31993L0103

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 13/12/1993 pag. 0001 - 0017


DIRETTIVA 93/103/CE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1993 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione(1) , presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro(4) , ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli prescrizioni minime riguardo all'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che, nell'ambito dei vari provvedimenti comunitari riguardanti il settore della pesca, è opportuno adottare misure in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati;

considerando che le condizioni specifiche e particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore della pesca marittima sia molto elevato;

considerando che il Parlamento europeo, in data 15 aprile 1988, ha approvato una risoluzione nella quale riconosce l'importanza della prevenzione in materia di sicurezza durante il lavoro a bordo delle navi da pesca;

considerando l'importanza che deve essere attribuita per motivi di sicurezza e di salute dei lavoratori alla localizzazione delle navi da pesca in caso di emergenza, in particolare tramite le nuove tecnologie;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(5) ; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che le direttive particolari già adottate nel campo della sicurezza e della salute durante il lavoro si applicano, salvo indicazioni contrarie, alla pesca marittima e che pertanto è opportuno precisare se del caso le peculiarità di questa attività per ottimizzare l'applicazione di queste direttive particolari;

considerando che la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi(6) , si applica appieno al settore della pesca marittima;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca definite all'articolo 2.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;

b) nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a quindici metri, per la quale, alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, o successivamente:

i) è stato concluso un contratto di costruzione o di importante trasformazione o,

ii) il contratto di costruzione o di importante trasformazione è stato concluso anteriormente alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma e che è consegnata dopo tre anni o più dalla suddetta data o,

iii) in mancanza di un contratto di costruzione,

- è stata effettuata la posa della chiglia, o

- è stata avviata una costruzione identificabile con una nave particolare, o

- è iniziato il montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o l'1 % della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;

c) nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a diciotto metri e che non è una nave da pesca nuova;

d) nave: ogni nave da pesca nuova o esistente;

e) lavoratore: qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali;

f) armatore: il proprietario registrato di una nave, a meno che la nave sia stata noleggiata a scafo nudo o sia gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione; in questo caso si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave;

g) capitano: il lavoratore che, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, comanda la nave o ne è responsabile.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

a) gli armatori si assicurino che le loro navi vengano impiegate, senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente in condizioni meteorologiche prevedibili, fatta salva la responsabilità del capitano;

b) all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE, si tenga conto degli eventuali rischi per il resto dei lavoratori;

c) gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità competente designata all'uopo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo qualora la legislazione o la regolamentazione nazionale vigente ne impongano la tenuta per questo tipo di nave o, in mancanza di esso, su un documento richiesto a tal fine.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le navi siano oggetto, ai fini dell'osservanza della presente direttiva, di controlli periodici da parte di autorità specificamente incaricare di tale missione.

Taluni controlli, riguardanti l'osservanza della presente direttiva, possono essere effettuati in mare.

Articolo 4

Navi da pesca nuove

Le navi da pesca nuove debbono soddisfare, al più tardi alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate nell'allegato I.

Articolo 5

Navi da pesca esistenti

Le navi da pesca esistenti debbono soddisfare, al più tardi sette anni dalla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate nell'allegato II.

Articolo 6

Riparazioni, trasformazioni e modifiche di vasta portata

Qualora le navi subiscano riparazioni, trasformazioni e modifiche di grande portata alla data di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, o successivamente a tale data, dette riparazioni, trasformazioni e modifiche di grande portata debbono essere conformi alle prescrizioni minime corrispondenti riportate nell'allegato I.

Articolo 7

Attrezzature e manutenzione

1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'armatore, fatta salva la responsabilità del capitano:

a) si accerti della manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e faccia sì che i difetti constatati, quando possono ledere la sicurezza e la salute dei lavoratori, vengano eliminati al più presto;

b) adotti misure intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;

c) tenga a bordo della nave mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente;

d) tenga conto delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;

e) fatte salve le disposizioni della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(7) , tenga conto delle specifiche in materia di attrezzature di protezione individuale riportate nell'allegato IV della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'armatore fornisca al capitano i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva.

Articolo 8

Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo l0 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

2. Le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9

Formazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise e comprensibili per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, segnatamente la prevenzione degli incidenti.

2. La formazione di cui al paragrafo 1 riguarda segnatamente la lotta antincendio, l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza e, per i lavoratori interessati, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, nonché i differenti metodi di segnalazione in particolare gestuale.

Questa formazione sarà oggetto di aggiornamenti resisi necessari a causa delle modifiche delle attività a bordo.

Articolo 10

Formazione approfondita delle persone che possono essere chiamate a comandare una nave

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 92/29/CEE, le persone che possono essere chiamate a comandare una nave devono ricevere una formazione approfondita riguardante:

a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;

b) la stabilità della nave e il mantenimento della stabilità in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;

c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.

Articolo 11

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti avvengono in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

Articolo 12

Adeguamento degli allegati

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore della sicurezza e della salute a bordo delle navi,

e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi,

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 23 novembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano con periodicità quadriennale alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

(1) GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 21 e GU n. C 311 del 27. 11. 1992, pag. 21.

(2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 106 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 46.

(4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 19.

(7) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18.

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA NUOVE [Articoli 4 e 6 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a)] Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dai presenti allegati sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca nuova.

1. Navigabilità e stabilità

1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego.

1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.

Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilità della nave.

Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilità della nave.

2. Impianto meccanico ed elettrico

2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:

- la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;

- il buon funzionamento di tutte le apparecchiature necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;

- il funzionamento, nei vari casi di emergenza, delle apparecchiature elettriche essenziali per la sicurezza.

2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza.

Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:

- del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;

- delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;

- del sistema di radiocomunicazione;

- della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave.

Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.

Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco.

2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le scatole dei fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili utilizzati sia corretta.

2.4. Gli scompartimenti che ospitano le batterie di accumulatori per l'elettricità devono essere adeguatamente aerati.

2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.

2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono essere controllate e provate periodicamente.

2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono stato di funzionamento.

2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a manutenzione e controllati periodicamente.

2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali ben aerati; occorre evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas.

I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in coperta.

Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti.

3. Impianto di radiocomunicazione

Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di propagazione delle onde radioelettriche.

4. Vie e uscite di sicurezza

4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarvisi.

In caso di emergenza le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio.

4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza deve essere adeguata all'ubicazione e alla funzione specifica.

Le porte di emergenza e le altre uscite di sicurezza devono avere una capacità di resistenza al fuoco pari a quella delle pareti.

4.4. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 92/58/CEE(1) .

I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare.

4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto all'illuminazione.

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonché la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e devono essere immediatamente accessibili.

I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.

La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave.

5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 92/58/CEE.

Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.

5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono essere regolarmente provati e sottoposti a manutenzione.

5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente.

6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi

Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione.

7. Temperatura dei locali

7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave.

7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistano, deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro

8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre navi.

8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.

8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere un'illuminazione di emergenza di intensità adeguata.

8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodicamente.

9. Pavimenti, pareti e soffitti

9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.

9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansioni e dell'attività fisica dei lavoratori.

9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

10. Porte

10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un dispositivo particolare.

Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso.

10.2. Le porte, e in particolare le porte scorrevoli quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.

11. Vie di circolazione - Zone di pericolo

11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività a bordo.

11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione.

Allorché detta protezione è assicurata da una battagliola, questa deve avere una altezza di almeno un metro.

11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori.

Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute.

11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.

Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa.

Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, preferibilmente con telecomando, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete.

12. Struttura dei posti di lavoro

12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo.

Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.

12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala stessa.

Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti previsti nel primo comma.

12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati in un'area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli.

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto di emergenza.

12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera.

Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.

12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.

12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo.

12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.

12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiero:

- dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti,

- dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

13. Alloggi

13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento acustico e termico e le dotazioni degli alloggi per i lavoratori e se del caso dei locali di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro le vibrazioni, il rumore, nonché contro esalazioni da altri locali che possano disturbare i lavoratori durante il loro periodo di riposo.

Se la struttura, le dimensioni e/o lo scopo della nave lo consentono, gli alloggi per i lavoratori devono essere ubicati in modo da ridurre al minimo gli effetti di movimenti e accelerazioni.

Adeguate misure devono essere adottate per quanto possibile per la protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo di tabacco.

13.2. Gli alloggi per i lavoratori devono essere correttamente ventilati per garantire un costante rifornimento di aria pulita e per prevenire la condensa.

Negli alloggi per i lavoratori deve essere prevista un'adeguata illuminazione con:

- illuminazione normale generale adeguata,

- illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai lavoratori che riposano,

- illuminazione locale in ciascuna cuccetta.

13.3. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite.

Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.

14. Impianti sanitari

14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere debitamente equipaggiati e installati docce con acqua corrente calda e fredda, lavabi e gabinetti ed i locali rispettivi devono essere opportunamente aerati.

14.2. Ciascun lavoratore deve disporre di un posto in cui sistemare gli effetti personali.

15. Pronto soccorso

Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in conformità dei requisiti dell'allegato II della direttiva 92/29/CEE.

16. Scale e passerelle d'imbarco

Deve essere disponibile una scala di imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.

17. Rumore

Si devono prendere le opportune misure tecniche affinché il livello sonoro sui luoghi di lavoro e negli alloggi sia ridotto al minimo, tenuto conto della stazza della nave.

(1) GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 23.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA ESISTENTI [Articolo 5 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a)] Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione, nelle misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente.

1. Navigabilità e stabilità

1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego.

1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave, se esistono, devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.

Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilità della nave.

Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilità della nave.

2. Impianto meccanico ed elettrico

2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:

- la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;

- il buon funzionamento di tutte le attrezzature necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;

- il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.

2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza.

Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:

- del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;

- delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;

- del sistema di radiocomunicazione;

- della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave.

Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.

Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco.

2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le scatole dei massimi fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili utilizzati sia corretta.

2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori per l'elettricità devono essere adeguatamente aerati.

2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.

2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono essere controllate e provate periodicamente.

2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono stato di funzionamento.

2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a manutenzione e controllati periodicamente.

2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali ben aerati; occorre evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di gas.

I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in coperta.

Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i guasti.

3. Impianto di radiocomunicazione

Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di propagazione delle onde radioelettriche.

4. Vie e uscite di sicurezza

4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.

4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo.

Le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente in caso di emergenza da qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio.

4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 92/58/CEE.

I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare.

4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto all'illuminazione.

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonché la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e devono essere immediatamente accessibili.

I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.

La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave.

5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformità delle normative nazionali che applicano la direttiva 92/58/CEE.

Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.

5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono essere regolarmente trovati e sottoposti a manutenzione.

5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente.

6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi

Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione.

7. Temperatura dei locali

7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave.

7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistano, deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro

8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre navi.

8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.

8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere un'illuminazione di emergenza di intensità adeguata.

8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata periodicamente.

9. Pavimenti, pareti e soffitti

9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.

9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre, per quanto possibile, di un isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansioni e dell'attività fisica dei lavoratori.

9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

10. Porte

10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un dispositivo particolare.

Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro sono in uso.

10.2. Le porte, e in particolare le porte scorrevoli quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più sicuro possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.

11. Vie di circolazione - Zone di pericolo

11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole, corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività a bordo.

11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile, un'adeguata protezione.

11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori.

Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute.

11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.

Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.

11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa.

Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete.

12. Struttura dei posti di lavoro

12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo.

Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie.

12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, ii comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala stessa.

Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti previsti nel primo capoverso.

12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati in un'area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli.

I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto di emergenza.

12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera.

Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.

12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.

12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo.

12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.

12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppiero:

- dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti,

- dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.

13. Alloggi

13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono essere strutturati in modo tale che il rumore, le vibrazioni, gli effetti di movimenti e accelerazioni nonché le esalazioni da altri locali siano ridotti al minimo.

Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata illuminazione.

13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite.

Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.

14. Impianti sanitari

14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una doccia e i rispettivi locali devono essere debitamente aerati.

15. Pronto soccorso

Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso in conformità dei requisiti dell'allegato II della direttiva 92/29/CEE.

16. Scale e passerelle d'imbarco

Deve essere disponibile una scala di imbarco, una passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO DI SOPRAVVIVENZA [Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)] Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.

1. Le navi da pesca devono disporre di adeguati dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza, comprese le attrezzature adeguate per recuperare i lavoratori caduti in mare, nonché di dispositivi di salvataggio radio, segnatamente di un radiofaro per la localizzazione dei sinistri munito di un dispositivo a sganciamento idrostatico, tenuto conto del numero di persone a bordo e dell'area in cui la nave svolge la sua attività.

2. Tutti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza devono trovarsi al posto previsto, essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere disponibili per un'utilizzazione immediata.

Essi devono essere controllati prima che la nave lasci il porto e durante il viaggio.

3. I dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza sono soggetti a ispezione a intervalli regolari.

4. Tutti i lavoratori devono essere debitamente addestrati e istruiti in previsione di qualsiasi emergenza.

5. Se la lunghezza della nave è superiore a 45 m o se l'equipaggio comporta 5 o più lavoratori, deve essere fornito a ciascun lavoratore un elenco con chiare istruzioni da seguire in caso di emergenza.

6. Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio.

Tali esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni.

I lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell'impiego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.

ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE [Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)] Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.

1. Qualora non fosse possibile escludere o limitare in modo sufficiente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori mediante i mezzi collettivi o tecnici di protezione, essi devono essere dotati di attrezzature di protezione individuale.

2. Le attrezzature di protezione individuale portate come indumenti o sopra un indumento devono essere di colore vivace ben contrastante con l'ambiente marino e ben visibili.