31993D0098

93/98/CEE: Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea)

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 16/02/1993 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0202


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1o febbraio 1993 sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in forza della decisione del Consiglio, del 28 ottobre 1988, la Commissione ha partecipato, in nome della Comunità e in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri, ai negoziati condotti nell'ambito delle riunioni di un gruppo di lavoro «ad hoc» sotto gli auspici del programma «Ambiente» delle Nazioni Unite (UNEP) per la preparazione di una convenzione globale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi;

considerando che, a conclusione dei suddetti negoziati, il 22 marzo 1989 è stata adottata la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), convenzione che è stata sottoscritta dalla Comunità in forza del mandato conferito dal Consiglio con decisione del 21 marzo 1989;

considerando che detta convenzione è volta a contribuire alla protezione dell'ambiente nel settore dei rifiuti mediante un controllo più severo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e mediante una gestione ecologicamente sana di tali rifiuti; che a tal fine essa fissa procedure di controllo sull'importazione, l'esportazione ed il transito;

considerando, che con l'adozione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, concernente la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (3), il Consiglio ha fissato norme volte a ridurre e controllare tali movimenti; che dette norme volte, tra l'altro, a rendere l'attuale sistema comunitario di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti conforme alle prescrizioni della convenzione di Basilea nonché della quarta convenzione ACP-CEE;

considerando che, a norma dei suoi articoli 22 e 23, la convenzione di Basilea è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione ed adesione degli Stati, nonché alla formale conferma o approvazione di organizzazioni di integrazione politica e/o economica,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, adottata a Basilea il 22 marzo 1989.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, al deposito dello strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 22 della convenzione (4).

2. Nel contempo il presidente deposita la dichiarazione sulle competenze, allegata alla presente decisione, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3 della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 1o febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

(1) GU n. C 72 del 18. 3. 1991, pag. 67.(2) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 27.(3) GU n. L 30 del 6. 2. 1993, p. 1.(4) La data di entrata in vigore della convenzione, per quanto concerne la Comunità, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretario generale del Consiglio.