31993L0054

Direttiva 93/54/CEE del Consiglio del 24 giugno 1993 recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 19/07/1993 pag. 0034 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0011


DIRETTIVA 93/54/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, conformemente all'articolo 28 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (4), è necessario procedere al riesame dell'elenco delle malattie specificato nell'allegato A della direttiva stessa; che tale riesame deve tener conto della relazione della Commissione sull'esperienza acquisita e del parere del comitato scientifico veterinario;

considerando che, in base al parere del comitato scientifico veterinario, l'elenco delle malattie deve essere modificato in considerazione dei nuovi dati epidemiologici e dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che occorre riesaminare la situazione riguardante malattie di origine non comunitaria e che dati epidemiologici attualmente disponibili indicano che talune malattie endemiche per la Comunità devono essere riesaminate per quanto riguarda la sensibilità di talune specie a dette malattie nonché la loro classificazione nell'elenco II o III dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE;

considerando che occorre chiarire alcune disposizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE, in particolare quelle relative alla procedura di riconoscimento di zone nonché quelle relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura non appartenenti alle specie sensibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 3:

a) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) non devono provenire da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci (*).

(*) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 93/53/CEE per quanto concerne la lotta contro talune malattie dei pesci e in particolare le malattie di cui all'elenco I.»

2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«1. Per ottenere la qualifica di "zona riconosciuta " relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, gli Stati membri presentano alla Commissione:».

3) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1. Alla luce di tali informazioni, essa decide, secondo la procedura prevista all'articolo 26, il riconoscimento delle zone. Se il servizio ufficiale revoca il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, la Commissione abroga la decisione di riconoscimento. Il riconoscimento della zona interessata viene ripristinato secondo la procedura prevista all'articolo 26.»

4) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«1. Per ottenere la qualifica di "azienda riconosciuta " in una zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, gli Stati membri presentano alla Commissione:».

5) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, nonché le loro uova o gameti, possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:».

6) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«1. I molluschi vivi di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:».

7) Il testo dell'articolo 9, punto 1, prima frase è sostituito dal testo seguente:

«1. I pesci sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere uccisi ed eviscerati prima di essere spediti.»

8) Il testo dell'articolo 9, punto 2, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«2. I molluschi vivi sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere immessi al consumo umano diretto o consegnati all'industria conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo che:»

9) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III stabilite conformemente agli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci vivi d'allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, nonché delle loro uova e gameti è subordinata alle garanzie complementari specificate in appresso.

a) Se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, detti pesci, uova e gameti devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria, da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta purché detta azienda non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d'acqua o con acque costiere o di estuario.

Tuttavia, nell'attesa del risultato del riesame di cui all'articolo 28, gli Stati membri possono, secondo la procedura prevista all'articolo 26, chiedere una deroga al comma precedente, in particolare per vietare l'introduzione in una zona riconosciuta di pesci di cui al presente paragrafo, originari di un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta purché non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d'acqua o acque costiere o di estuario. Sono stabilite secondo la stessa procedura le condizioni e le misure appropriate per garantire l'osservanza uniforme di questa disposizione. In attesa di queste decisioni, le normative nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

b) Se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C, detti pesci, uova e gameti devono, a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta, purché detta azienda non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d'acqua o con acque costiere o di estuario.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono d'applicazione per l'immissione sul mercato di molluschi d'allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II.

3. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, fissate conformemente agli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici nonché di loro uova e gameti è subordinata alle seguenti condizioni complementari:

a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono, a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria;

b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell'allegato C, devono, a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta;

c) Se sono pescati in alto mare e sono destinati alla riproduzione in zone e aziende riconosciute devono essere messi in quarantena, sotto la sorveglianza del servizio ufficiale, presso stabilimenti e secondo condizioni appropriate da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 26.

4. Le condizioni specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono d'applicazione qualora dall'esperienza pratica e/o da studi scientifici risulti che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di animali d'acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II non causa la trasmissione passiva di malattie.

La Commissione stabilisce e modifica, se necessario, in funzione del progresso tecnologico e scientifico, secondo la procedura prevista all'articolo 26, l'elenco degli animali d'acquacoltura per i quali è applicabile la deroga di cui al primo comma. Le condizioni speciali per la loro immissione sul mercato nonché il modello del documento d'accompagnamento previsto sono stabiliti e modificati secondo la stessa procedura.

5. Il presente articolo non si applica ai pesci tropicali ornamentali tenuti permanentemente in acquario.»

10) All'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Per sopperire ad un'eventuale mancanza di decisione concernente la redazione dell'elenco di cui al paragrafo 1 al 1o gennaio 1994, possono essere adottate le necessarie misure transitorie, per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista all'articolo 26.»

11) All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In attesa che vengano fissate le condizioni per l'importazione previste dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono ad applicare alle importazioni di animali e di prodotti d'acquacoltura provenienti da paesi terzi condizioni almeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato dei prodotti comunitari.»

12) Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Sono applicabili le norme, procedure e misure previste all'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE per quanto concerne i prodotti d'acquacoltura o all'articolo 18 della direttiva 91/496/CEE per quanto concerne gli animali d'acquacoltura se in un paese terzo si manifesta o si propaga una malattia infettiva o contagiosa degli animali d'acquacoltura, capace di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno Stato membro o qualora lo giustifichino altri motivi di polizia sanitaria.»

13) L'allegato A è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO A

ELENCO DI MALATTIE/AGENTI PATOGENI DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI

1 2 Malattie/Agenti patogeni Specie sensibili ELENCO I Pesci Anemia infettiva del salmone (ISA) Salmone atlantico (Salmo salar) ELENCO II Pesci Virus della setticemia emorragica virale (SHV) Salmonidi, Temolo (Thymallus thymallus); Coregone (Coregonus sp.); Luccio (Esox lucius) Rombo chiodato (Scophthalmus maximus) Virus della necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Salmonidi Luccio (Esox lucius) Molluschi conchiferi Bonamia ostreae Ostrica piatta (Ostrea edulis) Marteilla refrigens Ostrica piatta (Ostrea edulis) 1 2 Malattie/Agenti patogeni Specie sensibili ELENCO III Pesci Necrosi pancreatica infettiva (IPN) Viremia primaverile delle carpe (SVC) Bacterial kidney disease (BKD) (Renibacterium salmonidarum) Forunculosi del salmone atlantico (Aeromonas salmonicida) Enteric Red Mouth disease (ERM) (Yersinia ruckeri) Gyrodactylus salaris da specificare nel programma di cui agli articoli 12 e 13» Crostacei conchiferi Aphanomycosis (Crayfish plague) (Aphanomyces astaci)

14) Negli allegati B, C e D vanno soppressi i riferimenti all'«elenco I»dell'allegato A.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1994; essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addí 24 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 324 del 10. 12. 1992, pag. 16.(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 6.(4) GU n. L 46 del 19. 12. 1991, pag. 1.