31993R1827

Regolamento (CEE) n. 1827/93 della Commissione dell'8 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 936/93 in ordine al termine di pagamento dell'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli originari della Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 09/07/1993 pag. 0012 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 1827/93 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 936/93 in ordine al termine di pagamento dell'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni effettuate nel 1992 e nel 1993 mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, a partire dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri esclusi l'Italia, la Spagna e il Portogallo, di ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (3);

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3734/92 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1644/93 (5) e (CEE) n. 266/93 (6), relativi alle modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92, hanno definito i documenti necessari per la presentazione della domanda di indennità speciale temporanea;

considerando che il regolamento (CEE) n. 936/93 della Commissione, del 21 aprile 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 525/92 e (CEE) n. 3438/92 del Consiglio relativamente a misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia (7), ha stabilito il termine entro il quale le competenti autorità greche sono tenute a pagare l'indennità speciale temporanea;

considerando che, per una serie di domande relative a spedizioni del 1992 o del 1993, il termine suddetto non permette all'autorità greca competente di provvedere ai necessari controlli e che è pertanto necessario prorogarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 936/93, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tuttavia, per le spedizioni del 1991, il pagamento è effettuato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per le spedizioni del 1992 e del 1993 per le quali la domanda di indennità è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il pagamento è effettuato entro tre mesi da tale data ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(4) GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 19.

(5) GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 17.

(6) GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 49.

(7) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 22.