31993L0083

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0015 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0033


DIRETTIVA 93/83/CEE DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che gli scopi della Comunità stabiliti dal trattato comprendono il raggiungimento di un'unione sempre più stretta per i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati della Comunità, nonché la realizzazione, mediante un'azione comune, del progresso economico e sociale dei paesi della Comunità eliminando le barriere che dividono l'Europa;

(2) considerando che a tal fine il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune e di uno spazio senza frontiere interne; che questo comporta in particolare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata all'interno del mercato comune; che a tale scopo il Consiglio può adottare direttive per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'accesso e all'esercizio di attività autonome;

(3) considerando che la diffusione di programmi oltre frontiera all'interno della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento di tali obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico;

(4) considerando che per il conseguimento di tali obiettivi il Consiglio ha già adottato la direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (4), nella quale sono contenute misure riguardanti la promozione della produzione e della distribuzione di programmi televisivi su scala europea, nonché disposizioni nel settore della pubblicità televisiva e della sponsorizzazione, della tutela dei minori e del diritto di rettifica;

(5) considerando tuttavia che il conseguimento di questi obiettivi nei due settori della diffusione transfrontaliera via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri è ancora ostacolato sia da differenze che sussistono fra le leggi nazionali sul diritto d'autore che da alcune incertezze sul piano giuridico; che i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l'utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; che tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all'interno della Comunità;

(6) considerando che esiste attualmente una disparità di trattamento in termini di diritto d'autore tra la comunicazione al pubblico via satellite di radiodiffusione diretta e la comunicazione al pubblico via satellite di telecomunicazione; che la ricezione individuale è oggigiorno possibile a costi accettabili con entrambi i tipi di satellite e che, di conseguenza, non vi è alcuna ragione di lasciar sussistere questo diverso trattamento giuridico;

(7) considerando che la libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione; che in virtù della parità di trattamento, sotto il profilo del diritto d'autore, dei satelliti di radiodiffusione diretta e dei satelliti di telecomunicazione, tale incertezza normativa riguarda attualmente quasi tutti i programmi diffusi via satellite nella Comunità;

(8) considerando inoltre che la certezza del diritto, presupposto essenziale per la libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione all'interno della Comunità, viene meno quando i programmi diffusi oltre frontiera sono immessi nelle reti cablate e ritrasmessi successivamente via cavo;

(9) considerando che lo sviluppo dell'acquisizione dei diritti in via contrattuale mediante autorizzazione contribuisce già efficacemente alla realizzazione di uno spazio audiovisivo europeo; che è opportuno garantire quindi la prosecuzione di tali accordi contrattuali e promuoverne per quanto possibile l'applicazione non conflittuale;

(10) considerando che attualmente i cablodistributori non possono avere la certezza di avere effettivamente acquisito, per la diffusione dei programmi, tutti i diritti che sono oggetto di tali accordi contrattuali;

(11) considerando, infine, che non tutte le parti interessate in Stati membri diversi sono soggette nella stessa misura all'obbligo di non rifiutare senza valido motivo l'avvio di trattative per l'acquisto dei diritti necessari alla ritrasmissione via cavo o di non provocarne l'insuccesso;

(12) considerando che il quadro giuridico concernente la creazione di uno spazio audiovisivo unico, definito dalla direttiva 89/552/CEE, deve essere completato per quanto riguarda il diritto d'autore;

(13) considerando pertanto che deve essere eliminata la disparità di trattamento che esiste attualmente negli Stati membri in relazione alla diffusione di programmi tramite satelliti di telecomunicazione e che in tutta la Comunità si deve risolvere la questione fondamentale se le opere e gli altri elementi protetti siano o non siano oggetto di comunicazione al pubblico; che in tal modo le emittenti di programmi diffusi oltre frontiera saranno soggette alle stesse regole indipendentemente dal fatto che trasmettano i loro programmi tramite un satellite di radiodiffusione diretta o un satellite di telecomunicazione;

(14) considerando che l'incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all'interno della Comunità; che questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l'atto di comunicazione; che tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; che una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; che normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione;

(15) considerando che l'acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell'osservanza della normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite;

(16) considerando che il principio dell'autonomia contrattuale, sul quale si fonda la presente direttiva, permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti, con particolare riferimento a determinati metodi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche;

(17) considerando che, all'atto dell'acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell'emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell'emissione;

(18) considerando che l'applicazione del principio del paese d'origine contenuto nella presente direttiva potrebbe costituire un problema per quanto riguarda i contratti esistenti; che la presente direttiva dovrà prevedere un periodo di cinque anni per un eventuale adeguamento dei contratti esistenti, in base alla direttiva stessa; che detto principio del paese d'origine non deve pertanto applicarsi ai contratti esistenti che scadranno anteriormente al 1o gennaio 2000; che, se a tale data le parti saranno ancora interessate al contratto, le stesse parti sono autorizzate a rinegoziare le condizioni di tale contratto;

(19) considerando che i contratti di coproduzione internazionale esistenti devono essere interpretati alla luce degli obiettivi e della portata economica previsti dalle parti al momento della firma; che in passato i contratti di coproduzione internazionale spesso non hanno espressamente e specificamente trasmesso la comunicazione al pubblico via satellite nel senso della presente direttiva quale particolare forma di utilizzazione; che l'idea che si trova alla base di molti contratti di coproduzione internazionale esistenti è che i diritti di coproduzione siano esercitati separatamente e indipendentemente da ciascun coproduttore mediante ripartizione dei diritti di sfruttamento tra essi su basi territoriali; che, come regola generale, in una situazione in cui una comunicazione al pubblico via satellite autorizzata da un coproduttore pregiudicasse il valore dei diritti di sfruttamento di un altro coproduttore, l'interpretazione di un siffatto contratto esistente prevederebbe normalmente che questo ultimo coproduttore desse il suo consenso all'autorizzazione per la comunicazione al pubblico via satellite da parte del primo coproduttore; che l'esclusività linguistica di quest'ultimo coproduttore verrebbe pregiudicata se la versione linguistica o le versioni linguistiche della comunicazione al pubblico, anche là dove la versione fosse doppiata o recasse sottotitoli, coincidesse con la lingua o le lingue ampiamente comprese nel territorio assegnato dal contratto al secondo coproduttore; che la nozione di esclusività dovrebbe essere intesa in senso più ampio laddove la comunicazione al pubblico via satellite riguardasse un'opera che consistesse meramente in immagini e non contenesse dialoghi o sottotitoli; che è necessaria una norma precisa nei casi in cui il contratto di coproduzione internazionale non disciplina espressamente la ripartizione dei diritti nel caso specifico della comunicazione al pubblico via satellite ai sensi della presente direttiva;

(20) considerando che, nel ricorso di talune condizioni, le comunicazioni al pubblico via satellite provenienti da Stati terzi si considereranno avvenute in uno Stato membro della Comunità;

(21) considerando che è necessario garantire che in tutti gli Stati membri sia assicurata una tutela agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione e che essa non sia soggetta a licenza legale; che solo in tal modo è possibile evitare distorsioni di concorrenza dovute a eventuali disparità nel grado di tutela;

(22) considerando che è probabile che l'introduzione di nuove tecnologie abbia un impatto sia qualitativo che quantitativo sullo sfruttamento delle opere e su altri settori;

(23) considerando che, alla luce di questi sviluppi, il livello di tutela concessa ai sensi della presente direttiva a tutti i titolari negli ambiti contemplati dalla stessa dovrebbe essere oggetto di un esame continuo;

(24) considerando che l'armonizzazione delle legislazioni prevista dalla presente direttiva comporta l'armonizzazione delle disposizioni che assicurano un grado elevato di protezione degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; che questa armonizzazione non consentirà più a un organismo di radiodiffusione di approfittare delle disparità dei livelli di protezione trasferendo altrove le proprie attività a detrimento della produzione audiovisiva;

(25) considerando che la tutela prevista per i diritti connessi dovrà essere allineata su quella contenuta nella direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (5) ai fini della comunicazione al pubblico via satellite; che, in particolare, essa dovrà assicurare che agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi sia garantito un compenso adeguato per la comunicazione al pubblico via satellite delle loro esecuzioni o fonogrammi;

(26) considerando che le disposizioni dell'articolo 4 non impediscono agli Stati membri di estendere le presunzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 92/100/CEE ai diritti esclusivi inclusi in detto articolo 4; che inoltre l'articolo 4 non impedisce agli Stati membri di prevedere una presunzione semplice di autorizzazione di sfruttamento dei diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori, previsti in detto articolo, purché tale presunzione sia compatibile con la convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

(27) considerando che la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un'utilizzazione di opere e di esecuzioni protette dal diritto d'autore o dei diritti connessi, a seconda dei casi; che il cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; che, secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto, fatta salva l'eccezione temporanea prevista per preesistenti licenze legali;

(28) considerando che, per assicurare la corretta esecuzione dei contratti escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi, occorre disporre, in relazione all'obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d'esercizio e che di conseguenza rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo; che la presente direttiva non disciplina l'esercizio del diritto morale dell'autore;

(29) considerando che la deroga prevista dall'articolo 10 non dovrà limitare la facoltà dei titolari di diritti di cedere questi diritti a una società di gestione collettiva e, per questo tramite, di assicurarsi una partecipazione diretta al compenso pagato dal cablodistributore per la ritrasmissione via cavo;

(30) considerando che i contratti relativi all'autorizzazione della ritrasmissione via cavo devono essere favoriti da una serie di provvedimenti integrativi; che è opportuno che la parte che intende concludere un contratto globale sia obbligata a presentare le proprie proposte di accordo; che, inoltre, tutte le parti devono avere la possibilità, in qualsiasi momento, di fare appello a mediatori imparziali in grado di fornire assistenza nello svolgimento delle trattative e autorizzati a presentare proposte; che ognuna di tali proposte e le eventuali opposizioni ad esse sono notificate alle parti interessate conformemente alle norme applicabili per quanto riguarda la notifica dei documenti giuridici; che, infine, è necessario garantire che le trattative per la conclusione dei contratti non vengano interrotte senza giustificato motivo e che la partecipazione dei singoli titolari dei diritti a queste trattative non venga ostacolata senza giustificato motivo; che nessuno di questi provvedimenti destinati a favorire l'acquisto dei diritti rimette in questione la natura contrattuale dell'acquisto dei diritti di ritrasmissione via cavo;

(31) considerando che per un periodo transitorio gli Stati membri devono poter mantenere gli organi esistenti che hanno la facoltà di giudicare, nel loro territorio, i casi in cui il diritto alla ritrasmissione di un programma via cavo al pubblico sia stato rifiutato arbitrariamente o offerto a condizioni inaccettabili dagli organismi di radiodiffusione; che deve essere garantito il diritto delle parti interessate di essere ascoltate da un tale organo e che l'esistenza di quest'ultimo non deve impedire alle parti interessate il regolare ricorso ai tribunali;

(32) considerando che non appare necessario introdurre una disciplina comunitaria per tutte le fattispecie i cui effetti, ad eccezione semmai di alcuni casi trascurabili ai fini commerciali, sono percepiti esclusivamente all'interno dei confini di un unico Stato membro;

(33) considerando che occorre stabilire le disposizioni minime necessarie per realizzare e garantire su basi essenzialmente contrattuali la diffusione libera e ininterrotta di programmi via satellite oltre frontiera nonché la ritrasmissione simultanea e invariata via cavo di emissioni di radio diffusione provenienti da altri Stati membri;

(34) considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare un'eventuale futura armonizzazione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore né in quello dell'esercizio collettivo di tali diritti; che la facoltà per gli Stati membri di disciplinare le attività delle società di gestione collettiva lascia impregiudicata la libertà della negoziazione contrattuale dei diritti sancita dalla presente direttiva, purché tale negoziazione abbia luogo nell'ambito della normativa nazionale generale o specifica con riferimento alla legislazione sulla concorrenza o alla prevenzione dell'uso illecito dei monopoli;

(35) considerando che è pertanto in facoltà degli Stati membri integrare le disposizioni generali, necessarie per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, con disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno non confliggenti con gli scopi della direttiva e conformi al diritto comunitario;

(36) considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva, « satellite » è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico o che sono riservati alla comunicazione individuale privata. In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso.

2. a) Ai fini della presente direttiva, « comunicazione al pubblico via satellite » è l'atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

c) Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso.

d) Qualora una comunicazione al pubblico via satellite avvenga in uno Stato non comunitario che non prevede il livello di protezione contemplato dal capo II della presente direttiva:

i) se i segnali portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione relè situata in uno Stato membro, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta in tale Stato membro e i diritti contemplati dal capo II si possono far valere avverso la persona che gestisce la stazione relè o

ii) se non viene utilizzata una stazione relè situata in uno Stato membro, ma un organismo di radiodiffusione stabilito in uno Stato membro ha dato incarico per la comunicazione al pubblico, detta comunicazione si considera avvenuta nello Stato membro in cui l'organismo di radiodiffusione ha la sua principale sede all'interno della Comunità e i diritti contemplati dal capo II si possono far valere avverso la persona che gestisce l'organismo di radiodiffusione.

3. Ai fini della presente direttiva, « ritrasmissione via cavo » è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico.

4. Ai fini della presente direttiva, « società di gestione collettiva » è una società che gestisce o amministra il diritto d'autore o i diritti connessi al diritto d'autore quale unica attività o una delle principali attività.

5. Ai fini della presente direttiva, il registra principale di un'opera cinematografica o audiovisiva è considerato suo autore o coautore. Gli Stati membri possono prevedere che altre persone siano considerate coautori dell'opera.

CAPO II RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

Articolo 2

Diritto di radiodiffusione In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all'autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.

Articolo 3

Acquisto dei diritti di radiodiffusione 1. Gli Stati membri garantiscono che l'autorizzazione di cui all'articolo 2 possa essere acquistata esclusivamente mediante contratto.

2. Uno Stato membro può prevedere che un contratto collettivo concluso tra una società di gestione collettiva e un organismo di radiodiffusione riguardo ad una data categoria di opere possa essere esteso ai titolari dei diritti della stessa categoria non rappresentati da detta società, a condizione che:

- la comunicazione al pubblico via satellite trasmetta in simultanea un programma trasmesso a terra dalla stessa emittente, e

- il titolare di un diritto che non sia rappresentato abbia sempre la possibilità di escludere gli effetti dell'estensione del contratto collettivo alla sua opera e di esercitare i propri diritti sia su base individuale, sia su base collettiva.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle opere cinematografiche alle quali sono assimilate le opere realizzate con un procedimento analogo alla cinematografia.

4. Se la legislazione di uno Stato membro prevede l'estensione di un contratto collettivo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione quali organismi di radiodiffusione potranno avvalersi di tale legislazione. La Commissione pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

Diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione 1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione sono protetti in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 della direttiva 92/100/CEE.

2. Ai fini del paragrafo 1, la « radiodiffusione via etere » di cui alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio va considerata comprensiva della comunicazione al pubblico via satellite.

3. Per quanto concerne l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1, si applicano l'articolo 2, paragrafo 7 e l'articolo 12 della direttiva 92/100/CEE.

Articolo 5

Rapporti fra il diritto d'autore e i diritti connessi La protezione dei diritti connessi al diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la tutela del diritto d'autore.

Articolo 6

Minimo di protezione 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme di protezione più ampie di quelle contenute nell'articolo 8 della direttiva 92/100/CEE per i titolari dei diritti connessi al diritto d'autore.

2. Nell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si attengono alle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Disposizioni transitorie 1. Per quanto concerne l'efficacia temporale dei diritti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della presente direttiva, si applica l'articolo 13, paragrafi 1, 2, 6 e 7 della direttiva 92/100/CEE. L'articolo 13, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/100/CEE si applica mutatis mutandis.

2. Ai contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri elementi protetti dal diritto d'autore, in vigore al 1o gennaio 1995, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1 e degli articoli 2 e 3 si applicano dal 1o gennaio 2000 se tali contratti scadono dopo questa data.

3. Ove un contratto di coproduzione internazionale concluso prima della data di cui all'articolo 14, paragrafo 1 tra un coproduttore di uno Stato membro e uno o più coproduttori di altri Stati membri o di paesi terzi preveda espressamente un regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico, senza distinguere gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico via satellite dalle disposizioni applicabili agli altri modi di comunicazione, e ove la comunicazione al pubblico via satellite della coproduzione pregiudichi l'esclusività, ed in particolare l'esclusività linguistica, di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio, l'autorizzazione da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari per una comunicazione al pubblico via satellite richiede il consenso preventivo del detentore dell'esclusività, sia esso un coproduttore o un cessionario.

CAPO III RITRASMISSIONE VIA CAVO

Articolo 8

Diritto di ritrasmissione via cavo 1. Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono lasciare in vigore fino al 31 dicembre 1997 i sistemi di licenze vigenti al 31 luglio 1991, o la cui introduzione è a tale data espressamente prevista dalla legge.

Articolo 9

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo 1. Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d'autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l'autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

2. Se il titolare dei diritti non ne ha affidato l'esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Se questi ultimi sono amministrati da più di una società di gestione collettiva, il titolare dei diritti è libero di scegliere quella che deve considerarsi incaricata di amministrare i propri. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti e può reclamarli entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la sua opera o altro elemento protetto.

3. Uno Stato membro può prevedere che quando un titolare di diritti autorizza la emissione primaria all'interno del suo territorio di un'opera o di un altro elemento protetto, si presume che egli accetti di esercitare i diritti di ritrasmissione via cavo non su base individuale ma conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 10

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo ad opera degli organismi di radiodiffusione Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 9 non si applichi ai diritti esercitati da un organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni, indipendentemente dal fatto che i diritti in questione gli competano direttamente o siano trasferiti a tale organismo da altri titolari di diritti d'autore e/o titolari di diritti connessi.

Articolo 11

Mediatori 1. Se non vi è accordo sulla concessione di un'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, gli Stati membri prevedono che tutte le parti interessate possano far ricorso ad uno o più mediatori.

2. I mediatori hanno il compito di contribuire allo svolgimento delle trattative. Possono altresì presentare proposte per le parti.

3. Le proposte di cui al paragrafo 2 si presumono accettate da tutte le parti se nessuna di loro esprime la propria opposizione entro il termine di tre mesi. Le proposte e le eventuali opposizioni sono notificate alle parti interessate conformemente alle norme applicabili per quanto riguarda la notifica di atti giuridici.

4. I mediatori sono scelti in modo che la loro indipendenza ed imparzialità siano esenti da ogni ragionevole dubbio.

Articolo 12

Prevenzione di abusi nella fase delle trattative 1. Gli Stati membri provvedono, mediante disposizioni di diritto civile o amministrativo all'uopo, affinché le parti avviino e conducano trattative sull'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo in buona fede e non ostacolino o impediscano tali trattative senza validi motivi.

2. Gli Stati membri che, alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, abbiano un organo con la facoltà di giudicare, nel loro territorio, i casi in cui il diritto alla ritrasmissione di un programma via cavo al pubblico sia stato rifiutato arbitrariamente od offerto a condizioni inaccettabili dagli organismi di radiodiffusione, possono mantenere tale organo.

3. Il paragrafo 2 si applica per un periodo di transizione di otto anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

Gestione collettiva dei diritti Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la competenza degli Stati membri in materia di disciplina delle attività delle società di gestione collettiva.

Articolo 14

Disposizioni finali 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Entro il 1o gennaio 2000 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva formulando, se necessario, ulteriori proposte per adeguarla agli sviluppi nel settore audiovisivo.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

(1) GU n. C 255 dell'1. 10. 1991, pag. 3 e GU n. C 25 del 28. 1. 1993, pag. 43.

(2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 129 e GU n. C 255 del 20. 9. 1993.

(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 44.

(4) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

(5) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.