31992R3046

Regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 23/10/1992 pag. 0027 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 3046/92 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1992 recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri (1), in particolare l'articolo 30,

considerando che, in vista dell'istituzione della statistica del commercio tra Stati membri, il campo d'applicazione del sistema Intrastat va delimitato con precisione rispetto alle merci da includere e da escludere;

considerando che deve essere determinato il momento a partire dal quale l'operatore intracomunitario è tenuto ad adempiere in pratica i suoi obblighi d'informazione; che va altresì definita l'entità degli obblighi del terzo, al quale il soggetto tenuto all'informazione statistica (in prosieguo: l'obbligato all'informazione) trasferisce eventualmente l'onere relativo;

considerando che, segnatamente in vista di una gestione efficace dei registri degli operatori intracomunitari, è necessario specificare talune regole che i servizi interessati sono tenuti a rispettare; che è utile precisare le norme relative a determinati elementi dell'informazione statistica;

considerando che è indispensabile completare la definizione dei dati da dichiarare, nonché le modalità di dichiarazione;

considerando che è necessario stabilire l'elenco delle merci da escludere dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni;

considerando che va tenuto conto, in un primo tempo, delle vigenti procedure semplificate, nonché delle esigenze particolari di taluni settori;

considerando che le modifiche apportate alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 91/680/CEE (3) implicano l'adeguamento di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3330/91, in applicazione dell'articolo 33, primo trattino, del medesimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'elaborazione della statistica del commercio fra Stati membri, la Comunità e i suoi Stati membri applicano il regolamento (CEE) n. 3330/91, denominato in seguito « regolamento di base », secondo disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. Negli scambi fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo, nonché fra questi due Stati membri, il sistema Intrastat si applica anche alle merci che non beneficiano ancora dell'eliminazione totale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente tuttora sottoposte ad altre misure previste dall'atto di adesione.

2. Il sistema Intrastat si applica ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio (4), qualunque siano la forma ed il contenuto del documento che li accompagna, quando circolano fra i territori degli Stati membri.

Articolo 3

1. Il sistema interessato non si applica:

a) alle merci collocate oppure ottenute sotto il regime doganale del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o quello della trasformazione sotto dogana,

b) alle merci che circolano fra parti del territorio statistico della Comunità di cui almeno una non è parte del territorio della Comunità ai sensi della direttiva 77/388/CEE.

2. Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati relativi alle merci di cui al paragrafo 1 in base alle procedure doganali applicabili a tali merci.

3. In mancanza dell'esemplare statistico del documento amministrativo unico contenente i dati di cui all'articolo 23 del regolamento di base, eccetto quello citato al paragrafo 2, lettera e) del medesimo, gli uffici doganali trasmettono agli uffici statistici competenti almeno una volta al mese un elenco periodico degli stessi dati per specie di merci, secondo le modalità convenute tra detti uffici.

4. Gli articoli 2, 4, 8, 9, 12, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, degli articoli 13, 14, 19, 21 e l'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), primo trattino, del presente regolamento non si applicano alle merci di cui al paragrafo 1.

Le altre disposizioni del presente regolamento si applicano alle suddette merci, ferma restando la regolamentazione doganale ad esse applicabile.

Articolo 4

1. È obbligato all'informazione ai sensi dell'articolo 20, punto 5 del regolamento di base, qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua per la prima volta un'operazione intracomunitaria, o alla spedizione o all'arrivo.

2. L'obbligato all'informazione di cui al paragrafo 1 comunica i dati relativi alle sue operazioni intracomunitarie tramite le dichiarazioni periodiche di cui all'articolo 13 del regolamento di base, a partire dal mese del superamento della soglia di assimilazione, conformemente alle disposizioni relative alla soglia applicabile.

Gli Stati membri stabiliscono il termine di trasmissione in funzione della loro organizzazione amministrativa.

3. Tuttavia, qualora il numero di partita IVA di un obbligato all'informazione sia modificato in seguito ad un passaggio di proprietà, ad un cambiamento di nome, localizzazione, status giuridico o simili cambiamenti che non incidano in modo significativo sulle operazioni intracomunitarie, la norma di cui al paragrafo 1 non si applica a detto obbligato in occasione del cambiamento. Questi resta quindi soggetto agli oblighi statistici preesistenti al cambiamento.

Articolo 5

1. Il terzo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base è denominato in seguito terzo dichiarante.

2. Il terzo dichiarante fornisce ai servizi nazionali competenti:

a) conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, le informazioni necessarie:

- alla propria identificazione,

- all'identificazione di ogni obbligato all'informazione che gli abbia trasferito l'onere relativo;

b) per ogni obbligato all'informazione, i dati richiesti dal regolamento di base e in applicazione del medesimo.

Articolo 6

1. Le informazioni necessarie all'identificazione di un operatore intracomunitario, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, sono le seguenti:

- cognome e nome o ragione sociale;

- indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;

- alle condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento di base, numero di partita IVA.

I servizi statistici di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento di base possono tuttavia rinunciare ad una o più informazioni oppure, nelle condizioni da essi determinate, dispensare gli operatori intracomunitari dal fornirle.

Negli Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base le informazioni necessarie all'identificazione di un operatore intracomunitario sono fornite ai precitati servizi statistici dall'amministrazione fiscale di cui al suddetto articolo non appena essa ne dispone, salvo accordo contrario fra i servizi interessati.

2. L'elenco dei dati minimi da rilevare nel registro degli operatori intracomunitari, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, comprende, per ogni operatore intracomunitario, i dati seguenti:

a) anno e mese di iscrizione al registro;

b) le informazioni necessarie alla sua identificazione, come stabilite dal paragrafo 1;

c) specificazione, secondo il caso, della qualità di speditore, destinatario o dichiarante oppure, a partire dal 1o gennaio 1993, di obbligato all'informazione o terzo dichiarante, alla spedizione o alla destinazione; negli Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo indicano la qualità di speditore o destinatario di ogni operatore interessato;

d) nel caso di uno speditore o di un destinatario oppure, dal 1o gennaio 1993, di un obbligato all'informazione, per ogni mese e flusso, il valore totale delle sue operazioni intracomunitarie; nonché, a decorrere dalla stessa data, il valore di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base; tuttavia, questi dati non vanno rilevati:

- prima del 1993, negli Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base;

- se il controllo delle informazioni statistiche tramite l'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, nonché il funzionamento delle soglie statistiche citate all'articolo 28 di detto regolamento sono organizzati esternamente alla gestione del registro degli operatori intracomunitari.

I servizi nazionali competenti hanno la facoltà di rilevare secondo le proprie esigenze, altri dati nel registro.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento di base può essere considerata come eccezione giustificata il caso in cui l'onere dell'informazione non sia assunto, per determinate operazioni, dall'entità giuridica rappresentata dall'operatore ma da un elemento costitutivo di tale entità, come una succursale, un'unità d'attività economica oppure un'unità locale.

Articolo 8

Negli elenchi di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di base, l'amministrazione fiscale competente indica gli operatori intracomunitari che, in seguito a scissione, fusione o cessazione d'attività occorse durante il periodo in considerazione, non figureranno più nei suddetti elenchi.

Articolo 9

1. L'obbligato all'informazione trasmette i dati richiesti dal regolamento di base e in applicazione di quest'ultimo:

a) in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore;

b) direttamente ai servizi nazionali competenti oppure per mezzo degli uffici di rilevazione da essi istituiti a tale scopo o ad altri fini statistici o amministrativi;

c) per un periodo di riferimento determinato, a sua scelta:

- in una dichiarazione unica, entro un termine che i servizi nazionali competenti stabiliscono, nelle loro istruzioni agli obbligati all'informazione, tra il quinto e il decimo giorno lavorativo successivo alla fine di tale periodo;

- oppure in dichiarazioni; in tal caso i servizi nazionali competenti possono esigere che frequenza e termini di trasmissione siano con essi convenuti, fermo restando il termine fissato in applicazione del primo trattino par la trasmissione dell'ultima dichiarazione parziale.

2. In deroga al paragrafo 1, l'obbligato che beneficia della dispensa in forza della soglia di assimilazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento di base, è soggetto, per la trasmissione dell'informazione, esclusivamente alle norme dell'ammissione fiscale competente.

3. In virtù dell'articolo 34 del regolamento di base, le disposizioni del presente articolo sulla periodicità della dichiarazione non pregiudicano la convenzione che, in caso di trasmissione elettronica dell'informazione, preveda la fornitura dei dati in tempo reale.

4. In deroga al paragrafo 1, negli Stati membri in cui la dichiarazione statistica periodica non è distinta dalla dichiarazione fiscale periodica le disposizioni applicabili alla trasmissione della dichiarazione statistica sono stabilite nel quadro della disciplina fiscale comunitaria o nazionale.

Articolo 10

Nel supporto dell'informazione, gli Stati membri il cui territorio statistico è descritto nella nomenclatura dei paesi allegata al regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio (5) sono designati dai seguenti codici alfabetici o numerici:

Francia: FR o 001 Belgio e Lussemburgo: BL o 002 Paesi Bassi: NL o 003 Germania: DE o 004 Italia: IT o 005 Regno Unito: GB o 006 Irlanda: IE o 007 Danimarca: DK o 008 Grecia: GR o 009 Portogallo: PT o 010 Espagna: ES o 011

Articolo 11

Per determinare la quantità delle merci da menzionare nel supporto dell'informazione si deve intendere per:

a) massa netta: la massa propria della merce, priva di tutti gli imballaggi; va menzionata in chilogrammi;

b) unità supplementari: le unità di misura della quantità diverse da quelle di misura della massa espresse in chilogrammi; devono essere menzionate conformemente alle indicazioni riportate nella vigente versione della nomenclatura combinata in corrispondenza delle rispettive sottovoci e la cui lista è pubblicata nella prima parte « Disposizioni preliminari » di detta nomenclatura.

Articolo 12

1. L'indicazione del valore delle merci, secondo l'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di base, implica:

- per specie di merce, l'indicazione del valore statistico;

- per dichiarazione statistica, l'indicazione dell'importo fatturato.

2. Il valore statistico è stabilito:

- alla spedizione, partendo dalla basa imponibile da determinare a scopi fiscali, conformemente alla direttiva 77/388/CEE, per le forniture di beni di cui all'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a) della medesima, e, se del caso, per le operazioni previste sub A, paragrafo 1, lettera b) dello stesso articolo, deducendo tuttavia le tasse deducibili a causa della spedizione; essa comprende invece le spese di trasporto e di assicurazione relative alla parte del tragitto situata nel territorio statistico dello Stato membro di spedizione;

- all'arrivo, partendo dalla base imponibile da determinare a scopi fiscali, conformemente all'articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE, per le acquisizioni di beni, deducendo tuttavia le tasse dovute a causa dell'immissione al consumo, le spese di trasporto e di assicurazione relative alla parte di tragitto situata nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

Il valore statistico deve essere dichiarato conformemente al primo comma, anche se la base imponibile non deve essere determinata a scopi fiscali.

Per le merci risultanti da operazioni di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se le merci fossero state interamente prodotto nello Stato membro di perfezionamento.

3. L'importo fatturato corrisponde all'importo totale fuori IVA delle fatture o dei documenti sostitutivi relativi a tutte le merci oggetto di una dichiarazione statistica.

4. L'obbligato all'informazione ha la facoltà di suddividere l'importo fatturato per specie di merce.

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che l'importo fatturato sia suddiviso per specie di merce. In tal caso essi calcolano il valore statistico e dispensano l'obbligato all'informazione statistica dall'indicare tale valore. Tuttavia è possibile esigere dagli obbligati, secondo il metodo del campione, di comunicare l'informazione relativa alle spese accessorie.

Il secondo comma si applica o a tutti gli obbligati che debbono trasmettere la dicharazione periodica di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base oppure solamente agli obbligati che beneficiano dell'applicazione delle soglie di semplificazione.

5. Gli Stati membri possono esercitare la facoltà prevista dal paragrafo 4, secondo comma anche se la loro organizzazione amministrativa non consente di adottare la misura di semplificazione che, secondo detto comma, deve accompagnare l'esercizio della suddetta facoltà, cioè la dispensa dal menzionare il valore statistico.

Tuttavia, nelle istruzioni relative alla dichiarazione statistica che essi inviano agli obbligati all'informazione, sono esposte, preventivamente, le ragioni tecniche che giustificano la richiesta di menzione, per specie di merce, sia del valore statistico che dell'importo fatturato.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un esemplare delle istruzioni di cui sopra entro il 1o novembre 1992 e, in seguito, ogniqualvolta esse siano sottoposte a revisione.

6. Nel caso di lavorazione per conto terzi l'importo fatturato corrisponde a quello calcolato per la lavorazione, comprese le eventuali spese accessorie. Tale importo è indicato solo per la spedizione e l'arrivo successivi alla lavorazione.

7. Per spese accessorie si intendono le spese generate da un movimento di merci fra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro di arrivo, come le spese di trasporto e assicurazione.

Articolo 13

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) « transazione », qualsiasi atto, commerciale o no, implicante un movimento di merci che costituisce l'oggetto della statistica del commercio fra gli Stati membri;

b) « natura della transazione », le caratteristiche che distinguono le transazioni fra loro.

2. Le transazioni si distinguono secondo la loro natura conformemente all'elenco contenuto nell'allegato I.

Nel supporto dell'informazione statistica la natura della transazione è indicata dal numero di codice corrispondente alla categoria appropriata della colonna A del suddetto elenco.

3. Nei limiti dell'elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prescrivere la rilevazione dei dati inerenti alla natura dell'operazione di transazione fino al livello di quella che praticano per gli scambi con i paesi terzi, sia che tali dati vengano rilevati in quest'ambito come dati sulla natura dell'operazione, sia che vengano rilevati come dati sul regime doganale.

Articolo 14

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per « condizioni di consegna » le disposizioni del contratto di vendita relative alle rispettive obbligazioni del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, di cui all'allegato II.

2. Nei limiti dell'elenco di cui al paragrafo 1, e salvo il disposto del paragrafo 3,

a) gli Stati membri che applicano l'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, prescrivono, nel supporto dell'informazione, la rilevazione dei dati relativi alle condizioni di consegna e stabiliscono le modalità di indicazione di questi ultimi;

b) gli altri Stati membri possono prescrivere, nel supporto dell'informazione, la rilevazione dei dati relativi alle condizioni di consegna fino al livello di quella che praticano per gli scambi con i paesi terzi.

3. Le condizioni di consegna sono indicate, per ogni tipo di merce, da una delle abbreviazioni contenute nell'elenco menzionato al paragrafo 1.

Articolo 15

1. Per presunta forma di trasporto si intende, alla spedizione, la forma di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, la forma di trasporto determinata dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

2. Le forme di trasporto da menzionare nel supporto dell'informazione statistica sono:

Codice Denominazione 1 Trasporto marittimo 2 Trasporto ferroviario 3 Trasporto stradale 4 Trasporto aereo 5 Spedizioni postali 7 Installazioni fisse di trasporto 8 Trasporto per vie d'acqua 9 Propulsione propria

Nel supporto la forma di trasporto è designata dal numero di codice corrispondente.

Articolo 16

1. Per « paese d'origine » si intende il paese del quale le merci sono originarie.

Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

2. Il paese d'origine è indicato dal numero di codice ad esso attribuito nella vigente versione della nomenclatura dei paesi allegato al regolamento (CEE) n. 1736/75, salve le disposizioni dell'articolo 47, ultimo periodo del suddetto regolamento.

Articolo 17

1. Per « regione d'origine » s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; altrimenti, la regione di origine è sostituita da quella in cui si è svolta l'attività di commercializzazione oppure da quella da cui le merci sono state spedite.

2. Per « regione di destinazione » s'intende la regione dello Stato membro di arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; altrimenti, la regione di destinazione è sostituita da quella in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione oppure da quella verso cui le merci sono spedite.

3. Ogni Stato membro che fa uso della facoltà prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base elabora l'elenco delle regioni e stabilisce il codice, che non superi i due caratteri, in base al quale esse vanno indicate nel supporto dell'informazione.

Articolo 18

1. Per porto o aeroporto di carico s'intende il porto o l'aeroporto, situato nel territorio statistico dello Stato membro di spedizione, in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto attivo tramite il quale si presume che abbandonino il suddetto territorio.

2. Per porto o aeroporto di scarico s'intende il porto o l'aeroporto, situato nel territorio statistico dello Stato membro di arrivo, in cui le merci sono scaricate dal mezzo di trasporto attivo tramite il quale si presume che siano entrate nel suddetto territorio.

3. Ogni Stato membro che fa uso della facoltà prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) o d) del regolamento di base elabora l'elenco dei porti e aeroporti da indicare nel supporto dell'informazione e stabilisce il codice in base al quale essi vanno indicati.

Articolo 19

1. Per regime statistico s'intende la categoria di spedizioni o di arrivi nell'ambito della quale si svolge una determinata operazione intracomunitaria e che non è indicata in modo sufficiente né nella colonna A, né nella colonna B dell'elenco delle transazioni contenuto nell'allegato I.

2. Ogni Stato membro che intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, lettera e) del regolamento di base elabora l'elenco dei regimi statistici da indicare nel supporto dell'informazione e stabilisce il codice in base al quale essi vanno indicati.

Articolo 20

Dall'elaborazione e, quindi, in virtù dell'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento di base, dalla rilevazione, sono esclusi i dati riguardanti le merci figuranti nell'elenco contenuto nell'allegato III.

Articolo 21

1. Ai fini del presente regolamento, i « movimenti particolari di merci », sono i movimenti di merci contraddistinti da caratteristiche significative per l'interpretazione dell'informazione riguardanti o il movimento in quanto tale, o la natura delle merci, o la transazione che provoca il movimento di merci, o lo speditore o il destinatario delle merci.

2. In assenza di disposizioni emanate in conformità dell'articolo 33 del regolamento di base, gli Stati membri possono avvalersi, per quanto riguarda i dati relativi a movimenti particolari di merci, delle procedure semplificate applicate, a norma del regolamento (CEE) n. 1736/75, prima della data di cui all'articolo 35, secondo comma del regolamento di base.

3. Gli Stati membri che desiderano disporre di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base possono, in deroga al detto articolo, organizzare la rilevazione di tale informazione, per uno o più gruppi di prodotti determinati, purché lascino all'obbligato all'informazione la scelta se fornire quest'ultima secondo la nomenclatura combinata oppure secondo suddivisioni supplementari.

Gli Stati membri che esercitano tale facoltà ne informano la Commissione, precisando i motivi che giustificano la loro decisione. Inoltre essi forniscono l'elenco delle sottovoci in questione della nomenclatura combinata e descrivono il modo di rilevazione impiegato.

Articolo 22

1. I riferimenti alla direttiva 77/388/CEE che figurano nel regolamento di base sono così modificati:

- nell'articolo 5, secondo comma, i termini « in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7 della direttiva precitata » sono sostituiti dai termini « in conformità della direttiva 91/680/CEE del Consiglio (*).

(*) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1. »;

- nell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), i termini « ai sensi della direttiva 77/388/CEE, in base alle disposizione dell'articolo 28, paragrafo 7 alla medesima » sono sostituiti da « ai sensi della direttiva 91/380/CEE »;

- nell'articolo 11, paragrafi 3 e 7, i termini « l'articolo 28, paragrafo 7 della direttiva 77/388/CEE » sono sostituiti da « la direttiva 91/680/CEE »;

- nell'articolo 20, punti 3) e 4), i termini « primo trattino e qualora si applichino loro le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 7 della direttiva 77/388/CEE secondo trattino » sono soppressi.

2. Negli articoli 5, secondo comma, 10, paragrafo 3, lettera b), e 11, paragrafi 2, lettere b), e 7 del regolamento di base, le espressioni « soggetti istituzionalmente esenti dall'IVA », « coloro che sono istituzionalmente esenti dall'IVA » e « soggetti passivi esonerati », « soggetti passivi esonerati dall'IVA » e « soggetti passivi dell'IVA esonerati », sono sostituite, le prime due, dall'espressione « persone giuridiche non soggette all'IVA » e, le ultime tre, dall'espressione « soggetti all'IVA che eseguono esclusivamente operazioni che non danno diritto a deduzione ».

3. Nell'articolo 20 del regolamento di base:

a) al punto 5, lettere a) e b), il termine « risiedendo » è sostituito dai termini « essendo stata identificata a fini IVA »;

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

« 7) Il periodo di riferimento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, primo trattino è:

- per le merci alle quali si applica il sistema Intrastat, il mese civile nel corso del quale l'IVA è diventata esigibile a titolo delle consegne o delle acquisizioni intracomunitarie di beni oggetto dei movimenti da rilevare conformemente al presente articolo; quando il periodo al quale si riferisce la dicharazione periodica fiscale di un soggetto passivo dell'IVA non corrisponde ad un mese, un trimestre, un semestre o un anno civile, gli Stati membri possono adeguare la periodicità degli obblighi di dichiarazione statistica di detto obbligato principale a quella dei suoi obblighi di dichiarazione fiscale;

- per le merci alle quali non si applica il sistema Intrastat, secondo i casi:

- il mese civile durante il quale esse sono state poste o mantenute sotto il regime doganale di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o sotto quello di trasformazione sotto dogana, oppure sono state immesse in libera pratica in seguito ad uno di detti regimi;

- il mese civile durante il quale, circolando tra parti del territorio statistico della Comunità di cui almeno una non fa parte del territorio della Comunità ai sensi della direttiva 77/388/CEE, sono state oggetto di formalità di spedizione o di formalità all'arrivo. »

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni relative agli articoli menzionati all'articolo 35, secondo comma del regolamento di base si applicano a decorrere dalla data stabilita per i suddetti articoli. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1992. Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

ALLEGATO I

Elenco delle transazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2

Colonna A Colonna B 1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7, 8) (a) (b) (c) 1. Acquisto/vendita definitiva (b)

2. Spedizione in visione o in prova, spedizioni con diritto di restituzione e in conto deposito

3. Operazioni di compensazione (baratto)

4. Vendita a viaggiatori stranieri per loro uso personale

5. Leasing finanziario (c) 2. Restituzione di merci dopo la registrazione della transazione originale sotto il codice 1 (d); sostituzione di merci a titolo gratuito (d) 1. Rispedizione di merci

2. Sostituzione di merci rispedite

3. Sostituzione (per es. in garanzia) di merci non rispedite 3. (Transazioni (non temporanee) che implicano un trasferimento di proprietà senza compensazione (finanziaria o altra) 1. Merci fornite nel quadro di programmi totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea

2. Altri aiuti pubblici

3. Altri aiuti (privati, organizzazione non governative) 4. Spedizione di merci in vista di una trasformazione per conto terzi (e) o di una riparazione (f) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7) 1. Lavorazione per conto terzi

2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso

3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito 5. Spedizione di merci dopo una trasformazione per conto terzi (e) o una riparazione (f) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7) 1. Lavorazione per conto terzi

2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso

3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito 6. Transazioni senza trasferimento di proprietà (per esempio: locazione, prestito, leasing operativo (g) ed altro uso temporaneo (h) ad eccezione della lavorazione per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione) 1. Locazione, prestito, leasing operativo

2. Altri usi temporanei 7. Spedizioni merci nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi di produzione intergovernativi (per es. Airbus) 8. Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di installazione facenti parte di un contratto generale (i) 9. Altre transazioni

(a) Va qui registrata la maggior parte delle spedizioni e degli arrivi, ossia le operazioni in cui:

- avviene un trasferimento di proprietà fra residenti e non residenti;

- ha o avrà luogo un pagamento o un'altra compensazione.

Rientrano in questa voce anche i movimenti fra imprese collegate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è pagamento immediato.

(b) Compresi i pezzi di ricambio e altre sostituzioni effettuate a titolo oneroso.

(c) Compreso il leasing finanziario: i pagamenti in leasing sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore della merce. I benefici e i rischi della proprietà sono trasferiti al locatario; allo scadere del contratto, egli diventa anche giuridicamente proprietario.

(d) La rispedizione e la sostituzione di merci originariamente registrate nelle rubriche da A3 a A9 devono figurare nella rubrica corrispondente.

(e) Sotto le rubriche A4 e A5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi (sotto controllo doganale o no). Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.

(f) La riparazione consiste nel ripristino della funzione originaria di una merce e può comprendere, in una certa misura, anche lavori di ricostruzione o di miglioria.

(g) Leasing operativo: tutti i contratti di leasing, escluso il leasing finanziario [vedi nota (c)].

(h) Tutte le esportazioni/importazioni di merci di cui sia già prevista la successiva reimportazione/riesportazione, senza trasferimento di proprietà.

(i) Nella rubrica 8 della colonna A devono essere registrate soltanto le transazioni per le quali non ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'insieme dell'operazione. In caso contrario le transazioni devono essere registrate sotto la rubrica 1 della colonna A.

ALLEGATO II

Elenco delle condizioni di consegna di cui all'articolo 14

Prima casella Significato Luogo da precisare (1) Codici Incoterm Incoterm CCI/CEE Ginevra EXW Franco fabbrica ubicazione della fabbrica FCA Franco vettore punto indicato FAS Franco sotto bordo porto d'imbarco convenuto FOB Franco a bordo (CAF) porto d'imbarco convenuto CFR Costo e nolo (C& F) porto di destinazione convenuto CIF Costo, assicurazione, nolo porto di destinazione convenuto CPT Nolo/porto pagato fino . . . punto di destinazione convenuto CIP Nolo/porto e assicurazione pagati fino . . . punto di destinazione convenuto DAF Reso frontiera luogo di consegna convenuto alla frontiera DES Reso franco bordo nave a destino porto di destinazione convenuto DEQ Reso franco banchina sdoganato . . . porto convenuto DDU Reso non sdoganato luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione DDP Reso sdoganato luogo di consegna convenuto nel paese d'importazione XXX Altri condizioni di consegna indicare chiaramente le condizioni riprese nel contratto

(1) da precisare eventualmente nella casella 6 (solo per il modulo Intrastat N)

Seconda casella

1: luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione

2: luogo situato in un altro Stato membro

3: altri (luogo all'esterno della Comunità)

ALLEGATO III

Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 20

Sono esclusi i dati relativi alle merci seguenti:

a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;

b) soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;

c) per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:

1. merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;

2. doni a capi di Stato, membri del governo o del parlamento;

3. oggetti in circolazione nell'ambito del reciproco aiuto amministrativo;

d) nel caso in cui gli scambi siano di natura passeggera, fra l'altro:

1. merci destinate a fiere ed esposizioni;

2. scenari teatrali;

3. giostre ed altre attrazioni fieristiche;

4. attrezzature professionali, ai sensi della convenzione doganale internazionale dell'8 giugno 1968;

5. pellicole cinematografiche;

6. apparecchi e materiale per esperimenti;

7. animali da concorso, d'allevamento, da corsa, ecc.;

8. campioni commerciali;

9. mezzi di trasporto, contenitori e materiale accessorio da trasporto;

10. imballaggi;

11. merci in locazione;

12. apparecchi e materiale necessari per lavori di genio civile;

13. merci destinate ad essere oggetto di esami, analisi o prove;

e) nei casi in cui non sono oggetto di una transazione commerciale:

1. ordini, onorificenze, premi, medaglie e insegne commemorative;

2. materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso o consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;

3. corredi da sposa, oggetti provenienti da trasloco o eredità;

4. feretri, urne funebri, oggetti di arredo funebre e oggetti destinati alla manutenzione di tombe e monumenti funebri;

5. stampati pubblicitari, istruzioni per l'uso, listini prezzi correnti ed altri articoli pubblicitari;

6. merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente;

7. zavorra;

8. fotografie, pellicole esposte e sviluppate, progetti, disegni, copie di piani, manoscritti, incartamenti, stampati amministrativi, archivi e bozze di stampa, nonché qualsiasi supporto d'informazione impiegato nell'ambito di uno scambio intracomunitario d'informazioni;

9. francobolli;

10. prodotti farmaceutici impiegati in manifestazioni sportive internazionali;

f) prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni in vista della tutela delle persone o dell'ambiente;

g) merci oggetto di traffici non commerciali fra persone fisiche residenti nelle zone limitrofe degli Stati membri; prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati all'esterno, ma in immediata vicinanza del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda;

h) merci che lasciano un determinato territorio statistico per rientrarvi dopo aver attraversato, direttamente o con soste relative al trasporto, un territorio straniero.