31992L0109

Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 19/12/1992 pag. 0076 - 0082
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0007


DIRETTIVA 92/109/CEE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1992 relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che taluni Stati membri hanno adottato misure volte a sorvegliare la fabbricazione e l'immissione in commercio di determinate sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; che altri Stati membri stanno per adottare misure analoghe; che è pertanto necessario stabilire norme comuni a livello comunitario in vista della realizzazione del mercato interno unico per evitare qualunque distorsione della concorrenza nel commercio lecito delle suddette sostanze e per garantire un'applicazione uniforme delle norme emanate;

considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, qui di seguito denominata « convenzione delle Nazioni Unite »; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della suddetta convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competente;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite che riguarda il commercio dei precursori, ossia delle sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, viene applicato nell'ambito degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi in forza del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (4);

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite prevede l'adozione di adeguati provvedimenti per sorvegliare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori; che con decisioni adottate nel corso della trentacinquesima sessione la commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti ha completato l'elenco delle sostanze contenute nelle tabelle di tale convenzione; che si impone di inserire disposizioni corrispondenti nella presente direttiva, al fine di individuare eventuali diversioni illecite di droghe, di sconfinare le importazioni fraudolenti nella Comunità e di garantire l'applicazione di regole comuni di vigilanza sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite è basato su un sistema di sorveglianza degli scambi delle sostanze in parola; che la maggior parte degli scambi di tali sostanze è pienamente lecita; che la documentazione e l'etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sostanze, devono essere sufficientemente chiare; che, nel dotare le autorità competenti dei necessari mezzi di azione, si rende opportuno predisporre, nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta collaborazione con gli operatori interessati, nonché su metodi di raccolta, scambio e utilizzazione delle informazioni;

considerando, d'altro canto, che i metodi di diversione evolvono con grande rapidità e che si ritiene, a livello internazionale, che le procedure identificate all'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite debbano essere rafforzate per lottare efficacemente contro le diversioni dei prodotti in questione;

considerando che la Commissione e sette Stati membri hanno partecipato ai lavori del gruppo d'azione sui prodotti chimici, creato dal vertice economico di Houston (G7) il 10 luglio 1990, per mettere a punto procedure efficaci in modo da impedire la diversione dei precursori e dei prodotti chimici essenziali per la fabbricazione illecita di droga; che nel corso di tali lavori vi è stato un completo coordinamento comunitario nonché una stretta consultazione con i rappresentanti dell'industria e del commercio;

considerando che la relazione finale del gruppo d'azione sui prodotti chimici è stata approvata dal vertice economico di Londra (G7) il 15 luglio 1991;

considerando che questa relazione finale, pur riconoscendo che la convenzione delle Nazioni Unite costituisce lo strumento di base per la cooperazione internazionale in materia, contiene alcune raccomandazioni per il rafforzamento delle misure nazionali e internazionali in funzione della suddetta convenzione;

considerando che per le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I della presente direttiva è necessario sorvegliare che la loro fabbricazione o il loro impiego siano subordinati al possesso di un'autorizzazione; che il ralascio di tali sostanze debba altresì essere autorizzato soltanto nel caso in cui i destinatari delle consegne siano specificamente autorizzati, a titolo generale o particolare, a ricevere, detenere o manipolare dette sostanze;

considerando che si rende necessario adottare delle misure volte a stabilire una stretta cooperazione con gli operatori interessati affinché questi notifichino le operazioni sospette alle autorità competenti;

considerando che è necessario istituire meccanismi di cooperazione amministrativa; che, a questo proposito, per quanto riguarda le competenti autorità della Comunità, è opportuno basarsi sul regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (5); che occorre prestare particolare attenzione al carattere riservato degli scambi di informazioni;

considerando che è necessario che ciascuno Stato membro preveda sanzioni sufficientemente dissuasive per prevenire eventuali infrazioni alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a stabilire una sorveglianza intracomunitaria di talune sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, al fine di evitarne la diversione.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) « sostanze classificate »: le sostanze che figurano nell'allegato I, inclusi i miscugli di tali sostanze. Sono esclusi i medicinali o altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione;

b) « immissione in commercio »: qualsiasi cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, delle sostanze classificate fabbricate nella Comunità o in libera pratica nella Comunità;

c) « operatore »: una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate;

d) « organo internazionale di controllo degli stupefacenti »: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972.

TITOLO II

CONTROLLO DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Articolo 2 Documentazione e etichettatura

Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'immissione in commercio delle sostanze classificate sia soggetta ai seguenti obblighi:

1) tutte le transazioni commerciali che portano all'immissione in commercio delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I devono essere adeguatamente documentate,

a) in particolare, i documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata, come indicato nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I;

- il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo e il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;

- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario;

b) la documentazione deve inoltre comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze. Le modalità della presente disposizione saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2. Nell'esame di tale modalità sarà tenuto debito conto del fatto che un acquirente regolare, presso un fornitore, di una delle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I può fornire una dichiarazione unica concernente tutte le transazioni di tale sostanza per il periodo di un anno.

2) Tuttavia gli obblighi di cui al punto 1 non vigono per le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'allegato II.

3) Gli operatori appongono etichette su sostanze delle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

4) Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo del punto 1.

5) La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa la/le autorità competente/i al fine di garantire l'applicazione della presente direttiva.

Esso informa la Commissione circa la/le autorità competente/i all'uopo designata/e.

Articolo 4

Sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché la fabbricazione o l'immissione in commercio all'interno della Comunità delle sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I siano subordinate al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti.

2. Nel valutare se sia opportuno rilasciare una licenza l'autorità preposta prende in considerazione segnatamente la competenza e l'integrità del richiedente.

La licenza può essere sospesa o revocata dall'autorità competente qualora esistano ragionevoli motivi di credere che il titolare non sia più idoneo a detenere la licenza o non siano più soddisfatti i requisiti per i quali era stata rilasciata.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché qualunque operatore in possesso di una licenza ai sensi del paragrafo 1 fornisca le sostanze classificate, elencate nella categoria 1 dell'allegato I, unicamente alle persone specificamente autorizzate, a titoto generale o particolare, a ricevere, detenere o manipolare tali sostanze.

4. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione o nell'immissione in commercio delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato I sono tenuti a dichiarare ed a aggiornare presso le autorità competenti gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o a partire da cui le commercializzano.

Articolo 5 Cooperazione

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per realizzare una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori affinché questi ultimi:

- notifichino immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione, destinate all'immissione in commercio o alla lavorazione, a seconda dei casi, costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

- forniscano alle autorità competenti le informazioni di carattere globale che dette autorità possono loro richiedere in merito alle loro transazioni relative a sostanze classificate.

TITOLO III

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 6 Poteri delle autorità competenti

Per garantire la corretta applicazione degli articoli 2 e 4 ciascuno Stato membro adotta, in conformità del proprio ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti:

a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordine di sostanze classificate od operazioni in cui intervengano dette sostanze;

b) di avere accesso ai locali professionali degli operatori per raccogliere prove di illeciti.

TITOLO IV

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 10, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, segnatamente le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Articolo 9

1. Per consentire di adattare, se necessario, il dispositivo di controllo delle sostanze classificate, le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'applicazione delle misure di controllo previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto concerne le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché i metodi di diversione e di fabbricazione illecita.

2. La Commissione, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, predispone, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e in consultazione con gli Stati membri, una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90. Il comitato esamina ogni problema relativo all'applicazione della presente direttiva, eventualmente sollevato dal presidente, sia di propria iniziativa che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente aplicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al secondo comma.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 è applicabile in particolare per:

a) la determinazione, se necessario, delle condizioni relative alla documentazione e all'etichettatura di miscugli e preparazioni di sostanze della categoria 2 dell'allegato I di cui trattasi all'articolo 2;

b) l'emendamento degli allegati della presente direttiva qualora gli allegati della convenzione delle Nazioni Unite risultino essi stessi modificati;

c) la modfica dei valori soglia previsti nell'allegato II.

Articolo 11

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 7 e 10 prima del 1° gennaio 1993 e le altre disposizioni della presente direttiva prima del 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. C 21 del 29. 1. 1991, pag. 17.

(2) GU 25 del 13. 5. 1992, pag. 195 e decisione del 18 novembre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 58.

(4) GU 57 del 20. 12. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 900/92 (GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1).

(5) GU 44 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

ALLEGATO I

CATEGORIA 1

>SPAZIO PER TABELLA>

I sali delle sostanze elencate in questa categoria in tutti i casi in cui tali sali siano possibili.

CATEGORIA 2

>SPAZIO PER TABELLA>

I sali delle sostanze elencate in questa categoria in tutti i casi in cui tali sali siano possibili.

CATEGORIA 3

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) I sali delle sostanze elencate in questa categoria in tutti i casi in cui tali sali siano possibili.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>