31993R0696

Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 30/03/1993 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 696/93 DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per l'identificazione delle unità, la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni finanziarie, delle amministrazioni e di tutti gli altri operatori del mercato interno dati attendibili e comparabili;

considerando che informazioni statistiche sul sistema produttivo sono necessarie alle imprese ai fini della valutazione del loro grado di competitività ed utili alle istituzioni comunitarie onde prevenire qualsiasi distorsione della concorrenza;

considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni atte a produrre informazioni armonizzate rappresenta un'azione che può essere trattata con efficacia soltanto a livello comunitario e che la loro attuazione avverrà in ciascuno Stato membro, sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni preposti all'elaborazione delle statistiche ufficiali;

considerando che solo se gli Stati membri faranno uso di definizioni di unità statistiche comuni sarà possibile fornire informazioni statistiche integrate con l'attendibilità, la rapidità, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano, per rispondere ad esigenze di carattere specifico, mantenere o inserire nelle classificazioni nazionali altre unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo;

considerando che la scelta dell'unità statistica da utilizzare per una data indagine o analisi è precisata in testi specifici;

considerando che l'utilizzazione delle classificazioni statistiche delle attività economiche nelle Comunità europee, in appresso denominate «NACE» (Rev. 1) prevista dal regolamento (CEE) n. 3037/90 (4) nonché l'applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) richiedono la definizione di unità statistiche per i registri/repertori, le indagini, la presentazione e l'analisi statistica;

considerando che il Comitato istituito con il regolamento (CEE) n. 3037/90 è competente per «la definizione degli orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE (Rev. 1)»; che pertanto dette unità devono essere definite altrove;

considerando che è indispensabile che le unità statistiche classificate secondo la NACE (Rev. 1) siano definite in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di garantire la comparabilità tra statistiche nazionali e statistiche comunitarie corrispondenti;

considerando che è opportuno limitare il numero delle unità statistiche del sistema produttivo;

considerando che la comparabilità internazionale delle statistiche economiche richiede che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie utilizzino unità statistiche direttamente collegate alla descrizione fornita nell'introduzione della classificazione internazionale tipo per industria (ISIC Rev. 3) delle Nazioni Unite, da un lato, e collegate ai documenti del sistema di conti nazionali delle Nazioni Unite, dall'altro;

considerando che il sistema produttivo è costituito dall'insieme delle entità che partecipano alla produzione e dall'insieme delle operazioni economiche e finanziarie che tali entità effettuano;

considerando che l'applicazione rigorosa e generalizzata di tali unità richiede un periodo di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un elenco delle unità statistiche, qui di seguito denominate «unità statistiche del sistema produttivo» nonché dei criteri utilizzati, le definizioni di tali unità e delle note esplicative, che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le definizioni delle unità statistiche del sistema produttivo sono utilizzate dagli Stati membri e dalla Commissione per identificare le unità al fine di raccogliere, trasmettere, pubblicare e analizzare le informazioni statistiche sul sistema produttivo, in particolare quelle collegate con la NACE (Rev. 1).

Articolo 3

A decorrere dal 1o gennaio 1994, per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 2, gli Stati membri utilizzano le definizioni previste all'articolo 1 quando si tratta di informazioni statistiche inerenti a situazioni successive a tale data.

Articolo 4

1. Durante un periodo di transizione dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 uno Stato membro può utilizzare, per statistiche relative a detto periodo, unità statistiche del sistema produttivo diverse da quelle previste all'articolo 1. In casi siffatti i dati statistici destinati alla Commissione per il periodo transitorio saranno, con la massima precisione possibile, adeguati e trasmessi in conformità dell'allegato.

2. La Commissione può, in via eccezionale e su richiesta di uno Stato membro, per motivi tecnici o operativi debitamente giustificati, prolungare il periodo transitorio al massimo fino al 31 dicembre 1997.

Articolo 5

Terminato il periodo transitorio di cui all'artícolo 4, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a servirsi di altre unità statistiche del sistema produttivo, con riserva che esse siano adottate secondo la procedura prevista all'artícolo 6.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione economica e tecnica, che riguardano segnatamente le unità statistiche del sistema produttivo, i criteri utilizzati e le definizioni specificate in allegato sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 7

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (5), un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta provvedimenti che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora essi non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti da essa decisi.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Le unità statistiche del sistema produttivo menzionate in un atto comunitario che disciplina una statistica comunitaria devono essere interpretate in conformità ai concetti e alla terminologia del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

(1) GU n C 267 del 16. 10. 1992, pag. 3.(2) GU n. C 337 del 21. 12. 1992; e decisione del 10 febbraio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 60.(4) GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.(5) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

ALLEGATO

LE UNITÀ STATISTICHE DEL SISTEMA PRODUTTIVO NELLA COMUNITÀ

SEZIONE I

Elenco delle unità

L'elenco delle unità statistiche del sistema produttivo è il seguente:

A. l'impresa;

B. l'unità istituzionale;

C. il gruppo di imprese;

D. l'unità di attività economica (UAE locale);

E. l'unità di produzione omogenea (UPO);

F. l'unità locale;

G. l'unità d'attività economica a livello locale (UAE locale);

H. l'unità di produzione omogenea a livello locale (UPO locale).

SEZIONE II

Criteri adottati

Le unità statistiche che figurano nel presente regolamento sono definite sulla base di tre criteri. L'importanza relativa dei tre criteri varia a seconda delle unità.

A. Criteri giuridico, contabile o organizzativo

1. Per definire talune unità che siano riconosciute e identificate nel settore economico si deve ricorrere a criteri di ordine giuridico o istituzionale. Talvolta certe unità giuridicamente distinte devono essere raggruppate, non avendo esse un grado di autonomia sufficiente a livello organizzativo. Per definire certe unità si deve anche ricorrere a criteri di ordine contabile o finanziario.

2. Per costituire l'unità «impresa» si deve ricorrere all'utilizzazione delle unità giuridiche che esercitano totalmente o parzialmente un'attività produttiva.

3. Le unità giuridiche sono:

- sia persone giuridiche la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dalle persone o dalle istituzioni che le possiedono o che ne sono membri;

- sia persone fisiche che esercitano un'attività economica come indipendenti.

4. L'unità giuridica costituisce sempre, da sola o talvolta con altre unità giuridiche, il supporto giuridico dell'unità statistica «impresa».

B. Criterio geografico

1. Un'unità può essere topograficamente localizzata. Si distinguono i seguenti livelli: locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale.

2. Il livello locale corrisponde alla più piccola circoscrizione amministrativa: il «comune o gemeente» in Belgio, la «Kommune» in Danimarca, la «Gemeinde» in Germania, il «demos» o la «koinotis» in Grecia, il «municipio» in Spagna, la «commune» in Francia, il «DED/ward» in Irlanda, il «comune» in Italia, la «commune» in Lussemburgo, la «gemeente» nei Paesi Bassi, il «concelho» in Portogallo ed il «ward» nel Regno Unito.

3. I livelli regionali sono definiti dalla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) che distingue i livelli I, II, e III.

4. Sia le unità di osservazione che le unità di analisi sono definite in modo tale da poter determinare in via prioritaria i dati per ogni Stato membro e da poter integrare tali dati al fine di ottenere dati per la Comunità o per spazi economici più vasti.

5. Le regole relative ai criteri geografici devono essere rigorose per consentire i consolidamenti, evitando i doppi conteggi o le omissioni.

C. Criterio d'attività

1. L'azione produttrice, qui di seguito denominata «attività», è il risultato di un concorso di mezzi (impianti, manodopera, processi di fabbricazione, rete d'informazione, prodotti) che portano alla formazione di determinati beni o servizi. Un'attività è caratterizzata da un input di prodotti (beni o servizi), da un processo di produzione e dai prodotti generati.

2. Le attività sono determinate con riferimento ad un livello specifico della nomenclatura NACE (Rev. 1).

3. Quando più attività sono esercitate nell'ambito d'una stessa unità, le attività che non siano attività ausiliarie sono ordinate secondo il valore aggiunto lordo al costo dei fattori che essi generano. Si distinguono l'attività principale e le attività secondarie.

4. Se non si conoscono i valori aggiunti ed è necessario ricorrere ad altri criteri quali l'occupazione, la massa salariale, il giro d'affari, le immobilizzazioni ecc. tali sostituzioni devono essere effettuate per approssimarsi il più possibile alla classificazione che si sarebbe ottenuta sulla base dei valori aggiunti.

5. Le unità sono classificate in base alle loro attività. Quando un'attività supera il 50 % del valore aggiunto, questa determina la classificazione dell'unità. Negli altri casi si dovranno seguire le norme per la classificazione. Essa avviene per fasi, dal livello più elevato d'aggregazione (una lettera) per la sezione, alla classe (4 cifre) passando per la divisione (2 cifre) ed il gruppo (3 cifre). Ad ogni livello la classificazione deve essere compatibile con il livello precedente. Questa materia è di competenza del comitato del programma statistico, istituito all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3037/90.

6. Alle attività principali e secondarie sono associate attività ausiliarie quali l'amministrazione, la contabilità, l'informatica, la sorveglianza, l'acquisto, la vendita e la promozione delle vendite, l'immagazzinamento, la riparazione, il trasporto, il restauro ecc.

Tali attività ausiliarie nell'ambito di unità sono esercitate per consentire o facilitare la produzione, da parte di tale unità, di beni e servizi destinati a terzi. I prodotti delle attività ausiliarie non sono forniti come tali a terzi.

7. La nozione di attività ausiliaria è sviluppata al punto B della quarta sezione.

SEZIONE III

Definizioni delle unità e note esplicative specifiche a ciascuna unità

A. Impresa

L'«impresa» corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un'unità organizzativa per la produzione di beni e servizi che fruisce d'una certa autonomia decisionale. In particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un'impresa esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un'impresa può corrispondere a una sola unità giuridica.

Nota esplicativa

L'impresa è definita come un'entità economica che, in certe circostanze, può corrispondere al raggruppamento di più unità giuridiche. Certe unità giuridiche esercitano infatti attività esclusivamente a favore di un'altra entità giuridica e la loro esistenza è dovuta unicamente a ragioni amministrative (ad esempio fiscali) senza assumere rilevanza dal punto di vista economico. Rientrano in questa categoria anche una grande parte delle unità giuridiche senza posti di lavoro. Spesso le loro attività devono essere interpretate come attività ausiliarie dell'unità guridica madre a cui essa appartengono e a cui devono essere ricollegate per costituire l'entità «impresa» utilizzata per l'analisi economica.

B. Unità istituzionale

L'«unità istituzionale» è un centro elementare di decisione economica. Essa è caratterizzata da un'unicità di comportamento e da un'autonomia decisionale nell'esercizio della sua funzione principale. Costituisce un'unità istituzionale quando essa fruisce di autonomia di decisione nell'esercizio della sua funzione principale di una contabilità completa:

- dire che un'unità fruisce di autonomia di decisione nell'esercizio della sua funzione principale, significa che essa è responsabile e debitrice delle sue decisioni e delle sue azioni:

- dire che un'unità dispone di una contabilità completa significa che essa dispone sia di documenti contabili in cui appaiono tutte le sue operazioni, economiche e finanziarie, effettuate nel corso del periodo di riferimento dei conti, sia di un bilancio dei suoi attivi e dei suoi passivi.

Note esplicative

1. Per quanto riguarda il settore delle società, l'impresa corrisponde all'unità istituzionale del sistema europeo di conti integrati (SEC). Esistono unità istituzionali analoghe anche nei settori delle amministrazioni pubbliche e private. L'unità istituzionale nel settore delle famiglie copre tutte le attività delle famiglie, mentre il termine «impresa» è riservato esclusivamente alle loro attività di produzione.

2. L'applicazione di tali regole conduce alle seguenti soluzioni per gli organismi che non possiedono chiaramente queste due caratteristiche dell'unità istituzionale:

a) le famiglie, essendo dotate di autonomia di decisione nell'esercizio della loro attività, sono sempre unità istituzionali, anche se non dispongono di una contabilità completa;

b) gli organismi che non hanno una contabilità completa devono essere inglobati nelle unità istituzionali nella cui contabilità i loro conti parziali sono integrati;

c) gli organismi dotati di una contabilità completa, ma che non dispongono di un'autonomia di decisione nell'esercizio della loro funzione principale, vanno inglobati nelle unità che li controllano;

d) gli organismi che rispondano alla definizione di unità istituzionali restano considerati come tali, anche se essi non danno alcuna forma di pubblicità alla loro contabilità;

e) gli organismi che fanno parte di un gruppo di imprese e dispongono di una contabilità completa sono considerati come unità istituzionali, anche se essi hanno ceduto, di fatto anche se non di diritto, una parte della loro autonomia di decisione all'organizzazione centrale (holding) che assicura la direzione generale del gruppo. La holding stessa è considerata come un'unità istituzionale distinta dalle unità che essa controlla.

3. Sono considerate unità istituzionali:

- le unità che hanno una contabilità completa e un'autonomia di decisione:

a) le società di capitali;

b) le società cooperative e le società di persone che possiedono personalità giuridica;

c) le imprese pubbliche dotate di uno statuto che conferisce loro personalità giuridica;

d) gli enti senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica;

e) gli enti amministrativi pubblici;

- le unità che hanno una contabilità completa e che, per convenzione, si presume abbiano un'autonomia di decisione;

f) le quasi-società: imprese individuali, società di persone, imprese pubbliche diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c), purché il loro comportamento economico e finanziario sia differenziato da quello dei proprietari e sia simile a quello delle società di capitali;

- le unità che non hanno necessariamente una contabilità completa, ma che, per convenzione, si presume abbiano autonomia di decisione:

g) le famiglie.

C. Gruppo di imprese

Il «gruppo di imprese» riunisce più imprese con legami giuridico-finanziari. Il gruppo di imprese può avere diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili; esso può unificare certi aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità. Esso costituisce un'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono.

Note esplicative

1. Per certe osservazioni ed analisi è talvolta utile e necessario esaminare i legami che esistono tra alcune imprese e riunire quelle che sono legate da vincoli particolarmente forti. Esistono numerosi lavori in corso inerenti al concetto di gruppo di imprese. Esso è qui definito sulla scorta del concetto di «gruppo contabile» nella versione proposta dalla settima direttiva 83/349/CEE (GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1).

Detta direttiva è stata applicata per la prima volta per i conti consolidati dell'esercizio che inizia nel corso del 1990. La direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60) ha ampliato il campo della settima direttiva.

2. In conformità alla settima direttiva si presume l'esistenza di un gruppo, quando il 20 % del capitale o dei diritti di voto sono detenuti o controllati da un'altra impresa. Le modalità di controllo del potere di nomina dei dirigenti sono criteri di cui si deve tener conto. L'obiettivo è di tener conto, oltre del controllo finanziario (maggioritario), anche del controllo reale di fatto.

3. Questa definizione non è confacente, senza trattamento, all'analisi statistica, poiché i «gruppi contabili» non costituiscono insiemi disgiunti e additivi di imprese. È quindi necessario definire un'entità statistica «gruppo di imprese» derivata dal «gruppo contabile» tramite le trasformazioni seguenti:

- si tiene conto dei gruppi contabili del più alto livello di consolidamento: «capo gruppo»;

- rientrano nel «gruppo di imprese» le unità la cui contabilità è integrata globalmente nei conti della società consolidante;

- si aggiungono le unità controllate maggioritariamente i cui conti non sono inclusi nel consolidamento globale in applicazione di uno dei criteri ammessi dalla settima direttiva: differenza del genere di attività o dimensione relativamente piccola;

- non si tiene conto dei legami temporanei inferiori ad un anno.

4. Il gruppo di imprese è un insieme di imprese sotto il controllo del «capo gruppo». Il capo gruppo è un'unità giuridica madre che non è controllata (direttamente o indirettamente) da nessun'altra unità giuridica. Ogni impresa filiale è considerata come filiale dell'impresa madre. Inoltre, si rileverà che, per società cooperative o mutualistiche, esistono insiemi specifici nei quali le quote dell'impresa madre sono detenute dalle entità filiali.

5. I gruppi di imprese sono spesso costituiti da unità con legami di diversa natura: proprietà, controllo, gestione. Tali unità hanno spesso relazioni con unità appartenenti a diverse generazioni della famiglia. L'unità «gruppo di imprese» corrisponde spesso ad un agglomerato con relazioni complesse; le sue attività sono inoltre spesso molto eterogenee. All'interno dei gruppi di imprese è possibile identificare i sottogruppi.

6. È utile conoscere tutti i legami (sia maggioritari che minoritari) che, tramite la rete di filiali e sottofiliali, vano dal capo gruppo all'impresa controllata. È così possibile determinare l'intero organigramma del gruppo.

7. Date le implicazioni delle differenti direttive contabili, si dovrà sempre cercare di fare una distinzione tra le unità elementari che costituiscono il gruppo, quelle che fanno parte di «imprese non finanziarie» e quelle che devono essere classificate tra le «istituzioni finanziarie». Tra queste è possibile distinguere le unità dipendenti che fano parte di «istituti di credito» e quelle che fanno parte di «società di assicurazione». L'universo dei gruppi è mondiale, ma deve essere analizzato per il territorio economico di ogni Stato membro nonché per il territorio economico della Comunità.

8. L'unità «gruppo di imprese» è particolarmente utile per le analisi finanziarie e strategiche delle imprese, ma essa è troppo eterogenea e troppo instabile per diventare l'unità centrale di osservazione e di analisi, che resta l'impresa. Essa è utilizzata per raccogliere e presentare talune informazioni.

D. Unità di attività economica (UAE)

L'«unità di attività economica» (UAE) raggruppa in seno ad un'impresa l'insieme delle parti che concorrono all'esercizio di un'attività del livello «classe» (4 cifre) della nomenclatura NACE (Rev. 1). Si tratta di un'entità che corrisponde a un sistema di informazioni che consente di fornire o di calcolare per ogni UAE almeno il valore della produzione, dei consumi intermedi, del costo del personale e del risultato di gestione nonchè dell'occupazione e degli investimenti fissi lordi.

Note esplicative

1. L'UAE è stata creata come unità di osservazione al fine di migliorare l'omogeneità dei risultati delle indagini statistiche per attività e quindi anche la comparabilità internazionale dei risultati, poiché a livello delle imprese si osservano forme divergenti di integrazione orizzontale e verticale, sia sul piano nazionale che su quello internazionale. Un'entità che esercita solamente attività ausiliarie per un'impresa di cui la parte non può essere considerata come una UAE separata. In realtà l'«UAE» corrisponde alla definizione fornita al paragrafo 96 dell'introduzione della ISIC (Rev. 3).

2. Le UAE che sono classificate in una voce della nomenclatura NACE (Rev. 1) possono generare prodotti che non rientrano nel gruppo omogeneo che caratterizza la loro attività a causa delle attività secondarie collegate a tali UAE che non possono essere distinte partendo dai documenti contabili disponibili. Viceversa, le UAE classificate - in funzione dell'attività principale - in una voce della nomenclatura non comprendono tutta la produzione di gruppi omogenei di prodotti determinati, poiché tali prodotti determinati possono essere trattati nell'ambito di attività secondarie e di UAE che rientrano in un'altra voce della nomenclatura.

3. Le contabilità interne delle imprese (per esempio, centri di profitti o di costi) si sono molto sviluppate secondo criteri prossimi alla nozione di attività. Esse consentono di fornire informazioni al livello delle UAE, al fine di renderle osservabili.

4. Tutti i costi delle attività ausiliarie dell'impresa devono essere attribuiti alle attività principali o secondarie e quindi alle UAE osservate in seno all'impresa.

E. L'Untià di produzione omogenea (UPO)

L'«unità di produzione omogenea» (UPO) è caratterizzata da un'attività unica, vale a dire da input di prodotti, da un processo di produzione e dall'output di prodotti omogenei. I prodotti che costituiscono gli input o gli output, sono essi stessi caratterizzati dalla loro natura, dal loro livello di lavorazione e dalla tecnica di produzione utilizzata, con riferimento ad una nomenclatura di prodotti. L'unità di produzione omogenea può corrispondere a un'unità istituzionale o a una parte di questa, ma non può mai appartenere a due unità istituzionali differenti.

Note esplicative

1. Per un'analisi precisa del processo di produzione, il sistema europeo di conti economici integrati ha adottato delle unità di produzione omogenee che consentono di esaminare le relazioni di ordine tecnico-economico. In pratica, tali unità di analisi, utilizzate in particolare per le tavole «input-output», che non possono in genere essere osservate direttamente, sono ricostruite sulla base dei dati rilevati per le unità d'osservazione.

2. Le unità di osservazione hanno per lo più attività miste o giustapposte. Esse esercitano, all'occorrenza, un'attività principale, attività secondarie - vale a dire attività che rientrano in altre branche - e attività ausiliarie quali l'amministrazione, l'acquisto, la vendita o il commercio, lo stoccaggio, la riparazione, ecc. Se un'unità di osservazione ha un'attività principale e una o più attività secondarie, essa sarà suddivisa in altrettante unità di produzione omogenea e le attività secondarie saranno riclassificate in altre rubriche della nomenclatura diverse dall'attività principale. Le attività ausiliarie dell'unità di osservazione non sono invece separate dalle attività principali o secondarie che esse servono.

3. L'unità di produzione omogenea è definita indipendentemente dall'ubicazione dell'attività della ISIC Rev. 3. La definizione di «unità di produzione omogenea» corrisponde a quella della «UPO locale». Il paragrafo 112 dell'introduzione della ISIC (Rev. 3) è infatti condizionato dal paragrafo 104.

F. Unità locale

L'«unità locale» corrisponde a un'impresa o a una parte di impresa (laboratorio, stabilimento, magazzino, ufficio, miniera, deposito) situata in una località topograficamente identificata, in tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per le quali - a prescindere da eccezioni - una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto di una stessa impresa.

Note esplicative

1. Nel caso in cui una persona lavori in più località (per la manutenzione o la sorveglianza) o lavori a domicilio, l'unità locale da cui dipende e il luogo dal quale essa riceve le istruzioni o in cui il lavoro è organizzato. Deve essere possibile precisare il posto di lavoro collegato ad ogni unità locale. Tuttavia, ogni unità giuridica - dal momento che essa funge da supporto giuridico a un'impresa o ad una parte di essa - deve avere un'unità locale sede, anche se nessuno vi lavora. D'altra parte, un'unità locale può raggruppare solo attività ausiliarie.

2. Un luogo topograficamente identificato deve essere inteso nel senso stretto della parola: due unità della stessa impresa che hanno ubicazioni diverse (anche nell'ambito della più piccola circoscrizione amministrativa dello Stato membro) devono essere considerate come due unità locali. Tuttavia, può capitare che la stessa unità locale si estenda topograficamente su più circoscrizioni amministrative contigue. In tal caso, per convenzione, è determinante l'indirizzo postale.

3. I limiti del terreno definiscono i limiti dell'impianto, restando inteso che, per esempio, le vie pubbliche che lo attraversano non interrompono necessariamente la continuità dei limiti. La definizione è prossima a quella fornita al paragrafo 101 della ISIC (Rev. 3) nella misura in cui si tratta di una localizzazione nel senso stretto, ma si distingue dalla definizione fornita al paragrafo 102 di questa introduzione nella misura in cui il senso stretto non può variare a seconda delle statistiche considerate; normalmente è inoltre richiesto il criterio dei posti di lavoro.

4. Per le esigenze dei conti regionali il SEC-REG (applicazione regionale del SEC) utilizza la stessa definizione di unità locale.

G. Unità di attività economica a livello locale (UAE locale)

L'«unità d'attività economica a livello locale» (UAE locale) è la parte di un'attività economica di competenza del livello locale.

Note esplicative

1. Ogni UAE deve avere almeno una «UAE locale»; tuttavia, l'UAE può essere costituita dal raggruppamento di parti di una o più unità locali. Per contro, un'unità locale può comprendere, in talune circostanze, unicamente un insieme d'attività ausiliarie. In tal caso è possibile una classificazione complementare dell'unità locale. D'altra parte, ogni impresa deve avere almeno una «UAE locale».

2. «L'UAE locale» corrisponde alla definizione pratica di «establishment» quale figura al paragrafo 106 dell'introduzione della ISIC (Rev. 3).

H. Unità di produzione omogenea a livello locale (UPO locale)

L'unità di produzione omogenea a livello locale (UPO locale) è la parte di un'attività di produzione omogenea di competenza del livello locale.

SEZIONE IV

Note esplicative complementari

A. Organismi dell'amministrazione pubblica e privata

1. Nel campo degli organismi della pubblica amministrazione, l'unità statistica adeguata alla raccolta ed alla compilazione delle statistiche può variare a seconda dei casi (ad esempio, amministrazione centrale, o amministrazione locale della regione, della provincia, del dipartimento, della contea, del comune, dell'agglomerato urbano). Questi diversi organismi programmano, controllano e gestiscono collettivamente le finanze dei loro organismi costitutivi (tali organi possono essere ministeri, direzioni generali, direzioni, uffici, agenzie, enti). Tuttavia, alcuni di tali organismi - in particolare le amministrazioni locali - saranno probabilmente molto più eterogenee delle società per quel che concerne il tipo d'attività.

2. Le attività di tali organismi rientrano spesso nella sezione L della NACE (Rev. 1) relativa alla «Pubblica Amministrazione e Difesa; assicurazione sociale obbligatoria», ma altri esercitano essenzialmente attività appartenenti ad altre sezioni: «Istruzione» (sezione M). «Sanità ed altri servizi sociali» (sezione N), «Altri servizi pubblici, sociali e personali» (sezione O) o altri ancora.

3. Quando si devono combinare delle serie di dati relativi ad entità del settore privato con dati relativi a tali organismi delle amministrazioni pubbliche e private classificati secondo il tipo di attività economica, è necessario utilizzare, per poterli identificare e classificare, unità statistiche che corrispondono ad entità che siano possibilmente prossime alle unità statistiche definite nel settore privato. Per tale ragione i criteri utilizzati nel settore privato devono essere, per analogia, applicati agli organismi della pubblica amministrazione. Quanto detto vale anche per gli organismi dell'amministrazione privata.

B. Le attività ausiliarie

1. Un'attività deve essere considerata come ausiliaria se essa soddisfa l'insieme delle seguenti condizioni:

a) deve servire unicamente l'unità alla quale si riferisce, ciò significa che i beni o servizi prodotti non devono essere oggetto di transazioni sul mercato,

b) deve esistere, per quanto attiene al tipo e all'importanza, nelle unità produttrici similari,

c) deve produrre servizi, o eccezionalmente beni non durevoli, che non entrino nella composizione del prodotto finale dell'unità (ad esempio, piccoli utensili o impalcature),

d) deve concorrere essa stessa ai costi correnti dell'unità, vale a dire che non deve generare investimenti fissi lordi.

2. La differenza tra attività ausiliaria, attività principale o secondaria, può essere illustrata da alcuni esempi:

- la produzione di piccoli utensili da impiegare nell'unità è un'attività ausiliaria (rispetto dell'insieme dei criteri).

- il trasporto per conto proprio è in genere un'attività ausiliaria (rispetto dell'insieme dei criteri).

- La vendita della propria produzione è un'attività ausiliaria, in base alla regola generale che non si può produrre senza vendere. Tuttavia, se nell'ambito di un'impresa di produzione è possibile identificare un punto di vendita al dettaglio (vendita diretta al consumatore finale) che costituisce, ad esempio, un'unità locale, tale punto di vendita - in via eccezionale e per talune analisi - potrà essere assimilato a un'unità di attività economica. Tale unità di osservazione sarà allora oggetto di una doppia classificazione, da un lato in base all'attività (principale o secondaria) alla quale essa è collegata all'interno dell'impresa, dall'altro in base alla sua propria attività (vendita al dettaglio).

3. Dato che in genere i processi di produzione necessitano l'appoggio di un certo numero di attività ausiliarie, la regola generale è che queste non devono essere isolate per costituire entità distinte, anche se tali attività ausiliarie sono esercitate in un'unità giuridica distinta o in un luogo distinto, e anche se esse sono oggetto di una contabilità separata. Non si deve inoltre tenere conto dell'attività ausiliaria quando si determina il codice di attività dell'entità da cui dipendono attività ausiliarie. Il migliore esempio di entità che esercita attività ausiliarie è quello del servizio amministrativo centrale o «sede».

4. Avuto riguardo alla definizione fornita al punto 1, le seguenti attività non devono essere considerate attività ausiliarie.

a) La produzione di beni o i lavori che sono parte degli investimenti fissi. Si tratta in particolare di lavori di costruzione per conto proprio. Tale modo di procedere è conforme al metodo, utilizzato nella NACE (Rev. 1), dove le unità di costruzioni per conto proprio sono classificate nell'industria edile quando sono disponibili i dati in merito;

b) la produzione che, anche se utilizzata come consumo dell'attività principale o delle attività secondarie, è per una parte significativa commercializzata;

c) la produzione di beni che diventano in seguito parte integrante della produzione dell'attività principale o dell'attività secondaria, ad esempio la produzione, da parte di un servizio di un'impresa, di scatole, recipienti ecc. per l'imballaggio dei propri prodotti;

d) la produzione di energia (centrale elettrica integrata o cokeria integrata), che tale produzione sia o meno consumata interamente per le attività principali o secondarie;

e) l'acquisto di beni per la rivendita senza trasformazioni;

f) la ricerca e lo sviluppo. Tali attività non sono molto diffuse e non forniscono servizi utilizzati nella produzione corrente.

In tutti questi casi, se sono disponibili dati distinti su tali attività, esse devono essere trattate come attività distinte e pertanto essere riconosciute come delle UAE.

5. Se delle attività ausiliarie sono esercitate a favore di un'unica entità, tali attività e le risorse che esse utilizzano costituiscono una parte integrante delle attività e delle risorse delle unità da cui esse dipendono. Tuttavia, se le attività dell'unità statistica e le attività ausiliarie corripondenti non sono esercitate nella stessa area geografica - si tratta qui di aree delimitate ai fini delle indagini statistiche - potrà essere utile raccogliere, per le categorie di dati che devono essere classificati in funzione di queste aree geografiche, informazioni supplementari distinte su tali unità, anche se esse esercitano solo attività ausiliarie.

6. Se delle attività ausiliarie sono esercitate essenzialmente a favore di due o più unità di attività economica, il costo di tali attività ausiliarie deve essere ripartito tra tutte le unità di attività economica che esse assistono. Se sono disponibili i dati sulla ripartizione dei costi che possono essere attribuiti a ciascuna delle attività distinte, i costi devono essere ripartiti su tale base. Tuttavia, se non è disponibile alcun dato di questo genere, il costo dell'attività ausiliaria deve essere ripartito tra le attività principali e le attività secondarie proporzionalmente al valore della produzione, deducendo il valore dei costi intermedi, ad esclusione dei costi delle attività ausiliarie stesse. Se tale metodo è troppo difficile da applicare, i costi delle attività ausiliarie potranno semplicemente essere ripartiti proporzionalmente al valore della produzione.

7. Quando delle attività ausiliarie sono organizzate in modo tale da servire due o più entità di un'impresa che comprende più unità, esse possono costituire in un luogo distinto un raggruppamento di attività ausiliarie. In tal caso, essendo utile coprire completamente certe attività, anche se queste sono esercitate in modo indipendente o da unità che esercitano unicamente attività ausiliarie (ad esempio, attività informatiche), potrebbe essere utile elaborare classificazioni supplementari. A tal fine, queste entità possono essere classificate anche secondo la propria attività oltre alla classificazione nell'attività dell'unità di cui esse fanno parte.

8. Può avvenire che un'attività che, inizialmente, era ausiliaria, cominci a fornire servizi destinati ad essere venduti ad altre entità. Una simile attività può svilupparsi fino al punto in cui essa cessa di essere ausiliaria e deve pertanto essere trattata come una delle attività principali o secondarie di un'entità. Per decidere se trattare un'attività particolare come attività ausiliaria o come attività principale secondaria, il solo mezzo consiste nel valutare il ruolo che essa svolge nell'insieme dell'impresa e nel tener conto dell'insieme di tali vendite.

C. Tavola sinottica per attività e ubicazione