

Quando dall'esame della situazione si constati un ricorso eccessivo degli interessati al regime istituito dal presente regolamento, ovvero quando un simile ricorso rischi di verificarsi, tali misure possono consistere, in particolare:

- nella sospensione dell'applicazione del presente regolamento per cinque giorni lavorativi al massimo. In tal caso le domande di conclusione di contratto presentate nel periodo di sospensione non sono ricevibili;

- nella fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi oggetto delle domande di conclusione di contratti, rispettando eventualmente la quantità minima del contratto;

- nel rifiuto delle domande presentate anteriormente al periodo di sospensione, per le quali la decisione di accettazione avrebbe dovuto essere presa durante il periodo di sospensione. »

4) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli Stati membri comunicano via telex o telefax alla Commissione:

a) il lunedì e il giovedì di ogni settimana, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;

b) prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e dei quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;

c) ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali conferiti all'ammasso;

d) ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;

e) ogni mese, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso secondo l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g) o in caso di riduzione del periodo di ammasso secondo l'articolo 9, paragrafi 4 o 6, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3445/90 è così modificato:

1) All'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di superamento del termine per il conferimento all'ammasso previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, l'intera cauzione è incamerata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, se il superamento del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è superiore a dieci giorni l'aiuto non è pagato. »

2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Articolo 8

Il tasso di conversione da applicare:

- agli importi degli aiuti, è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno indicato all'articolo 9, paragrafo 2,

- agli importi delle cauzioni, è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento. »

3) All'articolo 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) L'ente d'intervento competente comunica ad ogni richiedente le decisioni relative alle domande di conclusione di contratti, a mezzo raccomandata, telex, telefax o dietro ricevuta di ritorno, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

Quando dall'esame della situazione si constati un ricorso eccessivo degli interessati al regime istituito dal presente regolamento, ovvero quando un simile ricorso rischi di verificarsi, tali misure possono consistere, in particolare:

- nella sospensione dell'applicazione del presente regolamento per cinque giorni lavorativi al massimo. In tal caso le domande di conclusione di contratto presentate nel periodo di sospensione non sono ricevibili;

- nella fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi oggetto delle domande di conclusione di contratti, rispettando eventualmente la quantità minima del contratto;

- nel rifiuto delle domande presentate anteriormente al periodo di sospensione, per le quali la decisione di accettazione avrebbe dovuto essere presa durante il periodo di sospensione. »

4) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli Stati membri comunicano via telex o telefax alla Commissione:

a) il lunedì e il giovedì di ogni settimana, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;

b) prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e dei quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;

c) ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali conferiti all'ammasso e, in caso di disossamento, i quantitativi di carni non disossate messe in lavorazione;

d) ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;

e) ogni mese, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso secondo l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g) o in caso di riduzione del periodo di ammasso secondo l'articolo 9, paragrafi 4 o 6, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati. »

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3446/90 è così modificato:

1) Nel secondo « visto », i termini « articolo 7, paragrafo 4 », sono sostituiti dai termini « articolo 7, paragrafo 5 ».

2) All'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di superamento del termine per il conferimento all'ammasso previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, l'intera cauzione è incamerata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, se il superamento del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è superiore a dieci giorni l'aiuto non è pagato. »

3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Articolo 8

Il tasso di conversione da applicare:

- agli importi degli aiuti, è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno indicato all'articolo 9, paragrafo 2,

- agli importi delle cauzioni, è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento. »

4) All'articolo 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) L'ente d'intervento competente comunica ad ogni richiedente le decisioni relative alle domande di conclusione di contratti, a mezzo raccomandata, telex, telefax o dietro ricevuta di ritorno, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

Quando dall'esame della situazione si constati un ricorso eccessivo degli interessati al regime istituito dal presente regolamento, ovvero quando un simile ricorso rischi di verificarsi, tali misure possono consistere, in particolare:

- nella sospensione dell'applicazione del presente regolamento per cinque giorni lavorativi al massimo. In tal caso le domande di conclusione di contratto presentate nel periodo di sospensione non sono ricevibili;

- nella fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi oggetto delle domande di conclusione di contratti, rispettando eventualmente la quantità minima del contratto;

- nel rifiuto delle domande presentate anteriormente al periodo di sospensione, per le quali la decisione di accettazione avrebbe dovuto essere presa durante il periodo di sospensione. »

5) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli Stati membri comunicano via telex o telefax alla Commissione:

a) il lunedì e il giovedì di ogni settimana, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;

b) prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e dei quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti;

c) ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali conferiti all'ammasso;

d) ogni mese, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato;

e) ogni mese, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso secondo l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g) o in caso di riduzione del periodo di ammasso secondo l'articolo 9, paragrafi 4 o 6, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Esso si applica all'ammasso privato avviato a decorrere da questa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(4) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 15.

(5) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(8) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 22.

(9) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 5.

(10) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 30.

(11) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

(12) GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

(13) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.