31993R2828

Regolamento (CEE) n. 2828/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 16/10/1993 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0032


REGOLAMENTO (CEE) N. 2828/93 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1993 che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE prevede le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva commercializzati all'interno di ciascuno Stato membro nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 620/93 (4), fissa le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché i metodi per determinarle;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), i cui allegati I e II sono stati modificati dal regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione (6), dispone che gli oli classificati nei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 siano soggetti ad un'aliquota del dazio all'importazione del 15 % del valore in dogana;

considerando che le caratteristiche fisico-chimiche degli oli della voce tariffaria indicata sono di natura tale da escluderne la commercializzazione quali prodotti ammessi alla vendita come oli d'oliva; che, tuttavia, è possibile modificare dette caratteristiche mediante semplici operazioni di miscelazione con altri oli; che, pertanto, ai fini di una corretta applicazione del regime dei prelievi all'importazione di olio di oliva, è necessario adottare misure volte a garantire che gli oli classificati nei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 non possano essere stornati dalle utilizzazioni alle quali devono essere destinati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione (7), relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci importate, offre gli strumenti doganali necessari per sorvegliare la circolazione all'interno della Comunità degli oli d'importazione e ad evitarne il dirottamento verso fini non previsti dalla normativa agricola applicabile al settore in questione; che l'applicazione di detto regolamento alle importazioni di oli dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 può ovviare all'attuale situazione di rischio, fino alla modifica delle regole particolari per l'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica degli oli dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 è subordinata al rilascio di un esemplare di controllo T5 secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione.

L'ufficio doganale presso il quale vengono espletate le formalità doganali di immissione in libera pratica rilascia l'esemplare di controllo T5 previa costituzione di una cauzione corrispondente alla differenza tra l'importo del dazio doganale versato e l'importo del prelievo minimo applicabile all'olio d'oliva del codice NC 1509 10 10 il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, maggiorato dell'importo della cauzione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (8) applicabile alla stessa data al prodotto in questione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che:

- sia effettuato il controllo sulla destinazione e/o l'utilizzazione degli oli;

- i prodotti immessi in libera pratica non vengano immagazzinati con altre materie grasse.

Articolo 3

Per i prodotti immessi in libera pratica si considerano rispettate le disposizioni relative all'utilizzazione e/o alla destinazione, salvo caso di forza maggiore, entro 12 mesi, se:

- sono presentati, come tali o previa trasformazione, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a cinque litri in quanto oli diversi dagli oli d'oliva, o

- sono stati utilizzati come, o trasformati in prodotti diversi dagli oli d'oliva.

L'organismo d'intervento è incaricato di verificare l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui trattasi, salvo nel caso di cui le autorità competenti degli Stati membri designino un altro organismo di controllo.

La cauzione di cui all'articolo 1 viene svincolata su presentazione dell'esemplare di controllo T5 debitamente certificato dagli organismi che hanno controllato le operazioni per le quali è stato rilasciato l'esemplare T5.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati immessi in libera pratica ma si trovano ancora immagazzinati nei depositi doganali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 29.

(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 11.

(8) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.