31993R1662

Regolamento (CEE) n. 1662/93 della Commissione, del 29 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo alle misure di salvaguardia nel settore della banana

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 30/06/1993 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0119


REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/93 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1993 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo alle misure di salvaguardia nel settore della banana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 23,

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 prevede la possibilità di adottare misure appropriate se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi turbative che potrebbero compromettere il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del Trattato; che tali misure si riferiscono agli scambi con i paesi terzi e che esse sono applicabili fino alla scomparsa della turbativa o del rischio relativo;

considerando che è opportuno definire i dati principali che permettono di valutare se il mercato comunitario è o rischia di essere gravemente turbato;

considerando che è necessario valutare la situazione del mercato comunitario tenendo conto, oltre degli elementi inerenti al mercato stesso, di altri dati connessi all'andamento degli scambi;

considerando che è opportuno definire il tipo di misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 404/93; che esse devono essere in grado di porre rimedio alle turbative o ai rischi relativi derivanti dagli scambi con i paesi terzi; che esse devono altresì essere commisurate alle circostanze, onde evitare che producano effetti diversi da quelli desiderati; che pertanto le misure prospettate non sono esclusive; che è quindi opportuno riservarsi la possibilità di adottare altre misure con effetti analoghi, se non meno restrittivi, commisurate alla natura e alla gravità della turbativa o del rischio di turbative del mercato comunitario;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se il mercato comunitario di uno o più prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, turbative gravi ai sensi dell'articolo 23 del medesimo, si tiene conto in particolare:

a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili;

b) del volume della produzione comunitaria e della commercializzazione di banane comunitarie;

c) delle disponibilità di tale prodotto sul mercato comunitario;

d) dei prezzi rilevati per i prodotti autoctoni sul mercato comunitario o dell'andamento prevedibile di tali prezzi, in particolare della tendenza ad un ribasso o ad un incremento eccessivi rispetto ai prezzi degli ultimi anni;

e) dei prezzi constatati sul mercato comunitario per i prodotti provenienti dai paesi terzi, in particolare di un'eccessiva tendenza al ribasso.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 404/93 sono, in particolare, le seguenti:

- sospensione delle importazioni o delle esportazioni,

- sospensione totale o parziale del rilascio di titoli di importazione o di esportazione,

- istituzione di titoli di importazione o di esportazione,

- istituzione di un prezzo minimo all'importazione per i prodotti non soggetti al contingente tariffario all'importazione,

- istituzione di un prelievo all'esportazione.

2. Le misure adottate in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 404/93 possono essere limitate a determinati prodotti.

Ove il mercato comunitario lo giustifichi, possono essere adottate altre misure aventi effetti analoghi o meno restrittivi di quelle elencate al paragrafo 1.

Le misure adottate sono applicate nei limiti e per il periodo strettamente necessari.

3. Le misure adottate tengono conto della situazione particolare delle merci in fase di inoltro verso la Comunità.

Articolo 3

Le misure di salvaguardia si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi che impegnano la Comunità a livello internazionale.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.