31992L0083

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0021 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0100


DIRETTIVA 92/83/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 92/12/CEE stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa (4);

considerando che la direttiva 92/84/CEE (5) stabilisce le aliquote minime per le accise applicabili negli Stati membri all'alcole e alle bevande alcoliche;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati;

considerando che è utile che dette definizioni si fondino su quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva;

considerando che, nel caso della birra, è opportuno autorizzare altri metodi per il calcolo dell'accisa sul prodotto finito;

considerando che, nel caso della birra, è opportuno autorizzare, entro certi limiti, gli Stati membri ad applicare l'accisa a scaglioni di densità maggiori di un grado Plato, purché la birra non sia mai tassata ad un'aliquota inferiore all'aliquota minima comunitaria;

considerando che, nel caso della birra prodotta in piccole birrerie indipendenti e dell'alcole etilico prodotto in piccole distillerie, sono necessarie soluzioni comuni che autorizzino gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a questi prodotti;

considerando che è opportuno autorizzare variazioni del titolo alcolometrico a partire dal quale gli Stati membri possono cominciare ad applicare l'accisa alla birra, a condizione che non sorgano problemi inammissibili nell'ambito del mercato interno;

considerando che, per quanto riguarda la birra, il vino e altre bevande fermentate, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esentare dall'accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare un'unica aliquota per ettolitro di prodotto finito a tutti i vini tranquilli e altre bevande fermentate tranquille e un'unica aliquota di accisa per ettolitro di prodotto finito a tutti i vini spumanti e a tutte le bevande fermentate gassate;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a tutti i tipi di vino e altre bevande fermentate, sempreché i prodotti abbiano un titolo alcolometrico effettivo inferiore all'8,5 % vol;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri che, al 1o gennaio 1992, applicavano un'aliquota superiore dell'accisa di taluni vini a continuare ad applicare detta aliquota;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare un'unica aliquota di accisa per ettolitro di prodotto finito a tutti i prodotti intermedi;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa dei prodotti intermedi sia ai prodotti aventi titolo alcolometrico effettivo inferiore al 15 % vol sia ai vini dolci naturali;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro di alcole puro a tutti gli alcoli etilici definiti nella presente direttiva;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte o esenzioni per determinati prodotti regionali e tradizionali;

considerando che, nei casi in cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte, queste non devono avere l'effetto di falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a rimborsare le accise sulle bevande alcoliche divenute non idonee al consumo;

considerando che è necessario stabilire a livello comunitario le esenzioni applicabili alle merci trasportate tra Stati membri;

considerando tuttavia che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare esenzioni connesse a destinazioni finali sul loro territorio;

considerando che è necessario prevedere un sistema di notifica dei requisiti in materia di denaturazione in ciascun Stato membro per l'alcole completamente denaturato e la relativa accettazione da parte degli altri Stati membri;

considerando che gli Stati membri non dovrebbero essere privati dei mezzi per combattere qualsiasi eventuale evasione, frode o abuso in materia di esenzioni;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le esenzioni previste nella presente direttiva mediante rimborso delle accise pagate;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri che applicano alle « altre bevande fermentate gassate » un'aliquota di accisa superiore a quella che essi applicano ai prodotti intermedi ad applicare detta aliquota ai prodotti intermedi che possiedono le caratteristiche delle « altre bevande fermentate gassate »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: SEZIONE I BIRRA Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sulla birra conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per « birra » qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 % vol. Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 3

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sulla birra è determinata con riferimento:

- al numero di ettolitri/gradi Plato o

- al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo

di prodotto finito.

2. Nello stabilire l'importo dell'accisa sulla birra secondo la direttiva 92/84/CEE, gli Stati membri possono non tenere conto delle frazioni di grado Plato o di titolo alcolometrico in volume.

Inoltre, gli Stati membri che percepiscono l'accisa in riferimento al numero di ettolitri/grado Plato, possono suddividere le birre in categorie comprensive al massimo di quattro gradi Plato per categoria e applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro a tutte le birre di una determinata categoria. Dette aliquote devono sempre essere pari o superiori all'aliquota minima di accisa prevista all'articolo della direttiva 92/84/CEE, in appresso denominata « aliquota minima ».

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti:

- le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200 000 ettolitri di birra l'anno;

- le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota di accisa nazionale normale.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per « piccola birreria indipendente » una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente.

3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima, alle birre aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 2,8 % vol.

2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo ai prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206.

Articolo 6

Fatte salve le condizioni da essi stabilite pe assicurare l'applicazione diretta dell'esenzione, gli Stati membri possono esentare dall'accisa la birra fabbricata da un privato e consumata dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi invitati, purché non ci sia vendita. SEZIONE II VINO Campo d'applicazione

Articolo 7

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sul vino conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote d'accisa conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Articolo 8

Ai fini della presente direttiva:

1) si intendono per « vino tranquillo » tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti al paragrafo 2:

- aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

- aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol, ma non superiore al 18 % vol, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) si intendono per « vino spumante » tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10 e 2204 29 10 e 2205 che:

- sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

- hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione. Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 9

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sul vino è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino tranquillo. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino spumante. Essi possono applicare la stessa accisa sul vino tranquillo e sul vino spumante.

3. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte su qualsiasi tipo di vino tranquillo e di vino spumante aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5 % vol.

4. Gli Stati membri che il 1o gennaio 1992 applicavano una aliquota di accisa superiore sui vini tranquilli definiti all'articolo 8, punto 1, secondo trattino, possono continuare ad applicare detta aliquota. Essa non può essere superiore all'aliquota nazionale normale applicata ai prodotti intermedi.

Articolo 10

Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'accisa il vino fabbricato da un privato e consumato dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi osptiti, purché non ci sia vendita. SEZIONE III BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E DALLA BIRRA Campo d'applicazione

Articolo 11

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sulle bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino, in seguito denominate « altre bevande fermentate », conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Articolo 12

Ai fini della presente direttiva a fatto salvo l'articolo 17:

1) si intendono per « altre bevande fermentate tranquille » tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, non menzionati all'articolo 8, ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite al punto 2 ed esclusi i prodotti disciplinati all'articolo 2:

- aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 10 % vol;

- aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

2) si intendono per « altre bevande fermentate gassate » tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non menzionati all'articolo 8, i quali soddisfano le condizioni seguenti:

- sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

- hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 13 % vol;

- hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione. Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 13

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sulle altre bevande fermentate è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sulle altre bevande fermentate tranquille. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sulle altre bevande fermentate gassate. Essi possono applicare la stessa accisa alle altre bevande fermentate tranquille ed alle altre bevande fermentate gassate.

3. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accise ridotte su qualisiasi tipo di altre bevande fermentate tranquille o gassate aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5 % vol.

Articolo 14

Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta della presente disposizione, gli Stati membri possono esentare dall'accisa le altre bevande fermentate tranquille e gassate fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita.

Articolo 15

Ai fini delle direttive 92/84/CEE e 92/12/CEE i riferimenti ai « vini » si applicano anche alle altre bevande fermentate definite nella presente sezione. SEZIONE IV PRODOTTI INTERMEDI Campo d'applicazione

Articolo 16

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sui prodotti intermedi conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE. Le aliquote non sono mai inferiori alle aliquote che gli Stati membri applicano ai prodotti di cui all'articolo 8, punto 1) e all'articolo 12, punto 1).

Articolo 17

1. Ai fini della presente direttiva, s'intendono per « prodotti intermedi » tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati agli articoli 2, 8 e 12, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 22 % vol.

2. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri possono considerare come prodotti intermedi qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 12, punto 1), che ha un titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 % vol e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualisiasi bevanda fermentata gassata di cui all'articolo 12, punto 2), che ha un titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 % vol e che non deriva interamente da fermentazione. Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 18

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sui prodotti intermedi è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sui prodotti intermedi.

3. Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta di accisa sui prodotti intermedi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15 % vol, fatte salve le condizioni seguenti:

- l'aliquota ridotta non può essere inferiore al 40 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa,

- l'aliquota ridotta non può essere inferiore all'aliquota nazionale normale applicata ai prodotti di cui all'articolo 8, punto 1) e all'articolo 12, punto 1).

4. Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta di accisa ai prodotti intermedi definiti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88.

L'aliquota ridotta:

- può essere inferiore all'aliquota minima, ma non può essere inferiore di più del 50 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa, o

- non può essere inferiore all'aliquota minima applicata ai prodotti intermedi.

5. Ai prodotti intermedi che sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci o che hanno una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar, gli Stati membri possono applicare l'aliquota prevista per i prodotti di cui all'articolo 12, punto 2), sempreché essa sia superiore all'aliquota nazionale prevista per i prodotti intermedi. SEZIONE V ALCOLE ETILICO Campo d'applicazione

Articolo 19

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sull'alcole etilico conformemene alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Articolo 20

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intendono per « alcole etilico »:

- tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

- i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

- le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione. Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 21

L'accisa sull'alcole etilico è determinata per ettolitro di alcole puro a 20 °C ed è calcolata con riferimento al numero di ettolitri di alcole puro. Fatto salvo l'articolo 22, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sull'alcole etilico.

Articolo 22

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte sull'alcole etilico fabbricato da piccole distillerie, entro i limiti seguenti:

- le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non sono applicabili alle imprese che producono più di 10 ettolitri di alcole puro all'anno. Tuttavia, gli Stati membri che al 1o gennaio 1992 applicavano aliquote ridotte alle imprese con una produzione tra 10 e 20 ettolitri di alcole puro all'anno, possono continuare a farlo;

- le aliquote ridotte non possono essere inferiori di più del 50 % dell'aliquota normale nazionale dell'accisa.

2. Nel quadro delle aliquote ridotte, l'espressione « piccola distilleria » designa una distilleria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra distilleria e che non operi sotto licenza.

3. Gli Stati membri provvedono a che l'aliquota ridotta da essi eventualmente stabilita sia applicata in modo uniforme all'alcole etilico fornito sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti stabiliti in altri Stati membri.

4. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni secondo cui l'alcole prodotto da piccoli produttori può essere liberamente immesso in libera pratica appena ottenuto (purché i produttori stessi non abbiano proceduto ad una transazione intracomunitaria) senza essere sottoposto al regime del deposito fiscale e può pertanto essere tassato definitivamente su base forfettaria.

5. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte dell'accisa ai prodotti di cui al codice NC 2208 che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore al 10 % vol.

Articolo 23

I seguenti Stati membri possono applicare ai prodotti in appresso aliquote ridotte che possono essere inferiori all'aliquota minima, ma non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale applicata per l'alcole etilico:

1) Repubblica francese: rum quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuto con zucchero di canna prodotto nel luogo di fabbricazione di cui all'articolo 1), paragrafo 3, punto 1 di detto regolamento, avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.

2) Repubblica ellenica: bevande spiritose all'anice quali definite nel regolamento (CEE) n. 1576/89, incolori e aventi un tenore di zucchero pari o inferiore a 50 grammi al litro e in cui l'alcole aromatizzato ottenuto per distillazione in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità uguale o inferiore a 1 000 litri rappresenta almeno il 20 % del titolo alcolometrico effettivo del prodotto finale. SEZIONE VI VARIE

Articolo 24

1. Gli Stati membri possono non richiedere che i prodotti oggetto della presente direttiva siano fabbricati in depositi fiscali a partire da prodotti alcolici oggetto di sospensione dalle accise applicabili, sempreché l'accisa sulle componenti sia stata pagata in anticipio e la tassa complessiva esigibile sui prodotti alcolici compenenti non sia inferiore a quella esigibile sul prodotto derivante dalla loro miscela.

2. Il Regno di Spagna può non considerare prodotti intermedi i vini che sono prodotti nelle regioni di Moriles Montilla, Tarragona, Priorato e Terra Alta ed a cui è stato aggiunto alcole in modo tale che il loro titolo alcolometrico non aumenti in una proporzione superiore all'1 % vol.

Articolo 25

Gli Stati membri possono rimborsare l'accisa sulle bevande alcoliche ritirate dal mercato quando il loro stato o età le rendono non idonee al consumo umano.

Articolo 26

I codici della nomenclatura combinata menzionati nella presente direttiva sono i codici della versione della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva. SEZIONE VII ESENZIONI

Articolo 27

1. Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:

a) distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4. Questa esenzione è subordinata all'applicazione della direttiva 92/12/CEE ai movimenti commerciali di alcole completamente denaturato;

b) allo stesso tempo denaturati conformemente ai requisiti previsti dagli Stati membri ed impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;

c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;

e) impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 % vol;

f) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorativi destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti.

2. Gli Stati membri possono esentare i prodotti disciplinati dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni che essi stabiliscono per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire ogni evasione, frode o abuso, quando sono impiegati:

a) come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

b) a fini di ricerca scientifica;

c) a fini medici in ospedali e farmacie;

d) in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

e) nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accise ai sensi della presente direttiva.

3. Anteriormente al 1o gennaio 1993 e tre mesi prima di qualsiasi modifica ulteriore della propria legislazione nazionale, ogni Stato membro comunica alla Commissione, insieme a tutte le informazioni utili, le formule dei denaturanti che intende utilizzare ai fini previsti al paragrafo 1, lettera a). La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese dal ricevimento.

4. Se, entro due mesi dalla data in cui gli Stati membri sono stati informati, né la Commissione, né altri Stati membri hanno chiesto che la questione venga esaminata in sede di Consiglio, si ritiene che quest'ultimo abbia autorizzato i processi di denaturazione notificati. Se entro la data limite è sollevata un'obiezione, viene presa una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

5. Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione trasmette la comunicazione agli altri Stati membri entro un mese dalla ricezione. La decisione finale viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE. Gli Stati membri non sono tenuto a dare effetto retroattivo a tale decisione.

6. Gli Stati membri possono accordare le esenzioni precitate mediante il rimborso delle accise pagate.

Articolo 28

Il Regno Unito può continuare ad applicare le esenzioni che applicava il 1o gennaio 1992 ai seguenti prodotti:

- bevande a base di malto concentrato il cui mosto, prima della fermentazione, ha una densità pari o superiore a 1 200 dell'estratto primitivo (47 ° Plato);

- bitter aventi un titolo alcolometrico effettivo dal 44,2 % vol al 49,2 % vol e contenenti dall'1,5 % al 6 % in peso di genziana, sostanze o altri ingredienti aromatizzati e dal 4 % al 10 % in peso di zucchero, presentati in contenitori di 0,2 litri o meno di prodotto. SEZIONE VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrtative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri le adottano, queste misure contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

(1) GU n. C 322 del 21. 12. 1990, pag. 11. (2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 165. (3) GU n. C 96 del 18. 3. 1991, pag. 25. (4) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. (5) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.