31993R2474

Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 09/09/1993 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0025


REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/93 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie (1) Con il regolamento (CEE) n. 550/93 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e classificate nel codice NC 8712 00. Con il regolamento (CEE) n. 1607/93 (3), il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo non superiore a due mesi.

B. Procedura successiva (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti qui di seguito elencate hanno presentato osservazioni per iscritto.

Esportatori della Repubblica popolare cinese:

- Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corporation

- Shanghai Bicycle Group

- Qingdao Bicycle Industrial Corporation

- Ghangzhou Golden Lion Bicycle Manufacturing & Trading Corp.

- Xiamen Bicycle Company

- Anyang Bicycle Industry Company

- China Henan Light Industrial Products Imp./Exp. Corp.

- Tianjin Bicycle Imp. & Exp. Corporation

- Hubei Provincial International Trade Corporation

- China North Industry Corporation

- China Bicycles Company (Holdings) Limited

- Asia Bicycles Co. Ltd

- Catic Bicycle Co. Ltd

- Sino-Danish Enterprises Co. Ltd

- Hanji Town Waimanly Manufactory

Produttori comunitari:

- Hawk Cycles Ltd

- Derby Cycle Werke GmbH

- Cycleurope

- Raleigh Industries Limited

- Bicicletas de Alava SA

- Gazelle BV

Importatori e operatori commerciali indipendenti:

- Scott (Europa) SA Svizzera

- Chung Wai Manufactory Limited, Hong Kong

- Halfords Ltd, Regno Unito.

Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione.

(3) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni su tali informazioni.

(4) Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione e la Commissione ha debitamente modificato le sue conclusioni quando ha ritenuto che le argomentazioni delle parti fossero giustificate.

(5) La durata dell'inchiesta ha superato il normale termine di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 a causa della complessità dell'inchiesta, dovuta, tra l'altro, alla vasta gamma di modelli di biciclette e alla diversità delle caratteristiche tecniche.

C. Prodotto in esame e prodotto simile (6) Come risulta nel regolamento (CEE) n. 550/93 (vedi considerandi 9-11), la Commissione ha stabilito che tutti i tipi di biciclette dovevano essere considerati un unico prodotto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(7) Alcuni esportatori hanno riaffermato che le diverse categorie di biciclette dovrebbero essere considerate prodotti distinti, dato che i consumatori sono consapevoli della differenza tra le applicazioni specifiche e gli impieghi delle biciclette di diverse categorie. In particolare è stato sostenuto che le biciclette fuori strada (mountain bykes) erano prodotti diversi in termini di componenti e di prezzi e che erano percepiti come tali dall'acquirente medio.

(8) Nei considerandi 9-11 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha già risposto a quasi tutte le argomentazioni presentate dagli esportatori e ha concluso che tutti i tipi di biciclette potevano essere considerati come un unico prodotto.

Per quanto riguarda le applicazioni specifiche e gli impieghi delle biciclette in esame, nonché la percezione che ne hanno i consumatori, occorre rilevare in primo luogo che tutte le biciclette hanno essenzialmente le stesse applicazioni e svolgono la stessa funzione. A questo proposito, per quanto riguarda la percezione delle biciclette da parte dei consumatori, le varie categorie intendono effettivamente soddisfare esigenze diverse degli utilizzatori finali. Le biciclette di una determinata categoria possono tuttavia essere utilizzate per diversi impieghi e applicazioni. Una mountain byke utilizzata per il ciclismo fuori strada può facilmente essere impiegata anche come normale bicicletta da turismo. Le mountain bykes, infatti, sono talvolta dotate di accessori progettati per l'uso su strada. Le biciclette sono inoltre destinate in misura crescente a più di una applicazione specifica, come dimostra la bicicletta di tipo ibrido che può riunire le caratteristiche di una mountain byke e di una bicicletta da corsa oppure di una mountain byke e di una bicicletta da turismo. Questa tendenza aumenta l'intercambiabilità tra le diverse categorie di biciclette e quindi la concorrenza tra i settori in sovrapposizione.

Non è quindi possibile effettuare una netta distinzione in base alle applicazioni finali delle diverse categorie e della percezione che ne hanno i consumatori.

La Commissione ha inoltre accertato che in molti casi i produttori stessi non distinguono tra le biciclette classificate in diverse categorie per quanto riguarda la produzione, la distribuzione o la contabilità. I produttori comunitari e cinesi utilizzano un processo di fabbricazione analogo per tutti i tipi di biciclette. Per tutte le categorie di biciclette sono inoltre quasi sempre utilizzati gli stessi canali di distribuzione.

Il Consiglio considera quindi che, ai fini del presente procedimento, le analogie tra tutte le categorie di biciclette, in termini di caratteristiche tecniche e fisiche, nonché di applicazioni e di impieghi finali, compensano le eventuali differenze.

D. Industria comunitaria (9) Dall'inchiesta è emerso che i produttori comunitari che hanno pienamente collaborato all'inchiesta rappresentavano il 54,3 % della produzione complessiva di biciclette nella Comunità. Alcuni produttori, che rappresentavano un altro 10 % della produzione comunitaria, hanno fornito informazioni di base e hanno sostenuto la denuncia.

(10) In considerazione dell'esistenza di legami commerciali tra alcuni produttori comunitari e gli esportatori cinesi per quanto riguarda l'acquisto di componenti, un esportatore ha chiesto che fossero esclusi dall'industria comunitaria i produttori che avevano relazioni commerciali con gli esportatori cinesi.

(11) È stato accertato che, con pochissime eccezioni, tutte le biciclette vendute dai produttori comunitari erano effettivamente fabbricate nella Comunità con parti di origine principalmente comunitaria. Alcune parti erano state invece importate da Giappone, Singapore, Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, possono essere esclusi i produttori comunitari che importano i prodotti soggetti all'inchiesta, mentre non è preso in considerazione il caso proposto dall'esportatore, ovvero il fatto che i produttori importino unicamente alcuni componenti da un paese che esporta i prodotti finiti in esame.

(12) Dato che, per quanto riguarda i produttori comunitari che hanno importato biciclette da Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese, non sono stati presentati nuovi elementi di prova, il Consiglio conferma le conclusioni di cui al considerando 13 del regolamento (CEE) n. 550/93.

(13) Un esportatore ha sostenuto che i produttori comunitari che hanno interamente collaborato rispondendo al questionario inviato dalla Commissione non erano sufficientemente rappresentativi e che i produttori ai quali sono stati inviati i questionari in una fase successiva del procedimento avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria.

(14) In primo luogo occorre rilevare che inizialmente la Commissione ha inviato i questionari unicamente ai produttori comunitari elencati nella denuncia relativa alle pratiche di dumping. Dopo aver ricevuto le risposte ai primi questionari è stato accertato che i produttori comunitari che avevano risposto rappresentavano il 40 % circa della produzione totale di biciclette nella Comunità. La Commissione ha quindi inviato altri questionari per ampliare la base dell'inchiesta relativa al pregiudizio. La Commissione ha potuto in tal modo, senza causare ritardi nello svolgimento dell'inchiesta, basare le proprie risultanze su una parte dell'industria comunitaria che rappresentava allora quasi tutta la produzione in questione. L'esclusione dei produttori che avevano ricevuto i questionari in una fase successiva non era quindi giustificata.

E. Metodo 1. Trattamento individuale

(15) Nei considerandi 34-36 del regolamento (CEE) n. 550/93 la Commissione ha dichiarato che avrebbe continuato ad esaminare la questione del trattamento individuale nei confronti degli esportatori cinesi.

(16) Benché in alcuni precedenti casi antidumping sia stato accordato il trattamento individuale ad alcuni esportatori della Repubblica popolare cinese, che avevano tra l'altro potuto dimostrare di essere indipendenti dallo Stato nella gestione della politica di esportazione e nella determinazione dei relativi prezzi, nel corso del presente procedimento la Commissione è giunta alla conclusione, confermata dal Consiglio, che per i motivi in appresso la questione debba essere esaminata con la massima prudenza.

(17) In primo luogo occorre ricordare che a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88 i regolamenti antidumping devono indicare il paese e il prodotto su cui è istituito il dazio. Il dazio individuale non è quindi imposto dal suddetto regolamento e si applica soltanto quando costituisce un provvedimento più equilibrato e più efficace contro le pratiche di dumping rispetto al dazio unico per paese.

(18) In secondo luogo, per quanto riguarda i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (compresa la Repubblica popolare cinese), non è possibile tener conto dell'efficienza o dei vantaggi comparati dei singoli esportatori ai fini della determinazione del valore normale, poiché quest'ultimo deve essere stabilito in base ai prezzi o ai costi in un paese ad economia di mercato. L'unico modo per applicare un trattamento individuale agli esportatori di tali paesi è di tener conto dei rispettivi prezzi all'esportazione. Questo metodo, in linea di massima, produce risultati individuali distorti e quindi impropri, in quanto non si tiene conto di possibili elementi, comunque indeterminabili, quali l'efficienza, i vantaggi comparati o le caratteristiche del prodotto dei singoli esportatori.

(19) In terzo luogo, per un paese come la Repubblica popolare cinece, è estremamente difficile stabilire se un'azienda sia, di fatto e di diritto, realmente indipendente dallo Stato e in particolare se l'indipendenza apparente di cui beneficia un'azienda in un dato momento abbia carattere permanente. La Repubblica popolare cinese si trova in una fase di transizione da un'economia interamente controllata dallo Stato ad una economia parzialmente orientata verso il mercato. Il controllo dello Stato si esercita tuttora su molti aspetti della vita economica e le leggi e le istituzioni necessarie per il funzionamento dell'economia di mercato non sono ancora sufficientemente sviluppate e note agli operatori economici e ai funzionari. Non è quindi possibile accertare che i contratti e le garanzie giuridiche siano effettivamente applicati e che le attività degli esportatori siano indipendenti da interferenze del governo. Appare invece evidente che su tutta l'attività economica in Cina prevale tuttora l'influenza dello Stato. Quest'ultimo infatti, oltre a controllare l'erogazione di energia, può modificare in qualsiasi momento le norme applicabili all'assunzione e alle retribuzioni dei lavoratori, nonché imporre vincoli alla convertibilità della moneta e ai trasferimenti valutari.

(20) La Commissione infine non è attualmente in grado di verificare in loco le dichiarazioni degli esportatori cinesi, principalmente a causa delle difficoltà inerenti all'accertamento dei fatti, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, nei paesi che non hanno un'economia di mercato. È tra l'altro estremamente difficile per la Commissione verificare se determinati accordi che apparentemente garantiscono una certa indipendenza dallo Stato in materia di politica delle esportazioni siano autentici oppure fittizi, in particolare quando tali accordi sono stati conclusi in previsione di eventuali azioni antidumping.

(21) Dato che l'applicazione del trattamento individuale può implicare l'istituzione di aliquote di dumping improprie e offrire l'opportunità allo Stato di eludere le misure antidumping convogliando, interamente o in parte, le esportazioni attraverso l'esportatore al quale è stato attribuito il dazio antidumping inferiore, la Commissione e il Consiglio hanno concluso che eventuali deroghe alla norma generale secondo la quale deve essere stabilito un unico dazio antidumping per i paesi a commercio di Stato devono essere applicate unicamente quando è possibile accertare che non sorgano le difficoltà suesposte.

(22) Nel caso in esame lo Stato controlla interamente oppure ha una partecipazione di maggioranza in quasi tutte le società note.

(23) Due esportatori hanno chiesto che, a differenza delle aziende di Stato, fosse loro accordato il trattamento individuale.

(24) Uno dei due esportatori, una società di Hong Kong, ha chiesto il trattamento individuale per conto di un'impresa cinese, interamente a capitale pubblico, che produceva le biciclette esportate dalla società stessa. L'esportatore aveva intenzione di ritirare la domanda di trattamento individuale. La Commissione ha ritenuto che comunque in tale situazione non fosse opportuno applicare un trattamento individuale, in quanto la società di Hong Kong avrebbe potuto cambiare fornitore.

(25) Un altro produttore ed esportatore cinese ha affermato di aver recentemente modificato la propria struttura, con la creazione di una società per azioni, in cui la percentuale di azioni ancora di proprietà di un ente pubblico, in seguito ad una serie di transazioni complesse e oscure, rappresentava unicamente una partecipazione di minoranza. La Commissione non era tuttavia convinta che la società fosse effettivamente indipendente dal controllo dello Stato. Anche con una partecipazione di minoranza, infatti, lo Stato può esercitare una influenza significativa sulla gestione di una società, soprattutto se questa opportunità si aggiunge agli altri mezzi di intervento di cui dispone lo Stato in Cina. La nuova struttura della società non poteva comunque essere ritenuta stabile o definitiva.

(26) Un alto funzionario cinese, che ha affermato di rappresentare tutti i produttori di biciclette nei quali lo Stato ha una partecipazione, ha inoltre dichiarato alla Commissione che lo Stato cinese coordinava le attività di tutti i produttori di biciclette in Cina.

(27) Per questi motivi e per quelli esposti nei considerandi 15-21 precedenti, il Consiglio conclude che nella fattispecie non è opportuno applicare un trattamento individuale.

2. Campionamento

(28) In considerazione del numero elevato di modelli e di esportatori, la Commissione ha dovuto elaborare le risultanze in materia di dumping in base ad un campione rappresentativo. A questo proposito la Commissione ha preso in esame i modelli fabbricati da una selezione rappresentativa di produttori. Il campione scelto comprendeva due aziende di Stato, due joint venture e un'impresa i cui prodotti erano stati venduti da una società di Hong Kong. Ai fini delle conclusioni definitive, per rendere maggiormente rappresentativo il campione, la Commissione ha inserito la società controllata interamente da capitale straniero che effettua il maggior volume di esportazioni. Le sei società attualmente inserite nel campione rappresentano l'88 % di tutte le esportazioni nella Comunità delle società che hanno risposto al questionario.

Il Consiglio conferma questo metodo.

F. Dumping 1. Valore normale

(29) Nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio la Commissione ha concluso che Taiwan era un paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale dei prodotti cinesi esportati nella Comunità. Il valore normale è stato pertanto stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in funzione dei prezzi delle biciclette vendute dai produttori di Taiwan sul mercato interno.

(30) Un esportatore ha sostenuto che la Repubblica popolare cinese è un paese ad economia di mercato data la portata delle riforme economiche avviate. L'esportatore ha affermato che, per quanto riguarda il settore delle biciclette, si applicavano i principi dell'economia di mercato e quindi ha chiesto di stabilire il valore normale in base al valore costruito nella Repubblica popolare cinese.

(31) La Commissione ha respinto l'argomentazione, che non era sostenuta da elementi di prova. La Repubblica popolare cinese, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e a norma del regolamento (CEE) n. 1766/82 (4), è considerata un paese che non ha un'economia di mercato.

(32) Un esportatore ha chiesto alla Commissione di riesaminare la scelta di Taiwan come paese analogo, in quanto non si era tenuto conto del prodotto nazionale pro capite e della ripartizione del lavoro.

(33) Nel considerando 20 del regolamento (CEE) n. 550/93 la Commissione ha concluso che, dato il livello della concorrenza sul mercato di Taiwan e in considerazione della comparabilità dei modelli e delle dimensioni della produzione, la scelta di Taiwan come paese analogo era appropriata ed equa. Il fatto che i criteri della Commissione non comprendessero il prodotto nazionale lordo pro capite e la distribuzione del lavoro non pregiudica la validità della scelta di Taiwan. Questi criteri non sono pertinenti in quanto non sono in rapporto diretto con i costi di produzione. I dati relativi al prodotto nazionale lordo di un paese a commercio di Stato non sono inoltre paragonabili ai dati corrispondenti di un paese ad economia di mercato. La Commissione aveva comunque esaminato esaurientemente tutte le proposte degli esportatori e aveva consultato i principali produttori dei quattro paesi proposti, che tuttavia hanno rifiutato di collaborare. Non è stato inoltre proposto alcun altro paese analogo che, anche tenendo conto dei criteri supplementari proposti dall'esportatore, fosse più adatto di Taiwan.

(34) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, ai fini della determinazione provvisoria, era stato stabilito in base ai prezzi vigenti sul mercato interno di Taiwan. Come risulta dal considerando 20 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha riscontrato che le biciclette vendute sul mercato di Taiwan erano ampiamente comparabili ai modelli cinesi inseriti nel campione. I prezzi vigenti a Taiwan, realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali, costituiscono quindi una base adeguata per il calcolo del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese. Tuttavia, per ottenere una base di calcolo più rappresentativa, la Commissione ha deciso di inserire nel campione alcuni modelli cinesi, per i quali era possibile stabilire i valori costruiti di modelli analoghi esportati dai produttori di Taiwan.

(35) Un esportatore ha sostenuto che gli esportatori di Taiwan hanno ricevuto un trattamento più favorevole di quelli cinesi, in quanto per i primi il valore normale era stato calcolato in base al valore costruito, mentre, nel regolamento (CEE) n. 550/93, il valore normale per la Repubblica popolare cinese era stato determinato in funzione dei prezzi vigenti a Taiwan.

(36) La Commissione respinge questa argomentazione. Per quanto riguarda i modelli di biciclette esportati nella Comunità dalle società di Taiwan, la Commissione ha accertato che esistevano differenze sostanziali tra i modelli esportati e quelli venduti sul mercato interno. Come risulta dal considerando 16 del regolamento (CEE) n. 550/93, non è stato possibile utilizzare i prezzi vigenti sul mercato interno, che, data l'entità degli adeguamenti necessari, sarebbero stati inattendibili. Nei confronti della Repubblica popolare cinese non poteva essere impiegato lo stesso metodo, poiché mancano dati attendibili sui costi di produzione. L'uso dei prezzi vigenti sul mercato di Taiwan non costituisce tuttavia una discriminazione nei confronti della Repubblica popolare cinese. L'affermazione dell'esportatore implica che i valori normali calcolati rispetto al valore costruito siano inferiori ai prezzi effettivamente vigenti a Taiwan. In realtà gli elementi del valore costruito sono stabiliti in base ai prezzi effettivi. È invece probabile che l'esportatore cinese abbia tratto beneficio dall'impiego dei prezzi vigenti sul mercato di Taiwan poiché, come risulta nel considerando 29 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha preso in considerazione modelli di Taiwan più semplici dei modelli cinesi comparabili.

Il Consiglio conferma le conclusioni sul valore normale.

2. Prezzi all'esportazione

(37) Un esportatore ha affermato che le vendite all'esportazione impiegate dalla Commissione per il calcolo del margine di dumping erano insufficienti e non rappresentative.

(38) Nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio, il calcolo del margine di dumping è stato effettuato in base ai modelli cinesi simili a modelli venduti a Taiwan nel corso di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti. Non è stato possibile calcolare il margine di dumping in funzione di un numero maggiore di modelli, dato che sono stati utilizzati tutti i modelli comparabili venduti a Taiwan. Come risulta nel considerando 34, la Commissione, dopo aver esaurito tutte le possibilità di calcolare il valore normale in funzione dei prezzi applicati a Taiwan, ha deciso di ampliare la base di calcolo inserendo modelli cinesi supplementari, per i quali erano disponibili i valori costruiti dei modelli di biciclette analoghi esportati dai produttori di Taiwan nella Comunità. Con questo metodo, applicato per tutte le società comprese nel campione, il calcolo relativo al margine di dumping è stato effettuato rispetto ad un numero di biciclette corrispondente al 63 % delle esportazioni complessive. Questa percentuale, secondo la Commissione, è ampiamente sufficiente per essere considerata rappresentativa.

(39) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità.

(40) Nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio la Commissione ha calcolato il prezzo all'esportazione relativo ad un esportatore che aveva venduto nella Comunità attraverso una società consociata di Hong Kong ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. La Commissione ha riesaminato la questione e ha deciso che, in mancanza di un prezzo all'esportazione dalla Repubblica popolare cinese, il prezzo in questione poteva essere stabilito unicamente in base al prezzo al quale il prodotto in questione era rivenduto dall'esportatore di Hong Kong ad acquirenti indipendenti nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) di detto regolamento. È stato dedotto un margine stimato al 5 % per tener conto del fatto che le vendite sono state effettuate attraverso Hong Kong. Nelle circostanze specifiche del caso in esame si ritiene che questo metodo sia equo e sia il solo applicabile.

Il Consiglio conferma questa conclusione.

3. Confronto

(41) Un esportatore ha chiesto di applicare adeguamenti, se del caso, per tener conto di differenze inerenti a costi di nolo, restituzione di dazi, commissioni e retribuzioni del personale di vendita. La Commissione ha accolto l'argomentazione e, oltre agli adeguamenti indicati nel considerando 28 del regolamento (CEE) n. 550/93, ha applicato adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a costi di nolo, restituzione di dazi, commissioni e retribuzioni del personale di vendita.

(42) Alcuni esportatori hanno riaffermato che la Commissione non aveva tenuto sufficientemente conto della qualità delle biciclette cinesi rispetto a quelle originarie di Taiwan, in quanto aveva limitato i criteri di valutazione delle differenze alla categoria, al materiale del telaio e al numero di velocità. Gli esportatori hanno sostenuto che dovevano essere applicati adeguamenti per tener conto di altri fattori. Secondo la stima effettuata da un esportatore, tali adeguamenti avrebbero corrisposto a un'ulteriore riduzione del 5 % del valore normale. Un importatore ha invece affermato che le biciclette importate dalla Repubblica popolare cinese erano di qualità superiore e quindi non erano in concorrenza con le biciclette prodotte dall'industria comunitaria.

(43) Benché le argomentazioni delle diverse parti siano contraddittorie per quanto riguarda la qualità dei prodotti esportati, la Commissione ha inserito nei criteri impiegati per determinare la comparabilità dei modelli la fattura e il tipo di cambi, l'ingranaggio centrale, le leve del cambio, i freni e i mozzi, dato che la qualità delle biciclette dipende anche da tali elementi. Si è inoltre già tenuto conto di alcune differenze qualitative in quanto, come risulta nel considerando 29 del regolamento (CEE) n. 550/93, ai fini del confronto sono state scelte biciclette di Taiwan più semplici. La Commissione ha quindi tenuto conto dei principali criteri che determinano la qualità delle biciclette.

(44) Alcuni esportatori hanno sostenuto che in alcuni casi i confronti fatti dalla Commissione tra i modelli esportati dalla Repubblica popolare cinese e i modelli comparabili venduti a Taiwan non erano precisi e che non sempre sono stati scelti i modelli di Taiwan più semplici, a differenza di quanto è affermato nel considerando 29 del regolamento (CEE) n. 550/93. L'industria comunitaria ha invece sostenuto che in molti casi la Commissione ha favorito gli esportatori cinesi nella scelta dei modelli di Taiwan ai fini della determinazione del valore normale. I produttori comunitari hanno affermato che il margine di dumping effettivo era in realtà nettamente superiore.

(45) La Commissione ha verificato le osservazioni presentate da tutte le parti per quanto riguarda il confronto tra i modelli e ha effettuato il confronto prendendo in considerazione i nuovi criteri indicati nel considerando 43. Per quanto possibile i modelli sono stati scelti con il metodo esposto nel considerando 29 del regolamento (CEE) n. 550/93. Il calcolo relativo al margine di dumping è stato debitamente modificato.

(46) Un esportatore ha chiesto un adeguamento per tener conto delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute da un produttore di Taiwan che ha venduto sul mercato interno attraverso una società di vendita consociata.

(47) La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha concluso che il fatto che le vendite siano state effettuate attraverso una società consociata non incide sulla comparabilità dei prezzi.

(48) Un esportatore ha sostenuto che le sue esportazioni nella Comunità rientravano nelle transazioni OEM (Original Equipment Manufacture) ovvero erano state effettuate ad importatori che rivendevano il prodotto nella Comunità con la propria marca. Poiché queste vendite sono state confrontate con il valore normale determinato in base alle vendite di prodotti di marca effettuate sul mercato di Taiwan ai dettaglianti, l'esportatore ha chiesto un adeguamento per tener conto di differenze inerenti allo stadio commerciale.

(49) L'argomentazione non può essere accolta. A parte il fatto che la richiesta non era sostenuta da elementi di prova, la Commissione ha accertato, come risulta nel considerando 27 del regolamento (CEE) n. 550/93, che non era opportuno applicare un adeguamento in quanto i prezzi, i costi e i profitti per le vendite OEM sul mercato di Taiwan non presentavano differenze sostanziali rispetto alle vendite dei prodotti di marca.

Il Consiglio conferma queste conclusioni.

4. Margini di dumping

(50) Le società che hanno risposto al questionario della Commissione rappresentavano soltanto il 73 % di tutte le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese. Le autorità cinesi, pur avendone la possibilità, non hanno comunicato i nomi e gli indirizzi degli altri produttori cinesi ai quali avrebbero potuto essere inviati i questionari. Si può quindi presupporre che il margine di dumping relativo ai produttori che non hanno collaborato sia almeno pari al margine massimo di dumping accertato nei confronti degli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping è stato determinato in base alla media ponderata dei margini relativi ai singoli modelli delle sei società inserite nel campione. Nei confronti degli esportatori che non hanno risposto al questionario, che rappresentavano il restante 27 % delle esportazioni, il margine di dumping è stato determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito la Commissione ha considerato che gli elementi più attendibili fossero i margini di dumping dei modelli della società contenuta nel campione nei cui confronti era stato fissato il margine più elevato. Il margine di dumping per la Repubblica popolare cinese, espresso in percentuale del valore CIF, così calcolato corrisponde quindi al 30,6 %.

Il Consiglio conferma le risultanze della Commissione in materia di dumping.

G. Pregiudizio 1. Volume totale del consumo e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(51) In seguito al riesame delle quote di mercato dell'industria comunitaria, è stato accertato che le cifre indicate nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio dovevano essere modificate. Dai nuovi calcoli risulta che la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 37,8 % nel 1989 al 30,2 % nel periodo dell'inchiesta. Gli altri dati esposti nei considerandi 38 e 39 del regolamento (CEE) n. 550/93 sono confermati.

2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(52) Alcuni esportatori hanno affermato che il metodo esposto nei considerandi 40-44 del regolamento (CEE) n. 550/93 riguardo al calcolo della sottoquotazione non era sufficientemente preciso e non teneva debitamente conto della qualità delle biciclette.

(53) La Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni degli esportatori e ha ricalcolato la sottoquotazione dei prezzi modificando il metodo esposto nei considerandi 40-44 del regolamento (CEE) n. 550/93. Ciascuno dei 100 diversi gruppi di biciclette, che erano stati costituiti in base alla categoria, al materiale del telaio e al numero di velocità, è stato suddiviso in tre segmenti, corrispondenti a diversi livelli qualitativi (alto, medio e basso), i quali sono stati determinati in funzione del sistema del cambio.

(54) Una società ha sostenuto che il calcolo della sottoquotazione non era rappresentativo in quanto non comprendeva quantitativi sufficienti di esportazioni nella Comunità e poiché le vendite di alcuni produttori comunitari inserite nel calcolo erano del tutto insufficienti.

(55) La Commissione ha tenuto conto di questa argomentazione e ha preso in considerazione nuovi modelli. I calcoli sono stati quindi effettuati in base ad oltre il 75 % delle biciclette vendute da tutti gli esportatori compresi nel campione. Ai fini del calcolo la Commissione ha inoltre preso in considerazione un numero maggiore di modelli e di produttori comunitari.

(56) Una società ha sostenuto che l'adeguamento di cui al considerando 42 del regolamento (CEE) n. 550/93, applicato dalla Commissione per tener conto di differenze inerenti al canale di distribuzione, era insufficiente. La società ha presentato due casi che, a suo parere, giustificavano un adeguamento maggiore.

(57) La Commissione ha verificato i casi proposti dalla società in questione ed ha riscontrato che un esportatore aveva un margine che non differiva sostanzialmente rispetto a quello impiegato dalla Commissione, mentre la seconda società aveva venduto ad un diverso stadio commerciale e quindi non era possibile utilizzare le cifre pertinenti. La Commissione ha nuovamente esaminato le risposte degli importatori ai suoi questionari ed è giunta alla conclusione che l'adeguamento relativo alle differenze inerenti al canale di distribuzione, di cui al considerando 42 del regolamento (CEE) n. 550/93, era corretto.

(58) La Commissione ha quindi ricalcolato la sottoquotazione dei prezzi di cui ai considerandi 56 e 58 del regolamento (CEE) n. 550/93. La media ponderata del margine di sottoquotazione per le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese così ottenuta era del 59 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

(59) Numerosi esportatori hanno contestato le risultanze provvisorie della Commissione sulla situazione dell'industria comunitaria. Essi hanno sostenuto che l'industria comunitaria realizzava profitti maggiori e che aveva tratto pienamente vantaggio dall'incremento del consumo in forma di aumento della produzione, delle vendite e della quota di mercato.

(60) La Commissione ha riesaminato i dati particolareggiati relativi alla situazione dell'industria comunitaria e ha chiesto nuove informazioni ad alcuni produttori comunitari. In seguito al riesame le risultanze della Commissione in materia di produzione, coefficiente di utilizzazione degli impianti, scorte, vendite, quote di mercato, andamento dei prezzi, redditività e investimenti hanno subito modifiche marginali, mentre la tendenza generale, stabilita nel regolamento (CEE) n. 550/93, è chiaramente confermata.

a) Produzione, capacità, indice di utilizzazione degli impianti e scorte

(61) La produzione dell'industria comunitaria interessata, pari a 5 334 000 unità nel 1988, è passata a 5 876 000 unità nel 1989 e a 6 620 000 unità nel 1990. La produzione è scesa a 6 190 000 unità nel periodo dell'inchiesta.

(62) La capacità di produzione che, rispetto a 7 620 000 unità nel 1988, è passata a 8 161 000 unità nel 1989 e a 8 758 000 unità nel 1990, è rimasta stabile nel periodo dell'inchiesta. L'indice di utilizzazione degli impianti, che era passato dal 70 % nel 1988 al 72 % nel 1989 e al 76 % nel 1990, è sceso al 71 % nel periodo dell'inchiesta.

(63) Il livello delle scorte dell'industria comunitaria, dopo essere aumentato da 288 000 unità nel 1988 a 395 000 nel 1989, è sceso a 330 000 unità nel 1990 ed è infine nuovamente aumentato a 419 000 unità nel periodo dell'inchiesta.

b) Vendite e quote di mercato

(64) Tra il 1988 e il 1989 il consumo di biciclette nella Comunità è aumentato del 18,5 %, mentre le vendite dell'industria comunitaria sono cresciute soltanto dell'11,4 %. Tra il 1989 e il 1990, rispetto ad un'ulteriore espansione del consumo del 21,1 %, le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate soltanto del 10,4 %. Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, mentre il consumo è aumentato del 9,2 %, le vendite dell'industria comunitaria sono scese del 4,2 %.

(65) La quota di mercato dell'industria comunitaria è costantemente diminuita rispetto al 40,2 % nel 1988, scendendo al 37,8 % nel 1989, al 34,4 % nel 1990 e al 30,2 % nel periodo dell'inchiesta.

c) Andamento dei prezzi

(66) Ai fini delle risultanze relative alle misure provvisorie, la Commissione ha concluso che non era possibile stabilire con sufficiente precisione l'andamento dei prezzi dei numerosi modelli. I prezzi delle biciclette, tuttavia, non hanno seguito lo sviluppo dei modelli.

(67) Alcuni esportatori hanno affermato che i prezzi delle biciclette nella Comunità sono invece sostanzialmente aumentati.

(68) La Commissione ha effettuato un nuovo esame per stabilire con maggiore precisione l'andamento dei prezzi applicati dall'industria comunitaria. La Commissione ha accertato che, tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi dei modelli rappresentativi, che erano rimasti praticamente invariati per un determinato periodo di tempo per quanto riguarda i quattro principali produttori comunitari, sono diminuiti in media del 7,55 %, nonostante i costanti miglioramenti qualitativi e l'espansione della domanda di biciclette nella Comunità.

d) Redditività

(69) La Commissione ha riscontrato che nonostante il costante aumento della domanda negli ultimi quattro anni, i profitti dell'industria comunitaria sono rimasti relativamente bassi. In base ad un nuovo esame della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, la Commissione ha stabilito che i profitti sono passati dal 2,58 % nel 1988 al 4 % nel 1989 e al 5,11 % nel 1990. Nel periodo dell'inchiesta i profitti sono scesi al 4,81 %.

e) Investimenti

(70) Gli investimenti dell'industria comunitaria, pari a 16,5 milioni di ecu nel 1988, sono passati a 20,7 milioni di ecu nel 1989, a 25 milioni di ecu nel 1990 e a 25,3 milioni di ecu nel periodo dell'inchiesta.

4. Conclusione in materia di pregiudizio

(71) Alla luce della determinazione finale dei fattori inerenti al pregiudizio e in particolare in considerazione del ristagno delle vendite, della perdita della quota di mercato e dell'insufficiente livello dei profitti in un periodo di espansione della domanda, la Commissione conferma che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Il Consiglio conferma questa conclusione e le risultanze su cui essa si basa.

H. Causa del pregiudizio a) Conseguenza delle importazioni oggetto di dumping

(72) Nelle conclusioni provvisorie la Commissione ha esposto in modo particolareggiato le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria [considerandi 55-57 del regolamento (CEE) n. 550/93]. Dato che non sono state presentate nuove argomentazioni a questo proposito, la Commissione conferma dette risultanze.

b) Altri fattori

(73) Un esportatore ha sostenuto che il calo della quota di mercato dell'industria comunitaria non era dovuto alle pratiche di dumping, bensì all'incapacità di fornire biciclette per soddisfare la domanda a causa della mancanza di investimenti.

Date le risultanze sull'indice di utilizzazione degli impianti, dalle quali emerge che detta percentuale non ha mai superato il 76 %, l'industria comunitaria avrebbe potuto facilmente aumentare le forniture di biciclette. Il fatto che l'industria comunitaria abbia effettuato investimenti crescenti mette inoltre in evidenza il suo impegno nella produzione. L'argomentazione è quindi respinta.

(74) Per quanto riguarda i considerandi 58-61 del regolamento (CEE) n. 550/93, non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova tali da giustificare la modifica delle risultanze provvisorie della Commissione. La Commissione conferma quindi queste risultanze.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative alle conseguenze delle importazioni oggetto di dumping e agli altri fattori.

I. Interesse della Comunità (75) Come risulta dal considerando 65 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità era necessario istituire misure antidumping.

(76) Dato che non sono state ricevute nuove informazioni, il Consiglio conferma dette conclusioni.

J. Impegni (77) Un esportatore cinese ha offerto un impegno sui prezzi. La Commissione ha respinto l'offerta, in quanto l'accettazione di un impegno da parte di un esportatore di un paese che non ha un'economia di mercato implica l'applicazione di un trattamento individuale, che nella fattispecie non può essere accordato.

K. Dazio definitivo (78) Il dazio deve essere stabilito in base al margine di dumping, poiché quest'ultimo è inferiore al livello del pregiudizio.

(79) Un esportatore ha chiesto alla Commissione di applicare misure costruttive, ai sensi dell'articolo 13 del codice antidumping del GATT, per tener conto del fatto che la Repubblica popolare cinese è un paese in via di sviluppo.

(80) A questo proposito occorre ricordare che la Repubblica popolare cinese non ha aderito al codice antidumping del GATT.

L. Riscossione dei dazi provvisori (81) In considerazione dei margini di dumping determinati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio siano definitivamente riscossi fino all'aliquota del dazio definitivo istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo) senza motore, di cui al codice NC 8712 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 30,6 %.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CEE) n. 550/93 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota corrispondente al dazio provvisorio. Gli importi vincolati in eccedenza rispetto all'aliquota del dazio definitivo sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 12.

(3) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.