31992Y0708(01)

Risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi da parte dei produttori della Comunità

Gazzetta ufficiale n. C 172 del 08/07/1992 pag. 0001 - 0001


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi da parte dei produttori della Comunità (92/C 172/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso i paesi terzi (1) prescrive l'applicazione a questi prodotti di alcune disposizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento;

considerando che nel maggio 1981 la 34a assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato come raccomandazione il Codice internazionale per la commercializzazione dei succedanei del latte materno;

considerando che elevati quantitativi di questi prodotti sono venduti nei paesi terzi da produttori della Comunità;

considerando che viene giudicato molto importante che le prassi di commercializzazione nei paesi terzi non scoraggino l'allattamento materno;

considerando che l'applicazione del Codice internazionale fornisce senza dubbio un modo eccellente per raggiungere questo obiettivo in tali paesi;

considerando che la Comunità non può adottare disposizioni normative per tali paesi; che è tuttavia necessario incoraggiare l'osservanza del Codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno sui mercati di esportazione, qualora le disposizioni in vigore nel paese destinatario non vi si oppongano;

considerando che la Comunità può offrire un aiuto efficace alle autorità competenti di tali paesi nel loro sforzo di applicare il Codice internazionale sul loro territorio,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1) La Comunità contribuisce all'applicazione di opportuni metodi di commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi.

2) Per l'attuazione del punto 1, la Commissione impartisce alle sue delegazioni nei paesi terzi l'istruzione di svolgere funzioni di collegamento con le autorità competenti. Qualsiasi reclamo o lamentela riguardante i metodi di commercializzazione di un produttore della Comunità può essere notificato a tali delegazioni.

3) La Commissione è disposta ad esaminare tali casi e a ricercare una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate.

4) La presente risoluzione è comunicata dalla Commissione ai paesi interessati per le vie ufficiali.

5) La Commissione trasmette ogni due anni al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione della presente risoluzione.

(1) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992.