31992L0100

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0061 - 0066


DIRETTIVA 92/100/CEE DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e gli articoli 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito e che tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all'emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all'emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti;

considerando che tali differenze devono essere eliminate per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8 A del trattato, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall'articolo 3, lettera f) del trattato;

considerando che il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un'importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti ed i produttori di fonogrammi e di pellicola, e che si registra un pericoloso aumento della pirateria in tale materia;

considerando che l'adeguata tutela delle opere formanti oggetti del diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di riproduzione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità;

considerando che la protezione offerta dal diritto d'autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica;

considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti;

considerando che queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi e che la prestazione di queste attività dev'essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità;

considerando che, nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata dalla istituzione di un quadro giuridico armonizzato nella Comunità;

considerando che occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d'autore e i diritti connessi in molti Stati membri;

considerando che la disciplina comunitaria in materia di diritto e di noleggio e di prestito e di alcuni diritti connessi al diritto d'autore può limitarsi a stabilire che gli Stati membri riconoscono i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie di titolari e, inoltre, a stabilire i diritti di fissazione, riproduzione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi;

considerando che è necessario definire le nozioni di noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva;

considerando che è auspicabile, a fini di chiarezza, escludere dal diritto di noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva talune forme di cessione, quali ad esempio la cessione di fonogrammi o di pellicole (opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno) ai fini della loro proiezione in pubblico o della radiodiffusione, la cessione a fini di esposizione o la messa a disposizione a scopo di consultazione in loco; che, ai sensi della presente direttiva, il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico;

considerando che, quando un prestito effettuato da un'istituzione aperta al pubblico dà luogo a un pagamento il cui importo non supera il corrispettivo necessario a coprire le spese di funzionamento dell'istituzione, non vi sono vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti ai sensi della presente direttiva;

considerando che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevano un'irrinunciabile equa remunerazione e mantengano la possibilità di affidare l'amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano;

considerando che l'equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all'atto della stipulazione del contratto o successivamente;

considerando che l'equa remunerazione deve tener conto dell'importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola;

considerando che è anche necessario proteggere almeno i diritti degli autori, per quanto riguarda il prestito pubblico, prevedendo un regime specifico; che tuttavia ogni misura basata sull'articolo 5 della presente direttiva deve essere conforme alla normativa comunitaria, in particolare all'articolo 7 del trattato;

considerando che le disposizioni del capo II della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di estendere le presunzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 ai diritti esclusivi inclusi in detto capo; che inoltre tali disposizioni non impediscono agli Stati membri di prevedere una presunzione semplice di autorizzazione di sfruttamento dei diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori, previsti in detti articoli, purché tale presunzione sia compatibile con la Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (qui di seguito denominata convenzione di Roma);

considerando che gli Stati membri possono riconoscere ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore una tutela più estesa di quella richiesta dall'articolo 8 della presente direttiva;

considerando che i diritti di noleggio e di prestito e la tutela dei diritti connessi al diritto d'autore, armonizzati per effetto della presente direttiva, non devono essere esercitati in maniera da provocare una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, o da contravvenire alla norma della cronologia dei mezzi di comunicazione quale riconosciuta nella sentenza nella causa Société Cinéthèque c/FNCF (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I DIRITTO DI NOLEGGIO E DIRITTO DI PRESTITO

Articolo 1

Oggetto dell'armonizzazione 1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l'articolo 5, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Ai sensi della presente direttiva per « noleggio » si intende la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Ai sensi della presente direttiva, per « prestito » si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d'autore o di altre realizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

Titolari ed oggetti del diritto di noleggio e di prestito 1. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito spetta:

- all'autore, per l'originale e le copie della propria opera,

- all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica,

- al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi, e

- al produttore della prima fissazione di una pellicola per l'originale e le copie della sua pellicola; ai sensi della presente direttiva si intende per « pellicola » un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, siano essere sonore o meno.

2. Ai fini della presente direttiva si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri possono disporre affinché altre persone siano considerate coautori.

3. La presente direttiva non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze contrattuali.

5. Fatto salvo il paragrafo 7, allorché un contratto riguardante la produzione di una pellicola viene stipulato, individualmente o collettivamente, tra artisti interpreti o esecutori e un produttore, si presume, salvo clausola contrattuale contraria, che l'artista interprete o esecutore contemplato da detto contratto abbia trasferito il suo diritto di noleggio, fatto salvo l'articolo 4.

6. Gli Stati membri possono prevedere che una presunzione analoga a quella di cui al paragrafo 5 si applichi agli autori.

7. Gli Stati membri possono prevedere che la firma di un contratto concluso tra un artista interprete o esecutore ed un produttore in merito alla produzione di una pellicola abbia l'effetto di un'autorizzazione di noleggio, purché detto contratto preveda un'equa remunerazione ai sensi dell'articolo 4. Gli Stati membri possono anche prevedere che il presente paragrafo si applichi mutatis mutandis ai diritti di cui al capo II.

Articolo 3

Noleggio di programmi per elaboratore La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera c) della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (5).

Articolo 4

Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione 1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.

4. Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.

Articolo 5

Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche 1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2. Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora anteriormente al 1o luglio 1997 una relazione sui prestiti di opere da parte di istituzioni pubbliche nella Comunità. Essa trasmette detta relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio. CAPO II TUTELA DEI DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO DI AUTORE

Articolo 6

Diritto di fissazione 1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.

2. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere incluse le emissioni via cavo o via satellite.

3. Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.

Articolo 7

Diritto di riproduzione 1. Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta:

- delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, agli artisti interpreti o esecutori,

- dei loro fonogrammi, ai produttori di fonogrammi,

- degli originali e copie delle loro pellicole ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola,

- delle fissazioni delle loro emissioni, agli organismi di radiodiffusione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il diritto di riproduzione di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenze contrattuali.

Articolo 8

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico 1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa remunerazione.

3. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 9

Diritto di distribuzione 1. Gli Stati membri riconoscono alle categorie di titolari sottoindicati il diritto esclusivo (in appresso denominato « diritto di distribuzione ») di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, delle seguenti realizzazioni, comprese le copie delle medesime:

- agli artisti interpreti o esecutori, le fissazioni delle loro prestazioni artistiche,

- ai produttori di fonogrammi, i loro fonogrammi,

- ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, l'originale e la copia della loro pellicola,

- agli organismi di radiodiffusione, le fissazioni delle loro emissioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Il diritto di distribuzione non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al capo I, segnatamente all'articolo 1, paragrafo 4.

4. Il diritto di distribuzione può essere trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenza contrattuale.

Articolo 10

Eccezioni alla protezione 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

a) quando si tratti di utilizzazione privata;

b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.

3. Il paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicata l'applicazione di qualsiasi disposizione legislativa vigente o da emanarsi in materia di remunerazione per la riproduzione ad uso privato. CAPO III DURATA DELLA PROTEZIONE

Articolo 11

Durata dei diritti d'autore Fino a ulteriore armonizzazione, la protezione accordata ai diritti d'autore contemplati dalla presente direttiva non ha una durata inferiore a quella stabilita nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Articolo 12

Durata dei diritti connessi Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, la protezione accordata dalla presente direttiva ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non ha una durata inferiore a quelle rispettivamente stabilite dalla convenzione di Roma. I diritti che questa direttiva riconosce ai produttori delle prime fissazioni di pellicole si esauriscono soltanto dopo che siano trascorsi vent'anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui è stata effettuata la fissazione. CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 13

Efficacia temporale 1. La presente direttiva si applica a qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore, prestazione artistica, fonogramma, emissione e prima fissazione di pellicole in essa contemplati che, al 1o luglio 1994, siano ancora tutelati dalle normative degli Stati membri in materia di diritto d'autore e di diritti connessi o che, a tale data, siano conformi ai requisiti di protezione a norma della presente direttiva.

2. Il disposto della presente direttiva si applica fatta salva l'utilizzazione, in qualsiasi forma, effettuata anteriormente al 1o luglio 1994.

3. Gli Stati membri possono adottare le necessarie disposizioni di modo che si ritenga che i titolari del diritto abbiano autorizzato il noleggio o il prestito di una realizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per la quale sia stato dimostrato che è stata ceduta a terzi a tale scopo o che è stata acquistata anteriormente al 1o luglio 1994. Tuttavia, in particolare se la realizzazione è costituita da una registrazione digitale, gli Stati membri possono stabilire che i titolari abbiano il diritto di ottenere una remunerazione adeguata per il noleggio o il prestito della realizzazione.

4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 2 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.

5. Gli Stati membri possono fissare la data a decorrere dalla quale l'articolo 2, paragrafo 2 è applicabile purché tale data non sia posteriore al 1o luglio 1997.

6. Senza pregiudizio del paragrafo 3 e fatti salvi i paragrafi 8 e 9, la presente direttiva non si applica ai contratti conclusi anteriormente alla data della sua adozione.

7. Gli Stati membri possono disporre che, fatti salvi i paragrafi 8 e 9, qualora i titolari del diritto che acquisiscono nuovi diritti in base alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva abbiano espresso anteriormente al 1o luglio 1994 il loro consenso per l'utilizzazione, si debba presumere che essi hanno trasferito i nuovi diritti esclusivi.

8. Gli Stati membri possono determinare la data dalla quale esiste il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 4, purché tale data non sia posteriore al 1o luglio 1997.

9. Per i contratti conclusi anteriormente al 1o luglio 1994, il diritto ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 4 si applica solo qualora gli autori o gli artisti interpreti o esecutori o coloro che li rappresentano ne abbiano presentato richiesta anteriormente al 1o gennaio 1997. In mancanza di un accordo tra i titolari del diritto a proposito del livello della remunerazione, gli Stati membri possono fissare il livello di un'equa remunerazione.

Articolo 14

Rapporti tra il diritto d'autore e i diritti connessi La protezione dei diritti connessi con il diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore.

Articolo 15

Disposizioni finali 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

E. LEIGH

(1) GU n. C 53 del 28. 2. 1991, pag. 35 e GU n. C 128 del 20. 5. 1992, pag. 8. (2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 92 e decisione del 28 ottobre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 54. (4) Cause 60 e 61/84 (Raccolta 1985, pag. 2605). (5) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42.