31993D0028

93/28/CEE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1992, relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0028 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0045


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1992 relativa ad un finanziamento comunitario complementare per la rete informatizzata Animo

(93/28/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), modificato da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (4), in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

considerando che il 22 luglio 1991 la Commissione ha adottato la decisione 91/426/CEE (5) che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo);

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nei primi lavori relativi alla costituzione della rete informatizzata Animo, si ravvisa l'utilità, ai fini di una maggiore sicurezza del funzionamento della rete, di mettere a disposizione di tutte le unità un medesimo software per le comunicazioni;

considerando che è necessario a tal fine concedere un finanziamento comunitario complementare che permetta la fornitura e l'installazione di tale software in tutte le unità della rete Animo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni unità Animo è dotata di un software per le comunicazioni di tipo Blast a complemento del software applicativo, per i quali sono state realizzate tutte le prove.

Articolo 2

L'azione di cui all'articolo 1 è eseguita dalla società Eurokom, avenue de la Joyeuse Entrée 1, B-1050 Bruxelles.

Articolo 3

L'azione di cui all'articolo 1 è finanziata al 100 % dalla Comunità, limitatamente ad un importo di 625 000 ECU. Tale partecipazione finanziaria è concessa su presentazione, da parte della società Eurokom, dei documenti giustificativi da trasmettersi alla Commissione anteriormente al 15 dicembre 1992.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

(3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(4) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(5) GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 27.