31993L0074

Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 22/09/1993 pag. 0023 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0145


DIRETTIVA 93/74/CEE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali tendono ad assumere un ruolo sempre più rilevante nell'alimentazione degli animali familiari; che tali prodotti vengono altresì utilizzati nell'allevamento di animali da reddito;

considerando che, in alcuni Stati membri, gli alimenti che formano oggetto della presente direttiva vengono attualmente commercializzati in modo da richiamare l'attenzione degli utilizzatori sulle loro particolari caratteristiche di composizione;

considerando che occorre elaborare una definizione comune dei prodotti; che da tale definizione deve risultare che i prodotti presentati come appositamente destinati a sopperire ad esigenze nutrizionali particolari devono avere una composizione specifica e/o essere fabbricati secondo un procedimento speciale; che è necessario stabilire il principio secondo cui tali alimenti devono distinguersi nettamente, per le loro caratteristiche e i loro fini, sia dagli alimenti comuni che da quelli a carattere medicamentoso;

considerando che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali sono alimenti la cui composizione e lavorazione devono essere appositamente studiate per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali delle categorie di animali familiari o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di venire alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile;

considerando che, nel disciplinare la commercializzazione degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, occorre provvedere affinché questi ultimi abbiano effetti positivi sugli animali a cui vengono somministrati; che, pertanto, gli alimenti devono sempre essere di qualità sana, leale e mercantile; che essi non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, né essere commercializzati in modo tale da indurre in errore;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili agli alimenti composti;

considerando che è necessario fornire all'utilizzatore informazioni esatte e pertinenti sugli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali messi a sua disposizione;

considerando che, per distinguere gli alimenti conformi ai criteri definiti dalla presente direttiva dagli altri tipi di alimenti per animali, la denominazione di tali alimenti dev'essere accompagnata dalla qualifica unica di « dietetico »;

considerando che, come per gli alimenti comuni, è opportuno dichiarare perlomeno il tenore di componenti analitici che determinano sostanzialmente la qualità dell'alimento; che si deve prevedere inoltre la dichiarazione del tenore di taluni componenti analitici supplementari, i quali conferiscono all'alimento la qualità di alimento dietetico;

considerando che occorre peraltro che tutti i produttori di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali abbiano la possibilità di indicare sull'etichetta un certo numero di informazioni utili per l'utilizzatore;

considerando che non appare opportuno subordinare a prescrizione veterinaria la vendita di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, in quanto questi non contengono sostanze medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (4), ma che, al fine di assicurare un impiego appropriato degli alimenti di tipo molto specifico, occorre avvertire l'utilizzatore che è consigliabile chiedere il parere di uno specialista prima di farne uso;

considerando tuttavia che per gli alimenti destinati a soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono alterati in forma irreversibile o di animali il cui stato patologico richiede un controllo medico dovrebbe sussistere la possibilità di far figurare sull'etichetta norme aggiuntive che prevedano una raccomandazione che inviti l'utilizzatore a chiedere preliminarmente il parere di un veterinario invece della raccomandazione generale di consultare uno specialista;

considerando che occorrerà compilare altresì, a livello comunitario, un elenco positivo delle destinazioni previste per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, indicando l'impiego preciso, le caratteristiche nutrizionali essenziali, le dichiarazioni obbligatorie o facoltative nonché disposizioni particolari di etichettatura; che, tenendo conto dell'importanza di questo elenco ai fini dell'attuazione della presente direttiva, occorre che esso sia adottato in tempo utile;

considerando che la commercializzazione degli alimenti in questione, conformi alle disposizioni della presente direttiva, non dev'essere soggetta ad alcuna restrizione sotto il profilo della composizione, delle modalità di fabbricazione, della presentazione o dell'etichettatura;

considerando che occorre accordare a ciascuno Stato membro la facoltà, ogniqualvolta un prodotto presenti un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, d'invitare la Commissione, sulla base di una motivazione circostanziata, a prendere i provvedimenti del caso;

considerando che, per tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione poteri di esecuzione delle disposizioni in materia di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente degli alimenti per animali istituito dalla decisione 70/372/CEE (5);

considerando che è indispensabile garantire un controllo efficace degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali; che i mezzi di cui solitamente dispongono i servizi di controllo talvolta non consentono, in determinate circostanze, di verificare se un alimento possiede effettivamente le particolari proprietà nutrizionali attribuitegli; che è pertanto necessario prevedere che, in caso di sospetto, il responsabile dell'immissione in commercio del prodotto collabori con il servizio di controllo nell'esercizio delle sue funzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

2. Gli Stati membri dispongono che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali possano essere commercializzati unicamente se:

- soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3,

- recano un'etichettatura conforme all'articolo 5 e

- la destinazione è riportata nell'elenco adottato ai sensi dell'articolo 6 ed essi sono conformi alle ulteriori disposizioni previste in tale elenco.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intendono per:

a) « alimenti per animali »: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, e i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione industriale, nonché le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o meno additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale;

b) « alimenti composti per animali »: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale o di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;

c) « alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali »: gli alimenti composti per animali che, per la loro particolare composizione o per lo speciale procedimento di fabbricazione con cui sono ottenuti, si distinguono nettamente sia dagli alimenti comuni che dai prodotti contemplati dalla direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (6), e sono presentati come prodotti destinati a sopperire ad esigenze nutrizionali specifiche;

d) « fine nutrizionale particolare »: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di talune categorie di animali familiari o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che di conseguenza possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti adatti al loro stato.

Articolo 3

Gli Stati membri prescrivono che la natura o la composizione degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano tali da renderli idonei a soddisfare il particolare fine nutrizionale cui sono destinati.

Articolo 4

La presente direttiva, fatte salve le disposizioni specifiche in essa contenute, lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario concernenti:

a) gli alimenti composti per animali;

b) gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali;

c) le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali;

d) taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

Articolo 5

Oltre alle disposizioni in materia di etichettatura previste all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (7), gli Stati membri prescrivono che:

1) le seguenti diciture supplementari devono figurare, nello spazio a tal fine riservato, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti per animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

a) la qualifica « dietetico » insieme alla descrizione dell'alimento;

b) la destinazione esatta, ossia il fine nutrizionale particolare;

c) l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell'alimento;

d) le dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell'allegato;

e) la durata di utilizzazione dell'alimento raccomandata.

Le indicazioni di cui alle lettere da a) ad e) devono essere conformi al contenuto dell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato e alle disposizioni generali che dovranno essere stabilite in conformità dell'articolo 6, lettera b);

2) indicazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono essere fornite, nello spazio a tal fine riservato, sempre che siano previste a norma dell'articolo 6, lettera a);

3) fatto salvo l'articolo 5 sexies della direttiva 79/373/CEE, l'etichettatura degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempreché tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito nell'elenco di destinazioni elaborato ai sensi dell'articolo 6, lettera a);

4) l'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti per animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono recare la dicitura: « Si raccomanda di chiedere il parere di uno specialista prima dell'uso ».

Può essere tuttavia previsto nell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato che, per alimenti dietetici specifici, tale dicitura sia sostituita dalla raccomandazione di chiedere l'opinione preliminare di un veterinario;

5) le disposizioni dell'articolo 5 quater, paragrafo 5 della direttiva 79/373/CEE si applicano anche agli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 destinati ad animali diversi dagli animali familiari;

6) l'etichettatura degli alimenti per animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può inoltre mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di uno o più componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati;

7) la qualifica « dietetico » è riservata esclusivamente agli alimenti per animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Sono vietate, nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti, le qualifiche diverse da « dietetico »;

8) in deroga all'articolo 5 quater, paragrafo 3 della direttiva 79/373/CEE, la dichiarazione degli ingredienti può essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino più ingredienti, anche se la dichiarazione di taluni ingredienti con il loro nome specifico è richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.

Articolo 6

Secondo la procedura prevista all'articolo 9:

a) entro il 30 giugno 1994 è compilato, in conformità dell'allegato, un elenco delle destinazioni contente:

- le indicazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettere b), c), d) e e);

- ove necessario, le indicazioni di cui all'articolo 5, punto 2 e punto 4, secondo comma;

b) possono essere definite disposizioni generali relative all'applicazione delle indicazioni di cui alla lettera a), comprese le tolleranze applicabili;

c) le misure adottate in conformità delle lettere a) e b) possono essere modificate a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Articolo 7

Gli Stati membri hanno cura che gli alimenti per animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non siano soggetti a restrizioni alla commercializzazione, per motivi riguardanti le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle ivi contenute.

Articolo 8

1. Uno Stato membro, qualora stabilisca che l'impiego di un alimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione, fornendo una motivazione dettagliata.

2. La Commissione avvia quanto prima la procedura di cui all'articolo 9 onde adottare le eventuali misure appropriate.

Articolo 9

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente degli alimenti per animali, in appresso denominato « comitato », è investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 10

Per consentire un efficace controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

1) Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché durante la fabbricazione o la commercializzazione venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale inteso ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva.

2) Se necessario, l'autorità competente può esigere dal responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti per animali la presentazione di dati e informazioni che comprovino la conformità degli stessi alle disposizioni della presente direttiva.

Qualora tali dati compaiano in una pubblicazione di facile accesso, è sufficiente un riferimento a quest'ultima.

Articolo 11

Le seguenti direttive sono modificate come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (8), è aggiunta la seguente lettera:

« f) gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. »;

2) nella direttiva 79/373/CEE:

a) all'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

« h) gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. »;

b) il testo dell'articolo 5 sexies, secondo comma, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - non possono dichiarare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli la cui dichiarazione è prevista all'articolo 5 della presente direttiva o all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (*).

(*) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23. »;

3) all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (9) è aggiunta la seguente lettera:

« f) gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. »

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 231 del 9. 9. 1992, pag. 6.

(2) GU n. C 21 del 25. 1. 1993, pag. 73.

(3) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 25.

(4) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

(5) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 42.

(7) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

(8) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

(9) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

ALLEGATO